CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta di evasione posta in essere alcuni giorni dopo dalla sua esecuzione per motivo "futile" in quanto afferente alla prospettata raccolta di nocciole; che privo di pregio risulta la critica a mente della quale sarebbe stata introdotta nella motivazione una circostanza aggravante mai contestata (quella dei motivi "abbietti e futili"), essendo la risposta della Corte di appello funzionale al motivo di gravame dedotto in quella sede e relativa al solo aspetto della offensività complessivamente apprezzata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0