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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27724/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del dorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 giugno 2021 il Tribunale di Milano, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato dell'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2027, n. 30, perché rientrato nel territorio dello Stato prima del decorso dei cinque anni dall'espulsione, avvenuta dalla frontiera aerea di Linate il 15 novembre 2018, in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 13 marzo 2018.

Il fatto è contestato come essere accertato in Milano il 17 dicembre 2018 Con sentenza del 26 settembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce inosservanza legge penale e vizio di motivazione perché la sentenza di appello si limita semplicemente a confutare alcune delle doglianze espresse dalla difesa dell'imputato senza argomentare i motivi per i quali la sentenza impugnata meritasse conferma sentenza e non permette la identificazione della motivazione per cui la Corte d'appello ha ritenuto l'imputato colpevole del reato attribuitogli.

Con il secondo motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione perché la pronuncia d'appello non ha considerato la sussistenza del ne bis in idem tra il processo odierno e quello giudicato davanti al Tribunale di Bolzano; in particolare il ricorrente era stato indagato per lo stesso reato una prima volta a Bolzano il 3 dicembre 2018 ed una seconda volta a Milano il 17 dicembre del 2018, il fatto di rientro nel territorio dello Stato poteva essere legittimamente contestato soltanto nel processo di Bolzano in quanto nel processo di Milano poteva, al più, essere contestata soltanto la permanenza nel territorio dello Stato, perché il rientro era già stato accertato, e la permanenza non integra il reato per cui il ricorrente è stato condannato, che sanziona soltanto il rientro; inoltre, occorre considerare che, proprio perché il 3 dicembre 2018 l'imputato era già stato controllato nel territorio dello Stato, lo stesso aveva ricevuto un ulteriore decreto di allontanamento del questore di Bolzano dello stesso giorno ed il provvedimento del Prefetto di Milano citato in imputazione aveva, pertanto, perso i suoi effetti.

Con il terzo motivo deduce inosservanza norma penale perché il decreto di espulsione del prefetto di Milano aveva la propria base in un precedente decreto di allontanamento del prefetto di Cosenza del 3 maggio 2017 che era stato però annullato dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 5 dicembre 2018; il venir meno del decreto del prefetto di Cosenza aveva fatto venir meno anche il decreto del prefetto di Milano, e non assume rilievo penale la violazione di un provvedimento nullo.

Con il quarto motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione, perché non è stata considerata la buona fede dell'imputato, o quantomeno l'errore sul fatto scriminante ai sensi dell'articolo 47 cod. pen., perché il ricorrente, dopo aver ricevuto il decreto di allontanamento del questore di Bolzano, ed averlo tempestivamente impugnato, chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento, riteneva di poter permanere legittimamente nel territorio dello Stato.

Con ilil quinto motivo deduce inosservanzavfiorma penale e vizio di motivazione, perché non è stata riconosciuta la sussistenza della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha negato il beneficio perché l'imputato è recidivo, ma all'imputato non era mai stata riconosciuta la recidiva specifica, e la motivazione sul punto si risolve con l'essere tautologica.

Con il sesto motivo deduce inosservanza n rma penale e vizio di mo ivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, c e „er s sclusecon il riferimento alle condanne riportate, motivazione che si ritiene non sufficiente perché non prende in considerazione gli altri fattori propedeutici all'applicazione della norma.

Con il settimo motivo deduce inosservanzl norma penale e vizio di motivazione perché la sentenza impugnata non ha motivato su una specifica censura mossa dalla difesa nei motivi d'appello, in cui era stata chiesta la riduzione della pena "anche a prescindere dalle generiche", frase che doveva ritenersi applicabile alla dosimetria della pena in quanto tale; su tale ultima richiesta la Corte d'appello ha omesso qualsiasi motivazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta di conclusioni con cui ha controdedotto agli argomenti del Procuratore generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata.

