Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:46
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0188_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2024 –
IU [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO (IU [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑188/23) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo IU [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 14, 15)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 7, § 1, e 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punto 16)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 25‑28)
4.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo IU [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 31, 37, 38, 45)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 41)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La IU [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico delle proprie spese.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
(
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GU C 189 del 30.5.2023
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