CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 48939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 12074 del 2021, limitatamente all'esclusione dell'attenuante di cui dall'art. 219, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (in seguito legge fall.) e della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 217 della legge fall. per il quale era intervenuta condanna del predetto (alla pena di mesi sei di reclusione con sospensione condizionale e non menzione), ha confermato su detti punti la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178 lett. b), cod. proc. pen., in ragione della violazione delle previsioni di cui all'art. 23-bis, comma 2, dl. 22 aprile 2020, n. 137, essendo state comunicate alla difesa le conclusioni scritte del pubblico ministero solamente alle ore 17,57 del 4 giugno 2021, di modo che non è stato consentito alla difesa di confutarle attraverso le proprie conclusioni da depositare nel termine di cinque giorni prima dell'udienza fissata e poi celebrata con trattazione scritta il giorno 10 giugno 2021. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 219, terzo comma, legge fall., nonché vizi della motivazione, essendo stata nuovamente esclusa l'attenuante speciale in assenza di spiegazioni in ordine all'individuazione del danno in concreto cagionato alla massa fallimentare per effetto dell'omessa tenuta dei libri contabili. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione ,dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 131-bis cod. pen., nonché vizi della motivazione, in punto di diniego della causa dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto è stata omessa ogni considerazione degli indicatori rilevanti contemplati dall'art. 131-bis sopramenzionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto all'eccezione di nullità sollevata con il primo motivo, va rilevato che, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2 n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941-01). Laddove si verifichi tale specifico pregiudizio, a fronte di conclusioni del pubblico ministero trasmesse con le modalità di legge e della possibilità per la difesa dell'imputato di presentare le proprie conclusioni scritte, quest'ultima è onerata, versandosi in ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione davanti al giudice che procede in quella sede, almeno immediatamente dopo la ricezione delle predette conclusioni, dovendo equipararsi la sua posizione, in ragione delle particolari regole del contraddittorio cartolare, a quella della parte presente al compimento dell'atto ai sensi del comma 2 dell'art. 182, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, Rv. 283048 - 02).3. Nella specie non solo la difesa non ha compiutamente illustrato le ragioni del concreto pregiudizio subito, essendosi limitata a generiche asserzioni in ordine alla mancanza del tempo necessario per la confutazione di quanto esposto senza neppure chiarire il suo contenuto, ma anche non risulta avere sollevato, tramite le proprie conclusioni, l'eccezione di nullità davanti al giudice che in quella sede procedeva, come richiesto dal comma 2 dell'art. 182 cod. proc. pen. Sicché, l'eccezione di nullità sollevata al riguardo in questa sede non può essere accolta. 4. Con riferimento alle censure mosse con il secondo motivo, va premesso, alla stregua di quanto rilevato nella sentenza di annullamento con rinvio, che, nel caso di bancarotta documentale, il danno di speciale tenuità richiesto dall'attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello che risulta causato alla massa dalla mancanza delle scritture. Tale danno deve derivare dal fatto di reato globalmente considerato e non va pertanto ricondotto al mero dato dell'importo del passivo fallimentare, di talché esso va valutato sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato sull'attivo. Tuttavia, ai fini di tale esame, l'ammontare del passivo non rimane del tutto privo di rilievo, costituendo, unitamente ai parametri sopra citati, nonché alle dimensioni dell'impresa, al movimento degli affari e all'ammontare dell'attivo, un indicatore al fine di valutare le dimensioni del danno cagionato e dunque la possibilità di riconoscerne la speciale tenuità. Sono questi i criteri direttivi prescritti nella sentenza di annullamento con rinvio ai fini della nuova verifica della sussistenza o meno della circostanza attenuante di cui trattasi. 5. La motivazione della sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio ha dato preliminarmente conto delle caratteristiche e delle dimensioni dell'omessa tenuta delle scritture contabili, evidenziando che, mancando per tutto il periodo di attività tutte quelle obbligatorie, la sola documentazione che il curatore aveva potuto ricevere atteneva essenzialmente all'affitto dei locali aziendali, alla posizione del personale dipendente e ad alcune fatture. Secondo le ulteriori descrizioni contenute nella motivazione della sentenza qui impugnata, il disinteresse alla regolarità documentale obbligatoria da parte di Manno era manifestato anche dell'omesso deposito dell'unico bilancio di esercizio del 2013 del quale si aveva contezza. Ed a seguito della cessazione dell'attività, dovuta nel 2014 ad un sequestro preventivo dei locali in cui essa era stata esercitata, neppure si era proceduto alla messa in liquidazione della società, né erano state effettuate le prescritte comunicazioni