Il motivo, infatti, è totalmente privo di riferimenti al contenuto della sentenza impugnata, è totalmente privo di riferimenti alla condotta contestata all'imputato, è totalmente privo di riferimenti a qualsiasi caratteristica del caso di specie; esso, sostituendo il nome dell'imputato con quello di altra persona, potrebbe essere utilizzato in qualsiasi altro giudizio.Tale tecnica di redazione del motivo di ricorso lo rende aspecifico, perché lo stesso non si confronta in alcun modo con il contenuto della sentenza che contesta.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. Il motivo contiene tre argomenti.

Esso sostiene anzitutto che la pronuncia d'appello non ha ritenuto sussistente il ne bis in idem tra il processo odierno per il fatto accertato a Milano il 17 dicembre 2018 e quello davanti al Tribunale di Bolzano per il fatto accertato, per l'appunto in Bolzano, il 3 dicembre 2018.

Questo primo argomento è infondato.

Viene in questione il principio del ne bis in idem processuale; non, quindi, la qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto (ne bis in idem sostanziale), ma l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato.

A differenza di quello sostanziale, infatti, il ne bis in idem processuale concerne non il rapporto astratto tra norme penali, ma il rapporto tra il fatto ed il giudizio.

L'argomento sulla sussistenza della preclusione del ne bis in idem non è fondato nel caso in esame, perché, come è stato evidenziato correttamente sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, le allegazioni difensive hanno dimostrato soltanto la esistenza di un ulteriore procedimento davanti al Tribunale di Bolzano per il medesimo reato, ma non che questo procedimento sia stato definito.

Anzi, lo stesso difensore riferisce in ricorso che il processo davanti al Tribunale di Bolzano è ancora pendente in primo grado.

Non è possibile applicare, pertanto, al caso in esame il disposto dell'art. 649- bis cod. proc. pen., secondo cui "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345", per il motivo in fatto che l'imputato non è mai stato prosciolto o condannato per lo stesso fatto con provvedimento divenuto irrevocabile.

Né è possibile neanche ritenere che la preclusione processuale del ne bis in idem si sia formata già nel momento dell'esercizio dell'azione penale, in quanto la non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero riguarda soltanto le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti allo stesso giudice (Sez.

U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, PG in proc Donati, Rv. 231800).

In ogni caso, anche a voler interpretare diversamente la preclusione all'esercizio dell'azione penale, in base in base ad una nozione convenzionale della stessa (art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; su cui Sez.

F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939; Sez. 4, Sentenza n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533; Sez. 3, Sentenza n. 23839 del 07/11/2017, dep. 2018, Passaro, Rv. 273107), il ricorso sul punto è privo del requisito dell'autosufficienza, perché non ha dimostrato che l'esercizio dell'azione penale nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Bolzano sia avvenuto prima di quello che ha portato all'odierno giudizio davanti al Tribunale di Milano.

2.2. Il secondo argomento speso nel motivo è che il fatto di rientro nel territorio dello Stato avrebbe potuto essere legittimamente contestato soltanto nel processo di Bolzano, in quanto nel processo di Milano poteva, al più, essere contestata soltanto la permanenza nel territorio dello Stato, permanenza che non integra il reato in esame, che sanzionerebbe soltanto la condotta di rientro.

Il motivo è infondato in diritto, perché non ricostruisce correttamente l'ambito di applicazione della fattispecie penale contestata.

L'art. 20, comma 14, primo periodo, del d.lgs. n. 30 del 2007 dispone, infatti, che "il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi".

Il ricorso ritiene che la norma incriminatrice contempli un reato istantaneo, e punisca soltanto il rientro, ma non la permanenza nel territorio dello Stato.

Le sentenze di merito hanno respinto questo argomento, sia pure seguendo percorsi differenti; il giudice di primo grado ha ritenuto, infatti, che, al di là della formulazione letterale, il reato sanzioni anche la permanenza nel territorio dello Stato successiva al reingresso illecito; quello di secondo grado ha sostanzialmente ritenuto la questione priva di rilievo, evidenziando che all'imputato è contestato in ogni caso il rientro, e che la questione di un eventuale ne bis in idem con il processo bolzanino andrà risolto dal giudice che definisce il processo per secondo.

