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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 33833/2026

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l 26/03/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insisteper l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello diBologna confermava la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9ottobre 1990, n.309, commesso mediante la detenzione e trasporto di circa 296gr. di hashish, escludendo la recidiva ritenuta sussistente in primo grado e,conseguentemente, rideterminando la pena.

Il giudice di appello giungeva atale conclusione rilevando che, in relazione ai precedenti ascritti all’imputato, eraintervenuta l’estinzione della pena e di tutti gli effetti penali della condanna, aseguito del positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale.2.

Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 163 e 164cod.pen., nonché il vizio di motivazione, in ordine al diniego della sospensionecondizionale della pena.

Rileva il ricorrente che, a seguito dell’esclusione dellarecidiva, la pena irrogata era inferiore al limite dei due anni di reclusione, sicchèera stata erroneamente esclusa la sospensione condizionale della penavalorizzando proprio quei reati che, per espresso riconoscimento della Corte diappello, dovevano ritenersi estinti.

In tal modo, la Corte di appello sarebbeincorsa in una palese contraddittorietà della motivazione, posto che da un lato haescluso la recidiva e, dall’altro, ha ritenuto la sussistenza di condottedimostrative della “ricaduta dell’imputato nei reati concernenti il traffico distupefacenti”.Sottolinea la difesa come al caso di specie sarebbe applicabileanalogicamente il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenzan. 32 del 2026 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 164, comma secondo,n.1), cod.pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di riconoscimento dellasospensione condizionale nel caso di riabilitazione.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art.62-bis cod.pen.,nonché l’omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Siafferma che, sul punto, la motivazione sarebbe apparente, traducendosi in unamera formula di stile, senza che emerga un’effettiva valutazione degli elementiaddotti dalla difesa quali, in primis, la confessione e la condotta collaborativa,nonché lo stato di bisogno economico che aveva indotto l’imputato allacommissione del reato.2.3.

Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 546cod.proc.pen., sul presupposto di un insanabile contrato tra la motivazione e ildispositivo.In particolare, si rappresenta che, in motivazione, la Corte di appello haaffermato di ritenere congrua la riduzione della pena alla misura finale di anni 1e mesi 8 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa, mentre, nel dispositivo, la penapecuniaria viene indicata in euro 1.330,00CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,posto che con entrambi si censura la rilevanza attribuita dalla Corte di appello alprecedente reato, dichiarato estinto, ai fini del diniego della sospensionecondizionale della pena e delle attenuanti generiche.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata ritenuta ostativala precedente condanna, per reato successivamente dichiarato estinto, bensì èstata compiuta una valutazione eminentemente in fatto, volta a valorizzarel’obiettiva tendenza dell’imputato ad essere coinvolto in traffici di stupefacenti.Ciò che è stato valorizzato, pertanto, non è il dato formale della precedentecondanna per reato dichiarato estinto, bensì il fatto storico che, evidentemente,non costituisce certamente un effetto penale della condanna, bensì un datoobiettivo e liberamente valutabile dal giudice, sia pur incidentalmente, al fine dinegare la sospensione condizionale della pena.Le cause di estinzione del reato, infatti, privano di efficacia penale diretta lacondotta illecita, ma non escludono la materialità del fatto, che ben può esserevalutata in successivi giudizi.Ciò che è vietato – come riconosciuto anche nella citata sentenza n.36 del2026 della Corte cost. – è l’attribuzione di una valenza ostativa ex lege ad unreato per il quale è intervenuta la riabilitazione o, come nel caso di specie,l’estinzione per positivo espletamento della messa alla prova.Ciò non toglie, tuttavia, che il fatto storico in sé considerato, al pari diqualsivoglia ulteriore elemento che contraddistingue la personalità dell’imputato,ben può rilevare tra gli indici previsi dall’art. 133 cod.pen., di cui si deve tenerconto sia ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena chedelle attenuanti generiche.2.1.

A conferma di tale soluzione deve richiamarsi un sia pur risalenteprecedente, secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essereconcessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva perdelitto, divenuta irrevocabile, anche se esso sia stato dichiarato estinto peramnistia impropria, in quanto la relativa declaratoria, pur estinguendo il reato,non cancella il fatto storico (Sez.4, n. 1198del 31/05/1968, dep. 1968, Mazzara,Rv. 109465).In epoca più recente, si è affermato che il giudice può legittimamente trarreelementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reaticontestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che,pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato,viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez.3,n.23928 del 16/02/2021, Rv. 281425; Sez.4, n.18795 del 7/04/2016,Rv. 266705; Sez.5, n.10977 del 12/12/2019, dep. 20, Gironi, Rv. 278921).2.2.

Per completezza, deve sottolinearsi come la Corte di appello, sia conriguardo alla sospensione condizionale della pena che al diniego delle generiche,non si è limitata affatto a valorizzare il solo fatto in precedenza commesso, maha anche stigmatizzato gli elementi della condotta oggetto di accertamento,sottolineando la commissione del reato in un più ampio contesto organizzato,elemento di per sé idoneo ad escludere gli invocati benefici e rispetto al quale ilricorso non ha proposto alcuna censura.3.

