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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32570/2026

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ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova il 28 gennaio 2026 che ha dichiarato la sua responsabilità in ordine al delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, ritenendo il fatto di lieve entità; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce nullità della sentenza per improcedibilità dell'azione penale, a causa della mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni ai sensi dell'art. 344 bis codice di rito, è manifestamente infondato poiché il regime della improcedibilità si riferisce a reati commessi dopo I'l gennaio 2020 e nel caso di specie il reato è stato consumato nel 2018; ritenuto che il secondo motivo con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene l'imputato abbia rilasciato una confessione spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha evidenziato le ulteriori condanne specifiche riportate dall'imputato anche per fatti successivi a quello sub udice, ritenendolo non meritevole di un trattamento indulgente; che nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che la motivazione indichi il motivo prevalente e non deve contrastare tutte le eventuali ragioni dedotte dalla difesa a sostegno della richiesta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova il 28 gennaio 2026 che ha dichiarato la sua responsabilità in ordine al delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, ritenendo il fatto di lieve entità; ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce nullità della sentenza per improcedibilità dell'azione penale, a causa della mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni ai sensi dell'art. 344 bis codice di rito, è manifestamente infondato poiché il regime della improcedibilità si riferisce a reati commessi dopo I'l gennaio 2020 e nel caso di specie il reato è stato consumato nel 2018; ritenuto che il secondo motivo con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche sebbene l'imputato abbia rilasciato una confessione spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che ha evidenziato le ulteriori condanne specifiche riportate dall'imputato anche per fatti successivi a quello sub udice, ritenendolo non meritevole di un trattamento indulgente; che nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che la motivazione indichi il motivo prevalente e non deve contrastare tutte le eventuali ragioni dedotte dalla difesa a sostegno della richiesta; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M
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