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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 21439/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SERGIO2886 PREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 31/2022 della CORTE D’APPELLO diPERUGIA, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 53/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2886/20261.

Il Tribunale di Spoleto ha parzialmente accolto la doNmumaerno ddi ara ccolta generale 21439/2026proposta da [OSCURATO:PERSONA] – pensionato già iscrittDoat a pubblicazione 24/06/2026alla Gestione commercianti che lamentava l’illegittimità delprovvedimento con cui l’Inps aveva riconosciuto che la primafinestra utile per la pensione di anzianità era quella del 1° luglio2011 – e, accertata una data di decorrenza della pensioneanteriore (cioè a partire dal 1° aprile 2011), ha condannatol’Istituto previdenziale al pagamento delle mensilità noncorrisposte al pensionato, oltre interessi nei limiti di legge.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia, inaccoglimento del motivo di gravame a mezzo del quale l’Inpsaveva censurato la sentenza di primo grado per aver disattesol’eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,ha dichiarato inammissibile l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.L’Inps ha depositato procura.3.

All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 47 deld.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 4 del d.l. n.384 del 1992, convertito in l. n. 438 del 1992, per avere la Corted’appello dichiarato Ballarini decaduto dall’azione giudiziale edichiarato quest’ultima inammissibile.Sotto un primo profilo, il ricorrente rileva che la decadenzaprevista dall’art. 47 cit. non è applicabile alla parte della- 2 -domanda accolta dal Tribunale, relativa ad un trattamNuemnertoo re gistro generale 19343/2022Numero sezionale 2886/2026pensionistico già riconosciuto e avente ad oggetto il pagaNummeeron dti ora ccolta generale 21439/2026di ratei non versati in ragione della diversa decorrenza delDlaat a pubblicazione 24/06/2026pensione.Sotto altro profilo, nella censura si deduce che la Corte d’appelloha erroneamente calcolato la decorrenza del termine didecadenza dalla data entro la quale sarebbe dovuta intervenirela decisione sul ricorso amministrativo e non già dalla scadenzadel termine massimo per l’esaurimento del procedimentoamministrativo, ossia trecento giorni dalla data di presentazionedella domanda all’Inps.2.

Il motivo è da ritenersi infondato, pur dovendo esserecorretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini diseguito esposti (art. 384, ultimo comma, c.p.c.).2.1.

Occorre premettere che questa Corte, con pronunce cui siintende dare continuità, ha già chiarito che l’azione diretta acontestare la decorrenza della pensione attiene allariliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto (cfr.Cass. n. 4734 del 2025, che richiama Cass. n. 16549 del 2016e Cass. n. 13016 del 2017).2.2.

Prima della modifica dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970ad opera del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011,la giurisprudenza di questa Corte aveva statuito che ladecadenza ex art. 47 cit. non si applica ove la domandagiudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione dellaprestazione pensionistica già attribuita (v.

Cass., Sez.

Un., n.12720 del 2009; in senso conforme v.

Cass. n. 948 del 2010 eCass. n. 1580 del 2010).Tuttavia, in base all’art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639 del1970, aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del2011, convertito in l. n. 111 del 2011, «Le decadenze previste- 3 -dai commi che precedono si applicano anche alle Nauzmieoron rie gistro generale 19343/2022Numero sezionale 2886/2026giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di presNtuamezrioo dni rai ccolta generale 21439/2026riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del creditoDa.t a pubblicazione 24/06/2026In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimentoparziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».Dunque, a seguito della modifica intervenuta nel 2011 ladecadenza triennale di cui al menzionato art. 47, secondocomma, cit., si applica anche alle azioni giudiziarie aventi adoggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parteo il pagamento di accessori del credito.2.3.

Questa Corte ha affermato che l’art. 47 cit., comemodificato dall’art. 38 cit., opera anche alla riliquidazione deitrattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla datadi entrata in vigore del d.l. citato, ossia il 6 luglio 2011 (v.

Cass.n. 11909 del 2021 e Cass. n. 27116 del 2025).2.4.

Risulta dalla sentenza impugnata che il trattamentopensionistico di cui è titolare l’odierno ricorrente è statoriconosciuto dall’Inps con decorrenza dal 1° luglio 2011, cioèprima del 6 luglio 2011.Dal momento che la pensione è anteriore all’entrata in vigoredell’art. 38 cit., il termine triennale di decadenza ha iniziato adecorrere il 6 luglio 2011.