La Corte ritiene che il percorso logico del giudice di primo grado sia corretto.

Il reato in esame sanziona, infatti, non soltanto il rientro, ma anche la successiva permanenza nel territorio dello Stato conseguente al reingresso illecito.

In questo senso depone la circostanza che nella fattispecie speculare della trasgressione del divieto di reingresso del cittadino extracomunitario di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno.

In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che iNtUto abbia natura permanente (Sez. 1, Sentenza n. 35197 del 06/11/2020, Sassi, Rv. 280054; Sez. 1, Sentenza n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517).

La norma dell'art. 13, che sanziona il reingresso non autorizzato del cittadino extracomunitario, è costruita esattamente nello stesso modo della norma dell'art. 20, che sanziona il reingresso non autorizzato del cittadino comunitario; entrambe le norme, infatti, sanzionano il fatto di chi "rientra" (art. 20) o di chi trasgredisce il divieto di "rientrare" (art. 13).

Non sarebbe, pertanto, corretto differenziare la soluzione interpretativa in punto di rilevanza penale della condotta di permanenza successiva al reingresso illecito.

Va, inoltre, osservato che il precetto penale dell'art. 20 (come, d'altronde, quello dell'art. 13) è costruito nella forma della sanzione alla violazione di un provvedimento amministrativo, e nel caso in esame il provvedimento amministrativo di allontanamento comporta il divieto di reingresso nel territorio dello Stato ma anche il divieto di trattenimento in esso per tutto il periodo disposto dal provvedimento stesso.

Ne consegue che il reato dell'art. 201è da considerare permanente, e che l'argomento contenuto nel ricorso deve essere respinto.

2.3. Il terzo argomento speso nel motivo di ricorso è che il provvedimento del Prefetto di Milano citato in imputazione avrebbe perso i suoi effetti, in quanto superato dall' ulteriore decreto di allontanamento del Questore di Bolzano emesso il 3 dicembre 2018 a seguito del primo accertamento del reingresso illecito.

L'argomento è infondato, perché non poggia su alcuna base normativa, atteso che l'efficacia di un provvedimento di espulsione non viene meno per il fatto che l'interessato lo abbia violato e che l'autorità amministrativa, non essendo in grado di accompagnarlo immediatamente alla frontiera, lo abbia espulso, stavolta nella forma dell'intimazione ad allontanarsi, una seconda volta.

Sarebbe, d'altronde, anche singolare che l'efficacia di un provvedimento amministrativo di durata, quale l'espulsione con divieto prolungato di reingresso, possa cessare i propri effetti nel momento in cui il destinatario lo viola.

3. E' infondato anche il terzo motivo, in cui il ricorrente deduce la non correttezza del giudizio di responsabilità formulato nella sentenza impugnata per la illegittimità a monte del decreto di espulsione del Prefetto di Milano, in quanto lo stesso poggerebbe su un precedente decreto di allontanamento del prefetto di Cosenza del 3 maggio 2017, che era stato però annullato dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 5 dicembre 2018.Il motivo non è fondato, perché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, in realtà il decreto del Prefetto di Cosenza è soltanto un antecedente in fatto, ma non un presupposto necessario, del provvedimento del Prefetto di Milano, che si regge unicamente sul giudizio di pericolosità sociale del cittadino comunitario, che trova la sua motivazione nel provvedimento stesso, e che costituisce il presupposto normativo perché si possa disporre la espulsione ai sensi dell'articolo 20 citato.

4. E' infondato anche il quarto motivo, in cui si deduce che non sarebbe stata considerata la buona fede dell'imputato, o quantomeno l'errore sul fatto scriminante ai sensi dell'articolo 47 cod. pen., perché il ricorrente, dopo aver ricevuto il decreto di allontanamento del questore di Bolzano, ed averlo tempestivamente impugnato, chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento, riteneva di poter permanere legittimamente nel territorio dello Stato.

Il motivo è infondato.

Il caso in esame è caratterizzato da una espulsione con accompagnamento alla frontiera, che viene eseguito il 15 novembre 2018, e da un reingresso non autorizzato che avviene già il 3 dicembre 2018, dopo soli 18 giorni.