Il terzo motivo di ricorso è infondato e impone di procedere allacorrezione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.Dall'esame del fascicolo risulta che il dispositivo letto in udienza indicava lapena pecuniaria irrogata in €3.333,00, così come riportato anche nellamotivazione della sentenza, lì dove si dava atto che alla rideterminazione dellapena si perveniva per effetto dell'eliminazione dell'aumento erroneamentedisposto in primo grado a seguito del riconoscimento della recidiva.A fronte di tali dati, concordanti tra di loro, è solo nel dispositivo contenutoin calce alla motivazione che l'importo della multa viene erroneamente indicatoin €1.333,00.Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, deve ribadirsi il principiodella prevalenza del dispositivo che, peraltro, trova conferma anche nellamotivazione contenuta in sentenza.La difformità, infatti, si registra esclusivamente tra dispositivo letto inudienza e dispositivo in calce alla sentenza, contrasto che deve esserenecessariamente risolto privilegiando la decisione che è contenuta nel dispositivoletto in udienza e che determina la cristallizzazione della res giudicanda.Peraltro, l'illustrazione dell'iter motivazionale conferma che la volontà deldecidente era sicuramente quella di fissare in €3.333,00 l'entità della multa,posto che tale importo è quello che consegue alla riduzione di 1/3 della multairrogata in primo grado (pari ad €5.000).Nel caso di specie, pertanto, deve ribadirsi il principio secondo cui ladifformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazionenon è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difettitotalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, dettadifformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale(Sez.6, n.18372 del 28/3/2017, Giucovaz, Rv. 269852; Sez.1, n.19765dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Bandi, Rv. 286398).Quanto detto comporta che il motivo di ricorso formulato dall'imputato èinfondato, dovendo procedersi d'ufficio alla correzione dell'errore materialecontenuto nel dispositivo redatto in calce alla sentenza impugnata, indicandol'ammontare della multa in €3.333,00 anzichè €1.333,00.4.

