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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20814/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per due condotte integranti il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono "violazione dell'art. 606 comma B), C) ed E) cpp" in relazione all'art. 49 comma 2 cod. pen., agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., si esaurisce in proposizioni astratte del tutto avulse dalla fattispecie concreta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/05/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per due condotte integranti il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che i due motivi di ricorso, che deducono "violazione dell'art. 606 comma B), C) ed E) cpp" in relazione all'art. 49 comma 2 cod. pen., agli artt. 133 e 62 bis cod. pen., si esaurisce in proposizioni astratte del tutto avulse dalla fattispecie concreta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/05/
Sentenza Cassazione n. 20814/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris