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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 27339/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIato avviso alle partip udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ A,„\.. v\r, ) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/01/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28/04/2021, riducendo la pena inflitta a BOMBARDA [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 640 e 56 - 628, commi 1 e 3-quinquies cod. pen..

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quale unico motivo l'erronea qualificazione del fatto con riferimento agli artt. 624-bis e 628 cod. pen..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Ed invero, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006).

Ed inoltre, la doglianza è manifestamente infondata in quanto la condotta violenta in imputazione è consistita non solo nell'avventarsi contro la p.o. cercando di sfilarle gli anelli indossati, ma anche nell'ingaggiare con la stessa una colluttazione nonché nel puntarle contro un'arma non meglio identificata.

In tal senso, la corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (v.

Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 Ud., dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 ed anche n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558), per il quale integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIato avviso alle partip udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ A,„\.. v\r, ) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/01/2022, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28/04/2021, riducendo la pena inflitta a BOMBARDA [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56 - 640 e 56 - 628, commi 1 e 3-quinquies cod. pen.. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo quale unico motivo l'erronea qualificazione del fatto con riferimento agli artt. 624-bis e 628 cod. pen.. Il motivo è inammissibile. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. In tema di concordato in appello, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Ed invero, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). Ed inoltre, la doglianza è manifestamente infondata in quanto la condotta violenta in imputazione è consistita non solo nell'avventarsi contro la p.o. cercando di sfilarle gli anelli indossati, ma anche nell'ingaggiare con la stessa una colluttazione nonché nel puntarle contro un'arma non meglio identificata. In tal senso, la corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, anche alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (v. Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014 Ud., dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281 ed anche n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558), per il quale integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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