al registro delle imprese. La Corte di appello ha illustrato, nel proseguo della motivazione, che dalle sopra descritte modalità della condotta omissiva era derivato in sé un pregiudizio per la posizione dei creditori, essendosi nella sostanza impedito al curatore qualsiasi possibilità di agire nel loro interesse.In dette condizioni il curatore, a seguito dell'apertura del fallimento, neppure poteva avere contezza della platea e dell'ammontare dei debiti, né poteva misurarsi con le azioni di recupero dei possibili crediti a beneficio della massa fallimentare, a fronte di pur modeste dimensioni della impresa, di un passivo pari ad euro 131.390 e di una sostanziale assenza dell'attivo. Pur non giungendosi a precise quantificazioni del danno, neppure con riguardo ai creditori comparsi nella procedura, le considerazioni esposte in sentenza, ove evidenziano un attivo non ripartibile poiché praticamente inesistente, l'impossibilità di iniziative per costituirlo a causa delle modalità delle omissioni e il contestuale formarsi di un passivo dell'importo di cui sopra, senza che potesse ricostruirsi la consistenza patrimoniale e i movimenti degli affari, danno conto dell'iter logico-deduttivo che ha portato ragionevolmente a desumere il danno, nonché a escludere la sua speciale tenuità e dunque i presupposti richiesti dall'attenuante di cui trattasi, secondo complessive valutazioni di merito conformi ai criteri indicati in sede di legittimità. 5. A fronte di ciò, le censure mosse nel secondo motivo del ricorso oppongono altre ricostruzioni secondo le quali dalla sopradescritta condotta non sarebbe derivato alcun danno. Le critiche, da un lato, finiscono per rilevare l'assenza di ricadute rispetto a livelli di una soddisfazione dei creditori (comparsi) però neppure in parte riconoscibile, proprio perché non era stato possibile reperire un attivo minimamente considerabile a causa di inadempimenti estesi all'intera posizione debitoria anche ben dopo la cessazione dell'attività; dall'altro ignorano la rilevanza in sé del pregiudizio per l'intera funzionalità della procedura ricollegabile alle descritte condizioni di omessa tenuta delle scritture di una società non debitamente posta in liquidazione, giacché ostative delle iniziative imprescindibili per definire le posizioni debitorie e per la costituzione dell'attivo individuandone le poste: ciò ripercuotendosi quale effettivo danno per la massa, non riconducibile ai parametri di speciale tenuità alla stregua degli indicatori apprezzati in rapporto alla consistenza del passivo accumulato e ad un residuo attivo neppure confrontabile. Considerato quanto esposto nella sentenza sull'ammontare del passivo, nemmeno può assumere rilievo il richiamo difensivo alla relazione del curatore (allegata), laddove essa fa riferimento a due registratori di cassa rimasti nei locali e stimati per la vendita in soli mille euro. Né ancora i generici riferimenti alla consegna della sola documentazione di cui ha dato atto la stessa sentenza impugnata possono valere a rappresentare decisive cadute motivazionali in ordine all'accertamento di merito delle modalità e degli effetti della condotta. 6. Pertanto, le doglianze mosse con il secondo motivo risultano destituite di fondamento. 7. Parimenti infondate vanno ritenute le censure mosse con il terzo motivo aventi ad oggetto il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Ed infatti, la difesa, al fine di configurare la violazione delle direttive al riguardo impartite dai giudici di legittimità in sede di annullamento con rinvio, oltre a ribadire gli stessi infondati rilievi già esaminati trattando il precedente motivo, denuncia omissioni e incompletezze motivazionali senza rapportarsi alla descrizione della dimensione della condotta, la quale dà in concreto contezza, in linea con le spiegazioni già esposte nella condivisa sentenza di primo grado (pagg. 2, 4, 5), dell'elevato grado della consapevole trascuratezza addebitabile a Manno, nel disinteressarsi completamente e in modo protratto a tutti gli adempimenti connessi agli obblighi gestori (sul tema il ricorso ribadisce letture già superate dalle ampie motivazioni di primo grado). Ne discende che la nuova motivazione di appello sul punto, saldandosi con quella di primo grado e non fondandosi più sulle incongruenze motivazionali rilevate in sede di annullamento (con riguardo alla valorizzazione della mancata ammissione degli addebiti e alla verifica di effetti della condotta fondata sulla sola considerazione dell'ammontare del passivo), si palesa idonea a giustificare il diniego della causa di non punibilità di cui trattasi, secondo i criteri fissati dalla Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushj, Rv. 266590-1), così come richiamati nella pronuncia di annullamento con rinvio emessa nel presente processo. Ciò va tanto più rilevato tenendo conto che, secondo quanto ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, seppure in materia viene in considerazione l'intera gamma dei criteri elencati dall'art. 133, comma primo, cod. pen., non è necessaria la specifica disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (fra le altre, Sez. 7 n. 10481 del 19/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283044 - 01; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01; Sez. 6, n. 51615 del 09/11/2016, Caboni, Rv. 268557 - 01). 8. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.