CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20363/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza n. 725/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 380/2017 del 28 gennaio 2017, il Tribunale di Salerno ingiunse a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], di pagare, secondo le rispettive quote ereditarie, alla società Icofin S.p.A. in liquidazione la complessiva somma di euro 126.304,69 (oltre interessi e spese), a titolo di restituzione di quanto versato dalla società a [OSCURATO:PERSONA], in adempimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare dichiarato giudizialmente inefficace dacché dissimulante un mutuo con patto commissorio nullo. 2. L'opposizione al provvedimento monitorio spiegata uno actu dagli ingiunti è stata accolta in ambedue i gradi di merito. Per quanto qui ancora d'interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ha ritenuto il credito azionato in via monitoria estinto per decorso del termine decennale di prescrizione, individuando il dies a quo di esso nella data del pagamento indebitamente eseguito (poiché in difetto di causa so/vendi) e non già nella data della decisione che aveva accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento. 3. Ricorre per cassazione la Icofin S.p.A., affidandosi a due motivi, cui resistono con unitario controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2744, 2943, 2944, 2945 e 2946 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Secondo l'impugnante, la Corte d'appello, male interpretando la sentenza relativa al contratto preliminare da cui origina la pretesa creditoria, ha «erroneamente dichiarato nullo il preliminare in /l r.g. n. 203/g M019 2 Cons. est/ ffRossi discussione [...] facendo derivare da tale circostanza che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione della somma comincerebbe a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione», mentre «nella fattispecie, non essendo nullo il contratto di mutuo, sottostante il preliminare di vendita, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l'accertamento del patto commissorio è divenuto definitivo», e ciò perché «il pagamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] non è carente di causa solvendi, per cui la somma versata non può definirsi indebito ex art. 2033 cod. civ., ma erogazione legittima, essendo nullo soltanto l'accordo transattivo stipulato a scopo di garanzia». 1.1. La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della impugnata pronuncia. Ed invero, nel prestare motivata adesione alla decisione di prime cure, la Corte d'appello di Salerno, senza operare riferimento alcuno alla nullità del contratto preliminare, ha ravvisato la decorrenza del termine di prescrizione nel giorno del pagamento della somma «in dipendenza della dichiarata nullità del patto commissorio», invalidità cui ha ascritto il difetto di causa so/vendi dell'erogazione della somma. Argomentazione in tutta evidenza in nulla scalfita dalla doglianza del ricorrente, la quale muove invece dal presupposto della nullità del contratto preliminare, mai dichiarata (e nemmeno implicitamente ritenuta) della gravata sentenza. 2. Con il secondo motivo, l'impugnante lamenta violazione o falsa applicazione dell'art. 2944 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in ordine all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Ad avviso del ricorrente, il giudice territoriale è incorso in un errore di valutazione «delle sentenze n. 162/12 del Tribunale e n. 540/16 della Corte di Appello», consistente nel «non aver considerato che le domande riconvenzionali spiegate dal Rago e proseguite dai suoi danti causa presuppongono il riconoscimento del diritto della società r.g. n. 20 3 Cons. es ricorrente» e determinano, a mente dell'art. 2944 cod. civ., l'interruzione del termine di prescrizione «fino a quando non è intervenuto il giudicato». 2.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione. In primis, perché degli scritti difensivi di proposizione delle domande cui si imputa l'effetto interruttivo della prescrizione è fatta in ricorso una generica menzione, non corredata dalla (pur sintetica) trascrizione del contenuto di tali scritti ovvero dalla loro allegazione al ricorso ovvero ancora della indicazione della sedes di ubicazione degli stessi nel fascicolo del processo, in chiara inosservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda (art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.). Un'articolazione del motivo così fatta rende lo stesso inidoneo a sollecitare correttamente l'apprezzamento della Corte, in forza del consolidato principio secondo cui sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (ex plurimis, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). In secondo luogo, perché non attinge criticamente la ratio decidendi posta a fondamento della decisione gravata: questa, infatti, con valutazione non censurata (e nemmeno censurabile, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità: Cass.15/07/2002, n. 10235), ha motivatamente escluso che le difese svolte da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado fossero univocamente r.g. n. 20363 4 Cons. est7 R fae ossi apprezzabili come espressione di volontà del debitore di rinunciare tacitamente alla prescrizione già verificatasi (rinuncia tacita che, come è noto, postula un'incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: cfr., ex plurimis, Cass. 02/04/2007, n. 8217; Cass. 22/10/2010, n. 21798; Cass. 21/03/2011, n. 6397). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-b