Peraltro, il reingresso illecito avviene attraverso la frontiera terrestre tra l'Austria e l'Italia, il che evidenzia in modo chiaro che il ricorrente, consapevole che sarebbe stato bloccato alla frontiera aerea, intendeva in questo modo sottrarsi ai controlli di polizia.

La fattispecie concreta dimostra, come ha notato il giudice di primo grado, una evidente consapevolezza dell'imputato degli obblighi che conseguivano al provvedimento che gli era stato notificato.

Né si può ritenere che tali obblighi fossero venuti meno, quanto meno sul piano soggettivo, per effetto della notifica di un secondo decreto di espulsione, mediante ordine di allontanarsi, e della tempestiva impugnazione della stessa con richiesta di sospensiva, in quanto, sul piano oggettivo l'efficacia dei provvedimenti amministrativi viene meno interinalmente soltanto per effetto della sospensione del provvedimento da parte del giudice, non per effetto della mera richiesta di tale provvedimento, mentre sul piano soggettivo della consapevolezza e volontà dell'agente del fatto materiale tipico la realtà è stata, comunque, esattamente percepita dall'agente nel suo concreto essere, e vi sarebbe, al più un errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, che, agli effetti penali, è irrilevante (v., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282471: L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione).

5. Il quinto motivo/dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen.,è inammissibile.

Il ricorso attacca la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, sostenendo che la sentenza nega il riconoscimento in quanto recidivo, e che, però, al ricorrente non sarebbe mai stata contestata una recidiva specifica.

Il ricorso difetta del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, la causa di non punibilità è stata negata al ricorrente, in realtà, sia in quanto recidivo, sia perché lo stesso è rientrato nel territorio dello Stato immediatamente dopo il provvedimento di allontanamento, circostanza obiettivamente riscontrabile in atti, atteso che, come detto, il provvedimento di allontanamento è stato eseguito il 15 novembre 2018 ed il ricorrente è rientrato già il 3 dicembre 2018.

Il ricorso non attacca questa parte della motivazione, e sul punto si rivela, pertanto, inammissibile per difetto di specificità.

6. Il sesto motivo di ricorso, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è infondato.

Le attenuanti erano state negate in primo grado per la mancanza di elementi positivi da poter considerare favorevolmente; in secondo grado erano state negate "viste le condanne riportate".

Il ricorso attacca questa parte della motivazione sostenendo che il riferimento alle condanne riportate sia una motivazione troppo scarna e che avrebbero dovuto essere considerate dal giudice del merito anche le ulteriori circostanze del caso concreto.

Il ricorso sul punto è infondato, in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, entrambe le motivazioni dei giudici del merito non possono essere ritenute manifestamente illogiche.

La motivazione del giudice di primo grado, infatti, è conforme all'indirizzo interpretativo che ritiene che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).La motivazione del giudice di secondo grado, invece, è conforme all'indirizzo interpretativo, che ritiene che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non sia tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999).

7. Il settimo motivo, dedicato alla dosimetria della pena, è inammissibile.

In esso si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe motivato su una specifica censura mossa dalla difesa nei motivi d'appello, in cui era stata chiesta la riduzione della pena "anche a prescindere dalle generiche", frase con cui doveva ritenersi proposto un motivo di appello anche sulla mera dosimetria della pena.

Il motivo è inammissibile, perché un motivo di appello formulato in tale modo è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, non contenendo l'inciso "anche a prescindere dalle generiche" una critica argomentata alla sentenza di primo grado.

Un motivo di appello di questo tipo non era, pertanto, idoneo a radicare il rapporto processuale di secondo grado sul punto.

Conseguentemente, il motivo di ricorso per cessazione che lo riprende, e sviluppa, diventa inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per mancata proposizione a monte del relativo motivo di appello.

