CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35457/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente, quale terza interessata, dell'ordinanza di sequestro conservativo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 23 aprile del 2021, avente ad oggetto un immobile sito in Roma (in via Carnilluccia n. 60) intestato alla ricorrente ma che i giudici di merito hanno ritenuto essere nella proprietà e disponibilità del di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], imputato nel presente procedimento, che si trova in fase dibattimentale, per il reato di truffa nei confronti delle parti civili Petrelli (per euro 45.000) e Martinelli (per euro 471.000), a tutela dei cui diritti è stata disposta la misura cautelare. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per non avere il Tribunale valutato alcune decisive circostanze idonee a provare come il bene in sequestro fosse di effettiva proprietà della ricorrente e non del coniuge. La difesa, infatti, avrebbe dimostrato che la ricorrente aveva venduto tre immobili in Roma ed il ricavato, oltre che il ricorso al finanziamento bancario, l'avrebbe messa nelle condizioni di reddito tali da poter procedere all'acquisto dell'immobile avvenuto nel 2004, epoca del tutto sconnessa rispetto alla perpetrazione dei reati da parte del marito. Il Tribunale non avrebbe potuto valorizzare la circostanza che quest'ultimo avesse pagato alcune rate del finanziamento bancario dal 2004 in poi, al contrario così dimostrandosi che le restanti erano state versate dalla ricorrente. Inoltre, la ricorrente aveva dimostrato di avere un capitale in titoli pari ad euro 47.000 circa. Non sarebbe rimasto provato, pertanto, che la provvista per l'acquisto dell'immobile fosse stata fornita dall'imputato e derivasse da fatto illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). Nel caso in esame, il Tribunale ha reso adeguata motivazione in ordine ai presupposti giustificativi del sequestro, sicché le censure offerte in ricorso tendono ad aggredire il provvedimento sotto il profilo della contraddittorietà o illogicità, aspetti non deducibili. 3. In primo luogo, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali doveva ritenersi che l'immobile in sequestro, formalmente intestato alla ricorrente, fosse da ritenersi di proprietà dell'imputato e di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, è stato precisato che i redditi della ricorrente non potevano giustificare l'acquisto di tale immobile, avvenuto attraverso un finanziamento bancario di oltre un milione di euro e con altri redditi per euro 600.000, mutuo assistito da garanzia prestata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva pagato anche personalmente alcune rate. [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato garanzia anche per un secondo finanziamento inglobante il primo, viveva nell'immobile ed aveva intestate a sè le utenze del gas e della energia elettrica. Di contro, le vendite di immobili da parte della ricorrente, cui si fa riferimento in ricorso, non sono state ritenute dal Tribunale idonee a giustificare l'acquisto del bene, tenuto conto che per una delle due se ne sconosceva il ricavato e l'altra era stata pari a 200.000 euro secondo quanto emergente dall'atto. Il terzo immobile, invece, appartenente alla ricorrente solo per un nono, era stato venduto in epoca successiva all'acquisto del bene in sequestro, non era stato documentato il ricavato comunque non utilizzato per l'estinzione parziale del mutuo. Il Tribunale ha, pertanto, fornito elementi motivazionali idonei e non meramente apparenti a provare l'intestazione fittizia del bene in capo alla ricorrente, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari reali a danno di un terzo estraneo al reato (sul punto, Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011, Tondi, Rv. 250488). L'ulteriore requisito indicato in ricorso quale presupposto del sequestro conservativo, vale a dire il fatto che la provvista per l'acquisto derivasse da fatto illecito commesso dall'imputato, non è previsto dalla legge per tale tipologia di sequestro. Sul punto, peraltro, il Tribunale ha messo in luce carne l'imputato [OSCURATO:PERSONA] si fosse dolosamente precostituito una situazione di innpossidenza patrimoniale pur risultando alle indagini carne persona facoltosa. Con il ricorso, infine, non si contesta la sussistenza dei presupposti del sequestro sotto il profilo del periculum in mora, anch'essi ben delineati nel corpo del provvedimento impugnato con riguardo ai comportamenti del coniuge della ricorrente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.07.2022.