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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06407/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che dubitano della corretta identificazione e individuazione dell'imputato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6); Ritenuto che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sui motivi nuovi contenuti nella memoria successivamente depositata; chiarito, in ogni caso, che non si è verificata alcuna violazione del principio costituzionale del contraddittorio, poiché l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni raccolte in sede di indagine (e del riconoscimento) è conseguenza della libera scelta dell'imputato di optare per il giudizio abbreviato, garantendosi la riduzione di un terzo della pena; di talchè risultano inconferenti i richiami alla giurisprudenza interna e sovranazionale che si è pronunciata in casi ben diversi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di furto in abitazione; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso - che dubitano della corretta identificazione e individuazione dell'imputato - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che mirano ad ottenere una nuova valutazione delle prove raccolte; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6); Ritenuto che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., sui motivi nuovi contenuti nella memoria successivamente depositata; chiarito, in ogni caso, che non si è verificata alcuna violazione del principio costituzionale del contraddittorio, poiché l'utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni raccolte in sede di indagine (e del riconoscimento) è conseguenza della libera scelta dell'imputato di optare per il giudizio abbreviato, garantendosi la riduzione di un terzo della pena; di talchè risultano inconferenti i richiami alla giurisprudenza interna e sovranazionale che si è pronunciata in casi ben diversi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06407/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris