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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35277/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che gli stessi motivi di ricorso, sono altresì reiterativi e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove a giustificazione di tale diniego si richiamano la condotta criminosa, i precedenti penali e la mancata resipiscenza del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 23 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che gli stessi motivi di ricorso, sono altresì reiterativi e non specifici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla prova della responsabilità del ricorrente e al diniego delle circostanze attenuanti generiche (si veda pag. 6 della sentenza impugnata, ove a giustificazione di tale diniego si richiamano la condotta criminosa, i precedenti penali e la mancata resipiscenza del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre
Sentenza Cassazione n. 35277/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris