Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:86
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
7 luglio 2009
Causa F‑54/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA])
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Personale di [OSCURATO:PERSONA] – Cessazione definitiva dal servizio – Mancato rinnovo del contratto – Errore manifesto di valutazione – Misura di organizzazione del procedimento – Non luogo»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K 3 del Trattato sull’Unione europea che
istituisce un [OSCURATO:PERSONA] europeo di polizia ([OSCURATO:PERSONA]) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA],
con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, innanzi tutto, l’annullamento della decisione del direttore di [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio
2007, con cui viene negato il rinnovo del suo contratto oltre il 31 maggio 2008, e della decisione del direttore di [OSCURATO:PERSONA]
del 29 febbraio 2008, recante rigetto del suo reclamo previo contro la menzionata decisione del 31 luglio 2007, poi, la comunicazione
del rapporto di fine periodo di prova del 25 febbraio 2004 e, infine, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Decisione:
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di comunicazione del rapporto di fine periodo di prova del 25 febbraio 2004. La
decisione del 31 luglio 2007 con la quale il direttore di [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di rinnovare il contratto della ricorrente
oltre il 31 maggio 2008 è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione
– Agenti di [OSCURATO:PERSONA]
(Statuto del personale di [OSCURATO:PERSONA], art. 6)
L’amministrazione dispone, in linea di principio, di un ampio potere discrezionale in materia di rinnovo dei contratti di
agente temporaneo conclusi a tempo determinato e il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi alla verifica della mancanza
di errore manifesto e di sviamento di potere.
Tuttavia, a partire dal momento in cui l’amministrazione ha elaborato, mediante direttiva interna, un regime specifico destinato
a garantire la trasparenza dell’iter di rinnovo dei contratti, l’adozione di tale regime va analizzata come un’autolimitazione
del potere discrezionale dell’istituzione e opera una trasformazione del regime iniziale degli agenti contrattuali, caratterizzato
dalla precarietà dei contratti a tempo determinato, in un regime che sottopone il principio del rinnovo a talune condizioni.
Infatti, una decisione di un’istituzione comunitaria, comunicata a tutto il personale e che precisa i criteri e la procedura
applicabili in materia di rinnovo o di mancato rinnovo di un contratto, costituisce una direttiva interna che deve essere
considerata, in quanto tale, come una regola di condotta che l’amministrazione si autoimpone e da cui essa non può discostarsi
senza precisare i motivi che l’hanno condotta a farlo, sotto pena di violare il principio di parità di trattamento.
[OSCURATO:PERSONA] ha istituito con direttiva interna un regime specifico che sottopone il principio del rinnovo del contratto
a talune condizioni, tra le quali le prestazioni professionali di un agente che, valutate sulla base del rapporto informativo
annuale, devono essere almeno soddisfacenti, è viziata da errore manifesto di valutazione una decisione con cui viene negato
il rinnovo di un contratto per il motivo che le prestazioni professionali dell’agente sono insufficienti, mentre quest’ultimo
ha ottenuto note globalmente soddisfacenti nei rapporti informativi.
(v. punti 46-48, 50, 51 e 53)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punti 23, 25, 26,
47‑49)