Poiché – come pure risulta dallasentenza impugnata – l’azione giudiziale è stata intrapresamediante ricorso depositato il 17 ottobre 2014, è corretta ladecisione della Corte di merito di ritenere che il pensionato èincorso nella decadenza.2.5.

Per completezza, mette conto aggiungere che, in lineagenerale, sulla decorrenza del dies a quo previsto dall’art. 47,sesto comma, cit., i termini della procedura amministrativapregressa sono esclusi dal relativo computo (v.

Cass. n. 12400del 2024).

Inoltre, anche in riferimento alla richiesta di- 4 -adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensioniNsutmicehroe re gistro generale 19343/2022Numero sezionale 2886/2026parzialmente già riconosciute la decadenza triennale è Neumveirtoa dti ara ccolta generale 21439/2026non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalDlaat a pubblicazione 24/06/2026proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’attoprevisto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previstotermine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento inmisura ridotta della pensione) (v.

Cass. n. 22820 del 2021; nellagiurisprudenza più recente cfr., altresì, Cass. n. 22820 del 2026e Cass. n. 24689 del 2025).2.6.

Infine, non giova alla prospettazione di parte ricorrente ilrichiamo a Cass. n. 12276 del 2022, relativa ad una fattispecienella quale si discuteva della idoneità ad incidere sul decorso deltermine di decadenza in questione di un provvedimentodell’Inps di carattere meramente interlocutorio, trattandosievidentemente di vicenda non assimilabile a quella in scrutinio.3.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4.

