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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15000/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante della specialità tenuità del danno sul rilievo che il furto perpetrato dall'imputato ha avuto ad oggetto, oltre che la somma di ottantacinque euro, un portafogli contenenti la patente di guida della persona offesa ed un assegno in bianco, ciò che ha accresciuto il pregiudizio per la vittima, costretta a curare le pratiche finalizzate alla duplicazione del documento ed all'annullamento del titolo di credito; tanto, in ossequio al principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01); che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto della restituzione del portafogli e del suo intero contenuto, fatta eccezione per il contante; che l'obiezione — quantunque, in fatto, corretta — non giova alla causa dell'imputato, in quanto afferente a circostanza sopravvenuta rispetto all'asportazione dei beni, cui ha fatto pendant lo spossessamento, momento al quale occorre avere riferimento ai fini della stima del pregiudizio arrecato, potendo, invece, la condotta successiva dell'agente rilevare, al cospetto delle condizioni di legge, sotto il distinto profilo indicato dall'ad. 62, n. 6), cod. pen., che è rimasto estraneo all'oggetto del giudizio di rinvio, circoscritto al motivo di impugnazione vedente sull'applicabilità dell'ad. 62, n. 4), cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante della specialità tenuità del danno sul rilievo che il furto perpetrato dall'imputato ha avuto ad oggetto, oltre che la somma di ottantacinque euro, un portafogli contenenti la patente di guida della persona offesa ed un assegno in bianco, ciò che ha accresciuto il pregiudizio per la vittima, costretta a curare le pratiche finalizzate alla duplicazione del documento ed all'annullamento del titolo di credito; tanto, in ossequio al principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti» (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01); che il ricorrente, con l'unico motivo, lamenta che il giudice di merito non abbia tenuto conto della restituzione del portafogli e del suo intero contenuto, fatta eccezione per il contante; che l'obiezione — quantunque, in fatto, corretta — non giova alla causa dell'imputato, in quanto afferente a circostanza sopravvenuta rispetto all'asportazione dei beni, cui ha fatto pendant lo spossessamento, momento al quale occorre avere riferimento ai fini della stima del pregiudizio arrecato, potendo, invece, la condotta successiva dell'agente rilevare, al cospetto delle condizioni di legge, sotto il distinto profilo indicato dall'ad. 62, n. 6), cod. pen., che è rimasto estraneo all'oggetto del giudizio di rinvio, circoscritto al motivo di impugnazione vedente sull'applicabilità dell'ad. 62, n. 4), cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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