CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEj. ato avviso alle partt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto tardivamente; rilevato, infatti, che dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata fu emessa 21 gennaio 2022 con termine di giorni 40 per il deposito della motivazione; la motivazione fu depositata il 2 marzo 2022 entro il termine fissato e da tale data decorreva il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione; detto termine veniva a scadere il 16 aprile 2022, mentre il ricorso risulta depositato il 21 aprile 2022; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso con procedura de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consiglier/à estensore [OSCURATO:PERSONA] dente