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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33123/2024

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21829/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 272/38/ 20 1 6, depositata il 25 . 02 .20 1 6 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La C TR del Piemonte rigettava l’ appell o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avver s o la sentenz a della C TP di Torino, che aveva rigettato il ricorso propost o da lla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il contratto di cessione di ramo d’azienda, concluso dalla società nell’anno 2009, riqualificandolo in cessione di singoli beni, da assoggettare adIVA; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: -secondo la sentenza di primo grado , i beni ceduti dalla contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“erano rappresentati da immobili (qualificati peraltro come merce) e dalle corrispondenti passività rappresentante da mutui gravanti su di essi” e “nessun bene strumentale né attività organizzativa imprenditoriale caratterizzava il conferimento…”; -la cessione riguardava un coacervo di beni che da soli non potevano essere qualificati come cessione di ramo di azienda; ciò era confermato dal fatto che nella perizia di stima non era stato considerato l’avviamento che, invece, “rappresentando la capacità dei beni conferiti di produrre reddito, costituisce una qualità fondamentale in caso di trasferimento di azienda”; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; - l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] -P reliminarmente va rigettata l’istanza della ricorrente di discussione in pubblica udienza, atteso che “In tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull'istanzadi fissazione dell'udienzaproposta ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere riservata allapubblica udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico” (Cass. n. 2647 del2/02/2018); - ciò posto, c on l’unico motivo di ricorso , la contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, 2555 cod. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR si è limitata a riprodurre le considerazioni espresse dall’Agenzia delle entrate, senza esamina re le censure mosse dalla ricorrente , e ha errato nell’interpretare la perizia di stima, dalla quale si evinceva che il conferimento dei beni era stato effettuato secondo il metodo patrimoniale puro che esclude la valorizzazione dell’avviamento; rileva, inoltre, che la mancanza di avviamento non esclude comunque la capacità dei beni trasferiti di produrre reddito e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il mancato trasferimento di immobilizzazioni, di beni strumentali e di personale, non è sufficiente per affermare la mancanza di autonomia organizzativo – strutturale del ramo d’azienda e per escludere la potenziale attitudine del patrimonio immobiliare ceduto a svolgere attività d’impresa, essendo quest’ultima comprovata dal precedente utilizzo di detto patrimonio nell’esercizio della medesima attività di impresa ed essendo l’attuale asserita “sterilità” organizzativa della cessionaria totalmente imputabile alle ostili condizioni di mercato; -il motivo è inammissibile; - a prescindere dai profili di carenza di specificità ed autosufficienza del motivo, la ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, che ha accertato come la cessione del ramo d’azienda dovesse essere qualificata come cessione di singoli beni, fondando tale accertamento su una serie di dati compiutamente descritti nella sentenza impugnata, anche mediante il richiamo ad alcuni passi della motivazione della sentenza di primo grado, evincibili dallo stesso contenuto dell’atto di cessione ( i beni conferiti erano rappresentati da immobili, qualificati come beni merce, e dalle corrispondenti passività, rappresentate dai mutui gravanti sugli stessi; non era stato trasferito alcun bene strumentale e il conferimento non era caratterizzato da attività organizzativa imprenditoriale; la possibilità di produrre reddito attraverso la cessione dei beni ceduti non valeva a qualificare lo stesso come reddito d’impresa, ma semplicemente come reddito di fabbricati o come plusvalenza da cessione; la mancanza di un’autonoma organizzazione dei beni ceduti per l’esercizio dell’impresa era comprovata dal mancato trasferimento di immobilizzazioni, di eventuali rapporti giuridici e beni strumentali; la cessionaria, poi, non aveva personale impiegato); - la ricorrente prospetta, quindi, non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); -in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21829/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL], come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonten. 272/38/ 20 1 6, depositata il 25 . 