8. Ai sensi dell'art. 616, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del dorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 giugno 2021 il Tribunale di Milano, in rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato dell'art. 20, comma 14, d.lgs. 6 febbraio 2027, n. 30, perché rientrato nel territorio dello Stato prima del decorso dei cinque anni dall'espulsione, avvenuta dalla frontiera aerea di Linate il 15 novembre 2018, in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto di Milano del 13 marzo 2018. Il fatto è contestato come essere accertato in Milano il 17 dicembre 2018 Con sentenza del 26 settembre 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce inosservanza legge penale e vizio di motivazione perché la sentenza di appello si limita semplicemente a confutare alcune delle doglianze espresse dalla difesa dell'imputato senza argomentare i motivi per i quali la sentenza impugnata meritasse conferma sentenza e non permette la identificazione della motivazione per cui la Corte d'appello ha ritenuto l'imputato colpevole del reato attribuitogli. Con il secondo motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione perché la pronuncia d'appello non ha considerato la sussistenza del ne bis in idem tra il processo odierno e quello giudicato davanti al Tribunale di Bolzano; in particolare il ricorrente era stato indagato per lo stesso reato una prima volta a Bolzano il 3 dicembre 2018 ed una seconda volta a Milano il 17 dicembre del 2018, il fatto di rientro nel territorio dello Stato poteva essere legittimamente contestato soltanto nel processo di Bolzano in quanto nel processo di Milano poteva, al più, essere contestata soltanto la permanenza nel territorio dello Stato, perché il rientro era già stato accertato, e la permanenza non integra il reato per cui il ricorrente è stato condannato, che sanziona soltanto il rientro; inoltre, occorre considerare che, proprio perché il 3 dicembre 2018 l'imputato era già stato controllato nel territorio dello Stato, lo stesso aveva ricevuto un ulteriore decreto di allontanamento del questore di Bolzano dello stesso giorno ed il provvedimento del Prefetto di Milano citato in imputazione aveva, pertanto, perso i suoi effetti. Con il terzo motivo deduce inosservanza norma penale perché il decreto di espulsione del prefetto di Milano aveva la propria base in un precedente decreto di allontanamento del prefetto di Cosenza del 3 maggio 2017 che era stato però annullato dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 5 dicembre 2018; il venir meno del decreto del prefetto di Cosenza aveva fatto venir meno anche il decreto del prefetto di Milano, e non assume rilievo penale la violazione di un provvedimento nullo. Con il quarto motivo deduce inosservanza norma penale e vizio di motivazione, perché non è stata considerata la buona fede dell'imputato, o quantomeno l'errore sul fatto scriminante ai sensi dell'articolo 47 cod. pen., perché il ricorrente, dopo aver ricevuto il decreto di allontanamento del questore di Bolzano, ed averlo tempestivamente impugnato, chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento, riteneva di poter permanere legittimamente nel territorio dello Stato. Con ilil quinto motivo deduce inosservanzavfiorma penale e vizio di motivazione, perché non è stata riconosciuta la sussistenza della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnata ha negato il beneficio perché l'imputato è recidivo, ma all'imputato non era mai stata riconosciuta la recidiva specifica, e la motivazione sul punto si risolve con l'essere tautologica. Con il sesto motivo deduce inosservanza n rma penale e vizio di mo ivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, c e „er s sclusecon il riferimento alle condanne riportate, motivazione che si ritiene non sufficiente perché non prende in considerazione gli altri fattori propedeutici all'applicazione della norma. Con il settimo motivo deduce inosservanzl norma penale e vizio di motivazione perché la sentenza impugnata non ha motivato su una specifica censura mossa dalla difesa nei motivi d'appello, in cui era stata chiesta la riduzione della pena "anche a prescindere dalle generiche", frase che doveva ritenersi applicabile alla dosimetria della pena in quanto tale; su tale ultima richiesta la Corte d'appello ha omesso qualsiasi motivazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta di conclusioni con cui ha controdedotto agli argomenti del Procuratore generale ed insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata. Il motivo, infatti, è totalmente privo di riferimenti al contenuto della sentenza impugnata, è totalmente privo di riferimenti alla condotta contestata all'imputato, è totalmente privo di riferimenti a qualsiasi caratteristica del caso di specie; esso, sostituendo il nome dell'imputato con quello di altra persona, potrebbe essere utilizzato in qualsiasi altro giudizio.Tale tecnica di redazione del motivo di ricorso lo rende aspecifico, perché lo stesso non si confronta in alcun modo con il contenuto della sentenza che contesta. