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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27284/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12/07/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 10/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Proponevano ricorso entrambi gli imputati, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di responsabilità nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I motivi sono inammissibili. 1.1 Quanto all'insussistenza del delitto di ricettazione per l'incertezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, si tratta di una doglianza del tutto generica e manifestamente infondata, anche alla luce del costante orientamento di questa Corte (v.

Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Falla, Rv. 277334), per il quale il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso.

Del resto, la lagnanza, previamente dedotta come motivo di appello, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale difettando del requisito di specificità richiesto ai sensi dell'art. 581, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., anche a fronte dell'ampia motivazione sul punto operata dal giudice di primo grado (v. pagg. 1-3 del provvedimento del tribunale di Foggia, come richiamate a pag. 4 dalla sentenza impugnata). 1.2 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/201D, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'ari:. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità degli imputati desunta dai precedenti per reati della stessa indole nonché sottolineando la mancanza sia di elementi favorevoli di valutazione ai fini della concessione che di esigenze di riduzione della pena (in ragione dell'attestazione - quanto alla pena della reclusione - al minimo edittale di anni due), hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, dr cui all'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen..

2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12/07/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia, in data 10/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Proponevano ricorso entrambi gli imputati, deducendo i seguenti motivi: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di responsabilità nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. I motivi sono inammissibili. 1.1 Quanto all'insussistenza del delitto di ricettazione per l'incertezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, si tratta di una doglianza del tutto generica e manifestamente infondata, anche alla luce del costante orientamento di questa Corte (v. Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Falla, Rv. 277334), per il quale il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. Del resto, la lagnanza, previamente dedotta come motivo di appello, era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale difettando del requisito di specificità richiesto ai sensi dell'art. 581, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., anche a fronte dell'ampia motivazione sul punto operata dal giudice di primo grado (v. pagg. 1-3 del provvedimento del tribunale di Foggia, come richiamate a pag. 4 dalla sentenza impugnata). 1.2 In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/201D, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'ari:. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità degli imputati desunta dai precedenti per reati della stessa indole nonché sottolineando la mancanza sia di elementi favorevoli di valutazione ai fini della concessione che di esigenze di riduzione della pena (in ragione dell'attestazione - quanto alla pena della reclusione - al minimo edittale di anni due), hanno correttamente motivato il diniego, riferendosi all'elemento, considerato preponderante, dr cui all'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen.. 2. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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