CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e commi 2bis e 187, comma 1 e 1 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. Si assume che la Corte di merito non ha offerto alcuna motivazione sulla circostanza che l'imputato fosse stato effettivamente alla guida del motoveicolo. 3. Il ricorso é inammissibile in quanto la censura é reiterativa di analogo motivo di appello senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). La Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha dato conto che l'imputato era l'unico presente sulla scena del sinistro ad avere riportato lesioni compatibili con la caduta in corsa da un motorino, nè peraltro lo stesso ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Rom