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Il motivo contiene tre argomenti. Esso sostiene anzitutto che la pronuncia d'appello non ha ritenuto sussistente il ne bis in idem tra il processo odierno per il fatto accertato a Milano il 17 dicembre 2018 e quello davanti al Tribunale di Bolzano per il fatto accertato, per l'appunto in Bolzano, il 3 dicembre 2018. Questo primo argomento è infondato. Viene in questione il principio del ne bis in idem processuale; non, quindi, la qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto (ne bis in idem sostanziale), ma l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato. A differenza di quello sostanziale, infatti, il ne bis in idem processuale concerne non il rapporto astratto tra norme penali, ma il rapporto tra il fatto ed il giudizio. L'argomento sulla sussistenza della preclusione del ne bis in idem non è fondato nel caso in esame, perché, come è stato evidenziato correttamente sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, le allegazioni difensive hanno dimostrato soltanto la esistenza di un ulteriore procedimento davanti al Tribunale di Bolzano per il medesimo reato, ma non che questo procedimento sia stato definito. Anzi, lo stesso difensore riferisce in ricorso che il processo davanti al Tribunale di Bolzano è ancora pendente in primo grado. Non è possibile applicare, pertanto, al caso in esame il disposto dell'art. 649- bis cod. proc. pen., secondo cui "l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345", per il motivo in fatto che l'imputato non è mai stato prosciolto o condannato per lo stesso fatto con provvedimento divenuto irrevocabile. Né è possibile neanche ritenere che la preclusione processuale del ne bis in idem si sia formata già nel momento dell'esercizio dell'azione penale, in quanto la non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero riguarda soltanto le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti allo stesso giudice (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, PG in proc Donati, Rv. 231800). In ogni caso, anche a voler interpretare diversamente la preclusione all'esercizio dell'azione penale, in base in base ad una nozione convenzionale della stessa (art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; su cui Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939; Sez. 4, Sentenza n. 12267 del 13/02/2018, Palmieri, Rv. 272533; Sez. 3, Sentenza n. 23839 del 07/11/2017, dep. 2018, Passaro, Rv. 273107), il ricorso sul punto è privo del requisito dell'autosufficienza, perché non ha dimostrato che l'esercizio dell'azione penale nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Bolzano sia avvenuto prima di quello che ha portato all'odierno giudizio davanti al Tribunale di Milano. 2.2. Il secondo argomento speso nel motivo è che il fatto di rientro nel territorio dello Stato avrebbe potuto essere legittimamente contestato soltanto nel processo di Bolzano, in quanto nel processo di Milano poteva, al più, essere contestata soltanto la permanenza nel territorio dello Stato, permanenza che non integra il reato in esame, che sanzionerebbe soltanto la condotta di rientro. Il motivo è infondato in diritto, perché non ricostruisce correttamente l'ambito di applicazione della fattispecie penale contestata. L'art. 20, comma 14, primo periodo, del d.lgs. n. 30 del 2007 dispone, infatti, che "il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi". Il ricorso ritiene che la norma incriminatrice contempli un reato istantaneo, e punisca soltanto il rientro, ma non la permanenza nel territorio dello Stato. Le sentenze di merito hanno respinto questo argomento, sia pure seguendo percorsi differenti; il giudice di primo grado ha ritenuto, infatti, che, al di là della formulazione letterale, il reato sanzioni anche la permanenza nel territorio dello Stato successiva al reingresso illecito; quello di secondo grado ha sostanzialmente ritenuto la questione priva di rilievo, evidenziando che all'imputato è contestato in ogni caso il rientro, e che la questione di un eventuale ne bis in idem con il processo bolzanino andrà risolto dal giudice che definisce il processo per secondo. La Corte ritiene che il percorso