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MVisto l'art. 130 c.p.p.,dispone la correzione dell'errore materiale contenuto neldispositivo riportato nella sentenza impugnata nel senso che, ove è scritto "euro1.333,00 di multa" sia scritto e letto "euro 3.333,00 di multa".Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 26/03/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso ed insisteper l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello diBologna confermava la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9ottobre 1990, n.309, commesso mediante la detenzione e trasporto di circa 296gr. di hashish, escludendo la recidiva ritenuta sussistente in primo grado e,conseguentemente, rideterminando la pena. Il giudice di appello giungeva atale conclusione rilevando che, in relazione ai precedenti ascritti all’imputato, eraintervenuta l’estinzione della pena e di tutti gli effetti penali della condanna, aseguito del positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale.2. Nell’interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 163 e 164cod.pen., nonché il vizio di motivazione, in ordine al diniego della sospensionecondizionale della pena. Rileva il ricorrente che, a seguito dell’esclusione dellarecidiva, la pena irrogata era inferiore al limite dei due anni di reclusione, sicchèera stata erroneamente esclusa la sospensione condizionale della penavalorizzando proprio quei reati che, per espresso riconoscimento della Corte diappello, dovevano ritenersi estinti. In tal modo, la Corte di appello sarebbeincorsa in una palese contraddittorietà della motivazione, posto che da un lato haescluso la recidiva e, dall’altro, ha ritenuto la sussistenza di condottedimostrative della “ricaduta dell’imputato nei reati concernenti il traffico distupefacenti”.Sottolinea la difesa come al caso di specie sarebbe applicabileanalogicamente il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenzan. 32 del 2026 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 164, comma secondo,n.1), cod.pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di riconoscimento dellasospensione condizionale nel caso di riabilitazione.2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art.62-bis cod.pen.,nonché l’omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Siafferma che, sul punto, la motivazione sarebbe apparente, traducendosi in unamera formula di stile, senza che emerga un’effettiva valutazione degli elementiaddotti dalla difesa quali, in primis, la confessione e la condotta collaborativa,nonché lo stato di bisogno economico che aveva indotto l’imputato allacommissione del reato.2.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce la violazione dell’art. 546cod.proc.pen., sul presupposto di un insanabile contrato tra la motivazione e ildispositivo.In particolare, si rappresenta che, in motivazione, la Corte di appello haaffermato di ritenere congrua la riduzione della pena alla misura finale di anni 1e mesi 8 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa, mentre, nel dispositivo, la penapecuniaria viene indicata in euro 1.330,00CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente,posto che con entrambi si censura la rilevanza attribuita dalla Corte di appello alprecedente reato, dichiarato estinto, ai fini del diniego della sospensionecondizionale della pena e delle attenuanti generiche.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stata ritenuta ostativala precedente condanna, per reato successivamente dichiarato estinto, bensì èstata compiuta una valutazione eminentemente in fatto, volta a valorizzarel’obiettiva tendenza dell’imputato ad essere coinvolto in traffici di stupefacenti.Ciò che è stato valorizzato, pertanto, non è il dato formale della precedentecondanna per reato dichiarato estinto, bensì il fatto storico che, evidentemente,non costituisce certamente un effetto penale della condanna, bensì un datoobiettivo e liberamente valutabile dal giudice, sia pur incidentalmente, al fine dinegare la sospensione condizionale della pena.Le cause di estinzione del reato, infatti, privano di efficacia penale diretta lacondotta illecita, ma non escludono la materialità del fatto, che ben può esserevalutata in successivi giudizi.Ciò che è vietato – come riconosciuto anche nella citata sentenza n.36 del2026 della Corte cost. – è l’attribuzione di una valenza ostativa ex lege ad unreato per il quale è intervenuta la riabilitazione o, come nel caso di specie,l’estinzione per positivo espletamento della messa alla prova.Ciò non toglie, tuttavia, che il fatto storico in sé considerato, al pari diqualsivoglia ulteriore elemento che contraddistingue la personalità dell’imputato,ben può rilevare tra gli indici previsi dall’art. 133 cod.pen., di cui si deve tenerconto sia ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della pena chedelle attenuanti generiche.2.1. A conferma di tale soluzione deve richiamarsi un sia pur risalenteprecedente, secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essereconcessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva perdelitto, divenuta irrevocabile, anche se esso sia stato dichiarato estinto peramnistia impropria, in quanto la relativa declaratoria, pur estinguendo il reato,non cancella il fatto storico (Sez.4, n. 1198del 31/05/1968, dep. 1968, Mazzara,Rv. 109465).In epoca più recente, si è affermato che il giudice può legittimamente trarreelementi di valutazione per escludere la concessione del beneficio anche da reaticontestati come commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che,pur accertati, sono stati dichiarati prescritti, in quanto, con l'estinzione del reato,viene meno il rapporto penale, ma non il fatto storico che lo costituisce (Sez.3,n.23928 del 16/02/2021, Rv. 281425; Sez.4, n.18795 del 7/04/2016,Rv. 266705; Sez.5, n.10977 del 12/12/2019, dep. 20, Gironi, Rv. 278921).2.2. Per completezza, deve sottolinearsi come la Corte di appello, sia conriguardo alla sospensione condizionale della pena che al diniego delle generiche,non si è limitata affatto a valorizzare il solo fatto in precedenza commesso, maha anche stigmatizzato gli elementi della condotta oggetto di accertamento,sottolineando la commissione del reato in un più ampio contesto organizzato,elemento di per sé idoneo ad escludere gli invocati benefici e rispetto al quale ilricorso non ha proposto alcuna censura.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato e impone di procedere allacorrezione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata.Dall'esame del fascicolo risulta che il dispositivo letto in udienza indicava lapena pecuniaria irrogata in €3.333,00, così come riportato anche nellamotivazione della sentenza, lì dove si dava atto che alla rideterminazione dellapena si perveniva per effetto dell'eliminazione dell'aumento erroneamentedisposto in primo grado a seguito del riconoscimento della recidiva.A fronte di tali dati, concordanti tra di loro, è solo nel dispositivo contenutoin calce alla motivazione che l'importo della multa viene erroneamente indicatoin €1.333,00.Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, deve ribadirsi il principiodella prevalenza del dispositivo che, peraltro, trova conferma anche nellamotivazione contenuta in sentenza.La difformità, infatti, si registra esclusivamente tra dispositivo letto inudienza e dispositivo in calce alla sentenza, contrasto che deve esserenecessariamente risolto privilegiando la decisione che è contenuta nel dispositivoletto in udienza e che determina la cristallizzazione della res giudicanda.Peraltro, l'illustrazione dell'iter motivazionale conferma che la volontà deldecidente era sicuramente quella di fissare in €3.333,00 l'entità della multa,posto che tale importo è quello che consegue alla riduzione di 1/3 della multairrogata in primo grado (pari ad €5.000).Nel caso di specie, pertanto, deve ribadirsi il principio secondo cui ladifformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazionenon è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difettitotalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, dettadifformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale(Sez.6, n.18372 del 28/3/2017, Giucovaz, Rv. 269852; Sez.1, n.19765dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2024, Bandi, Rv. 286398).Quanto detto comporta che il motivo di ricorso formulato dall'imputato èinfondato, dovendo procedersi d'ufficio alla correzione dell'errore materialecontenuto nel dispositivo redatto in calce alla sentenza impugnata, indicandol'ammontare della multa in €3.333,00 anzichè €1.333,00.4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MVisto l'art. 130 c.p.p.,dispone la correzione dell'errore materiale contenuto neldispositivo riportato nella sentenza impugnata nel senso che, ove è scritto "euro1.333,00 di multa" sia scritto e letto "euro 3.333,00 di multa".Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/08/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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