Nulla va disposto quanto alle spese, non avendo l’Inps svolto5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del- 5 -Numero registro generale 19343/2022ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 2886/2026Numero di raccolta generale 21439/2026pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del commDaat a pubblicazione 24/06/20261bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SERGIO2886 PREDEN, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 31/2022 della CORTE D’APPELLO diPERUGIA, depositata il 02/02/2022 R.G.N. 53/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2886/20261. Il Tribunale di Spoleto ha parzialmente accolto la doNmumaerno ddi ara ccolta generale 21439/2026proposta da [OSCURATO:PERSONA] – pensionato già iscrittDoat a pubblicazione 24/06/2026alla Gestione commercianti che lamentava l’illegittimità delprovvedimento con cui l’Inps aveva riconosciuto che la primafinestra utile per la pensione di anzianità era quella del 1° luglio2011 – e, accertata una data di decorrenza della pensioneanteriore (cioè a partire dal 1° aprile 2011), ha condannatol’Istituto previdenziale al pagamento delle mensilità noncorrisposte al pensionato, oltre interessi nei limiti di legge.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia, inaccoglimento del motivo di gravame a mezzo del quale l’Inpsaveva censurato la sentenza di primo grado per aver disattesol’eccezione di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970,ha dichiarato inammissibile l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.L’Inps ha depositato procura.3. All’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 47 deld.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 4 del d.l. n.384 del 1992, convertito in l. n. 438 del 1992, per avere la Corted’appello dichiarato Ballarini decaduto dall’azione giudiziale edichiarato quest’ultima inammissibile.Sotto un primo profilo, il ricorrente rileva che la decadenzaprevista dall’art. 47 cit. non è applicabile alla parte della- 2 -domanda accolta dal Tribunale, relativa ad un trattamNuemnertoo re gistro generale 19343/2022Numero sezionale 2886/2026pensionistico già riconosciuto e avente ad oggetto il pagaNummeeron dti ora ccolta generale 21439/2026di ratei non versati in ragione della diversa decorrenza delDlaat a pubblicazione 24/06/2026pensione.Sotto altro profilo, nella censura si deduce che la Corte d’appelloha erroneamente calcolato la decorrenza del termine didecadenza dalla data entro la quale sarebbe dovuta intervenirela decisione sul ricorso amministrativo e non già dalla scadenzadel termine massimo per l’esaurimento del procedimentoamministrativo, ossia trecento giorni dalla data di presentazionedella domanda all’Inps.2. Il motivo è da ritenersi infondato, pur dovendo esserecorretta la motivazione della sentenza impugnata nei termini diseguito esposti (art. 384, ultimo comma, c.p.c.).2.1. Occorre premettere che questa Corte, con pronunce cui siintende dare continuità, ha già chiarito che l’azione diretta acontestare la decorrenza della pensione attiene allariliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto (cfr.Cass. n. 4734 del 2025, che richiama Cass. n. 16549 del 2016e Cass. n. 13016 del 2017).2.2. Prima della modifica dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970ad opera del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011,la giurisprudenza di questa Corte aveva statuito che ladecadenza ex art. 47 cit. non si applica ove la domandagiudiziale sia diretta ad ottenere la riliquidazione dellaprestazione pensionistica già attribuita (v. Cass., Sez. Un., n.12720 del 2009; in senso conforme v. Cass. n. 948 del 2010 eCass. n. 1580 del 2010).Tuttavia, in base all’art. 47, sesto comma, del d.P.R. n. 639 del1970, aggiunto dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del2011, convertito in l. n. 111 del 2011, «Le decadenze previste- 3 -dai commi che precedono si applicano anche alle Nauzmieoron rie gistro generale 19343/2022Numero sezionale 2886/2026giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di presNtuamezrioo dni rai ccolta generale 21439/2026riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del creditoDa.t a pubblicazione 24/06/2026In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimentoparziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte».Dunque, a seguito della modifica intervenuta nel 2011 ladecadenza triennale di cui al menzionato art. 47, secondocomma, cit., si applica anche alle azioni giudiziarie aventi adoggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parteo il pagamento di accessori del credito.2.3. Questa Corte ha affermato che l’art. 47 cit., comemodificato dall’art. 38 cit., opera anche alla riliquidazione deitrattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla datadi entrata in vigore del d.l. citato, ossia il 6 luglio 2011 (v. Cass.n. 11909 del 2021 e Cass. n. 27116 del 2025).2.4. Risulta dalla sentenza impugnata che il trattamentopensionistico di cui è titolare l’odierno ricorrente è statoriconosciuto dall’Inps con decorrenza dal 1° luglio 2011, cioèprima del 6 luglio 2011.Dal momento che la pensione è anteriore all’entrata in vigoredell’art. 38 cit., il termine triennale di decadenza ha iniziato adecorrere il 6 luglio 2011. Poiché – come pure risulta dallasentenza impugnata – l’azione giudiziale è stata intrapresamediante ricorso depositato il 17 ottobre 2014, è corretta ladecisione della Corte di merito di ritenere che il pensionato èincorso nella decadenza.2.5. Per completezza, mette conto aggiungere che, in lineagenerale, sulla decorrenza del dies a quo previsto dall’art. 47,sesto comma, cit., i termini della procedura amministrativapregressa sono esclusi dal relativo computo (v. Cass. n. 12400del 2024). Inoltre, anche in riferimento alla richiesta di- 4 -adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensioniNsutmicehroe re gistro generale 19343/2022Numero sezionale 2886/2026parzialmente già riconosciute la decadenza triennale è Neumveirtoa dti ara ccolta generale 21439/2026non già dalla domanda amministrativa ma solamente dalDlaat a pubblicazione 24/06/2026proposizione dell’azione giudiziaria, essendo questo l’attoprevisto dalla legge il cui compimento va effettuato nel previstotermine iniziale (riconoscimento parziale ovvero pagamento inmisura ridotta della pensione) (v. Cass. n. 22820 del 2021; nellagiurisprudenza più recente cfr., altresì, Cass. n. 22820 del 2026e Cass. n. 24689 del 2025).2.6. Infine, non giova alla prospettazione di parte ricorrente ilrichiamo a Cass. n. 12276 del 2022, relativa ad una fattispecienella quale si discuteva della idoneità ad incidere sul decorso deltermine di decadenza in questione di un provvedimentodell’Inps di carattere meramente interlocutorio, trattandosievidentemente di vicenda non assimilabile a quella in scrutinio.3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.4. Nulla va disposto quanto alle spese, non avendo l’Inps svolto5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del- 5 -Numero registro generale 19343/2022ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 2886/2026Numero di raccolta generale 21439/2026pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del commDaat a pubblicazione 24/06/20261bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno2026La PresidenteRossana Mancino- 6 -
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