logico del giudice di primo grado sia corretto. Il reato in esame sanziona, infatti, non soltanto il rientro, ma anche la successiva permanenza nel territorio dello Stato conseguente al reingresso illecito. In questo senso depone la circostanza che nella fattispecie speculare della trasgressione del divieto di reingresso del cittadino extracomunitario di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera", la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che iNtUto abbia natura permanente (Sez. 1, Sentenza n. 35197 del 06/11/2020, Sassi, Rv. 280054; Sez. 1, Sentenza n. 10716 del 02/03/2010, Altin, Rv. 246517). La norma dell'art. 13, che sanziona il reingresso non autorizzato del cittadino extracomunitario, è costruita esattamente nello stesso modo della norma dell'art. 20, che sanziona il reingresso non autorizzato del cittadino comunitario; entrambe le norme, infatti, sanzionano il fatto di chi "rientra" (art. 20) o di chi trasgredisce il divieto di "rientrare" (art. 13). Non sarebbe, pertanto, corretto differenziare la soluzione interpretativa in punto di rilevanza penale della condotta di permanenza successiva al reingresso illecito. Va, inoltre, osservato che il precetto penale dell'art. 20 (come, d'altronde, quello dell'art. 13) è costruito nella forma della sanzione alla violazione di un provvedimento amministrativo, e nel caso in esame il provvedimento amministrativo di allontanamento comporta il divieto di reingresso nel territorio dello Stato ma anche il divieto di trattenimento in esso per tutto il periodo disposto dal provvedimento stesso. Ne consegue che il reato dell'art. 201è da considerare permanente, e che l'argomento contenuto nel ricorso deve essere respinto. 2.3. Il terzo argomento speso nel motivo di ricorso è che il provvedimento del Prefetto di Milano citato in imputazione avrebbe perso i suoi effetti, in quanto superato dall' ulteriore decreto di allontanamento del Questore di Bolzano emesso il 3 dicembre 2018 a seguito del primo accertamento del reingresso illecito. L'argomento è infondato, perché non poggia su alcuna base normativa, atteso che l'efficacia di un provvedimento di espulsione non viene meno per il fatto che l'interessato lo abbia violato e che l'autorità amministrativa, non essendo in grado di accompagnarlo immediatamente alla frontiera, lo abbia espulso, stavolta nella forma dell'intimazione ad allontanarsi, una seconda volta. Sarebbe, d'altronde, anche singolare che l'efficacia di un provvedimento amministrativo di durata, quale l'espulsione con divieto prolungato di reingresso, possa cessare i propri effetti nel momento in cui il destinatario lo viola. 3. E' infondato anche il terzo motivo, in cui il ricorrente deduce la non correttezza del giudizio di responsabilità formulato nella sentenza impugnata per la illegittimità a monte del decreto di espulsione del Prefetto di Milano, in quanto lo stesso poggerebbe su un precedente decreto di allontanamento del prefetto di Cosenza del 3 maggio 2017, che era stato però annullato dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 5 dicembre 2018.Il motivo non è fondato, perché, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, in realtà il decreto del Prefetto di Cosenza è soltanto un antecedente in fatto, ma non un presupposto necessario, del provvedimento del Prefetto di Milano, che si regge unicamente sul giudizio di pericolosità sociale del cittadino comunitario, che trova la sua motivazione nel provvedimento stesso, e che costituisce il presupposto normativo perché si possa disporre la espulsione ai sensi dell'articolo 20 citato. 4. E' infondato anche il quarto motivo, in cui si deduce che non sarebbe stata considerata la buona fede dell'imputato, o quantomeno l'errore sul fatto scriminante ai sensi dell'articolo 47 cod. pen., perché il ricorrente, dopo aver ricevuto il decreto di allontanamento del questore di Bolzano, ed averlo tempestivamente impugnato, chiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento, riteneva di poter permanere legittimamente nel territorio dello Stato. Il motivo è infondato. Il caso in esame è caratterizzato da una espulsione con accompagnamento alla frontiera, che viene eseguito il 15 novembre 2018, e da un reingresso non autorizzato che avviene già il 3 dicembre 2018, dopo soli 18 giorni. Peraltro, il reingresso illecito avviene attraverso la frontiera terrestre tra l'Austria e l'Italia, il che evidenzia in modo chiaro che il ricorrente, consapevole che sarebbe stato bloccato alla frontiera aerea, intendeva in questo modo sottrarsi ai controlli di polizia. La fattispecie concreta dimostra, come ha notato il giudice