02 .20 1 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 202 4 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La C TR del Piemonte rigettava l’ appell o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avver s o la sentenz a della C TP di Torino, che aveva rigettato il ricorso propost o da lla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto il contratto di cessione di ramo d’azienda, concluso dalla società nell’anno 2009, riqualificandolo in cessione di singoli beni, da assoggettare adIVA; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: -secondo la sentenza di primo grado , i beni ceduti dalla contribuente alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “erano rappresentati da immobili (qualificati peraltro come merce) e dalle corrispondenti passività rappresentante da mutui gravanti su di essi” e “nessun bene strumentale né attività organizzativa imprenditoriale caratterizzava il conferimento…”; -la cessione riguardava un coacervo di beni che da soli non potevano essere qualificati come cessione di ramo di azienda; ciò era confermato dal fatto che nella perizia di stima non era stato considerato l’avviamento che, invece, “rappresentando la capacità dei beni conferiti di produrre reddito, costituisce una qualità fondamentale in caso di trasferimento di azienda”; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolatomotivo; - l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] -P reliminarmente va rigettata l’istanza della ricorrente di discussione in pubblica udienza, atteso che “In tema di giudizio di cassazione, per effetto delle novità introdotte nell'art. 380 bis c.p.c. dal d.l. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016, sull'istanzadi fissazione dell'udienzaproposta ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c. può essere disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, per essere riservata allapubblica udienza la decisione delle sole questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico” (Cass. n. 2647 del2/02/2018); - ciò posto, c on l’unico motivo di ricorso , la contribuente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l a violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, 2555 cod. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR si è limitata a riprodurre le considerazioni espresse dall’Agenzia delle entrate, senza esamina re le censure mosse dalla ricorrente , e ha errato nell’interpretare la perizia di stima, dalla quale si evinceva che il conferimento dei beni era stato effettuato secondo il metodo patrimoniale puro che esclude la valorizzazione dell’avviamento; rileva, inoltre, che la mancanza di avviamento non esclude comunque la capacità dei beni trasferiti di produrre reddito e che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, il mancato trasferimento di immobilizzazioni, di beni strumentali e di personale, non è sufficiente per affermare la mancanza di autonomia organizzativo – strutturale del ramo d’azienda e per escludere la potenziale attitudine del patrimonio immobiliare ceduto a svolgere attività d’impresa, essendo quest’ultima comprovata dal precedente utilizzo di detto patrimonio nell’esercizio della medesima attività di impresa ed essendo l’attuale asserita “sterilità” organizzativa della cessionaria totalmente imputabile alle ostili condizioni di mercato; -il motivo è inammissibile; - a prescindere dai profili di carenza di specificità ed autosufficienza del motivo, la ricorrente deduce solo apparentemente una violazione di norme di legge, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, che ha accertato come la cessione del ramo d’azienda dovesse essere qualificata come cessione di singoli beni, fondando tale accertamento su una serie di dati compiutamente descritti nella sentenza impugnata, anche mediante il richiamo ad alcuni passi della motivazione della sentenza di primo grado, evincibili dallo stesso contenuto dell’atto di cessione ( i beni conferiti erano rappresentati da immobili, qualificati come beni merce, e dalle corrispondenti passività, rappresentate dai mutui gravanti sugli stessi; non era stato trasferito alcun bene strumentale e il conferimento non era caratterizzato da attività organizzativa imprenditoriale; la possibilità di produrre reddito attraverso la cessione dei beni ceduti non valeva a qualificare lo stesso come reddito d’impresa, ma semplicemente come reddito di fabbricati o come plusvalenza da cessione; la mancanza di un’autonoma organizzazione dei beni ceduti per l’esercizio dell’impresa era comprovata dal mancato trasferimento di immobilizzazioni, di eventuali rapporti giuridici e beni strumentali; la cessionaria, poi, non aveva personale impiegato); - la ricorrente prospetta, quindi, non l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); -in conclusione, il ricorso va rigettato e nulla va disposto sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello ste
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