di primo grado, una evidente consapevolezza dell'imputato degli obblighi che conseguivano al provvedimento che gli era stato notificato. Né si può ritenere che tali obblighi fossero venuti meno, quanto meno sul piano soggettivo, per effetto della notifica di un secondo decreto di espulsione, mediante ordine di allontanarsi, e della tempestiva impugnazione della stessa con richiesta di sospensiva, in quanto, sul piano oggettivo l'efficacia dei provvedimenti amministrativi viene meno interinalmente soltanto per effetto della sospensione del provvedimento da parte del giudice, non per effetto della mera richiesta di tale provvedimento, mentre sul piano soggettivo della consapevolezza e volontà dell'agente del fatto materiale tipico la realtà è stata, comunque, esattamente percepita dall'agente nel suo concreto essere, e vi sarebbe, al più un errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, che, agli effetti penali, è irrilevante (v., da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 1780 del 26/10/2021, dep. 2022, P., Rv. 282471: L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilità, è quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtà è stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'è errore sul fatto, bensì errore sull'interpretazione tecnica della realtà e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione). 5. Il quinto motivo/dedicato al mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen.,è inammissibile. Il ricorso attacca la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, sostenendo che la sentenza nega il riconoscimento in quanto recidivo, e che, però, al ricorrente non sarebbe mai stata contestata una recidiva specifica. Il ricorso difetta del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, perché, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, la causa di non punibilità è stata negata al ricorrente, in realtà, sia in quanto recidivo, sia perché lo stesso è rientrato nel territorio dello Stato immediatamente dopo il provvedimento di allontanamento, circostanza obiettivamente riscontrabile in atti, atteso che, come detto, il provvedimento di allontanamento è stato eseguito il 15 novembre 2018 ed il ricorrente è rientrato già il 3 dicembre 2018. Il ricorso non attacca questa parte della motivazione, e sul punto si rivela, pertanto, inammissibile per difetto di specificità. 6. Il sesto motivo di ricorso, dedicato al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è infondato. Le attenuanti erano state negate in primo grado per la mancanza di elementi positivi da poter considerare favorevolmente; in secondo grado erano state negate "viste le condanne riportate". Il ricorso attacca questa parte della motivazione sostenendo che il riferimento alle condanne riportate sia una motivazione troppo scarna e che avrebbero dovuto essere considerate dal giudice del merito anche le ulteriori circostanze del caso concreto. Il ricorso sul punto è infondato, in quanto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, entrambe le motivazioni dei giudici del merito non possono essere ritenute manifestamente illogiche. La motivazione del giudice di primo grado, infatti, è conforme all'indirizzo interpretativo che ritiene che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).La motivazione del giudice di secondo grado, invece, è conforme all'indirizzo interpretativo, che ritiene che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non sia tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999). 7. Il settimo motivo, dedicato alla dosimetria della pena, è inammissibile. In esso si sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe motivato su una specifica censura mossa dalla difesa nei motivi d'appello, in cui era stata chiesta la riduzione della pena "anche a prescindere dalle generiche", frase con cui doveva ritenersi proposto un motivo di appello anche sulla mera dosimetria della pena. Il motivo è inammissibile, perché un motivo di appello formulato in tale modo è privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, non contenendo l'inciso "anche a prescindere dalle generiche" una critica argomentata alla sentenza di primo grado. Un motivo di appello di questo tipo non era, pertanto, idoneo a radicare il rapporto processuale di secondo grado sul punto. Conseguentemente, il motivo di ricorso per cessazione che lo riprende, e sviluppa, diventa inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per mancata proposizione a monte del relativo motivo di appello. 8. Ai sensi dell'art. 616, comma
Decreto Cassazione n. 27724/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris