CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 13017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 12 febbraio 1962; avverso la sentenza del 16 giugno 2022, della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie depositate 1'8 febbraio 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse delle parti civili; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due distinti fatti di minaccia grave, contestati in rubrica ai capi b) e c). Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura, con il quale si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, al diniego di concessione delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del codice penale. Secondo la difesa, la corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, confermando la responsabilità dell'imputato sulle sole dichiarazioni rese dalle persone offese, senza considerare la mancanza di qualsivoglia riscontro esterno e i plurimi elementi di contraddittorietà evidenziati. Parallelamente, sotto il profilo sanzionatorio, non avrebbe considerato la risalenza dei precedenti penali e la loro sostanziale irrilevanza; così come avrebbe immotivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non avendo l'imputato mai commesso reati della stessa indole e, comunque, non essendo mai stato dichiarato delinquente abituale. [OSCURATO:PERSONA] La censura in punto di responsabilità è inammissibile sotto due distinti profili. In primo luogo riproduce, senza prospettare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, gli stessi argomenti già formulati nell'atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Rv. 260608; Sez. 6, n. 11915 del 27/02/2014, Rv. 259676). In secondo luogo, è inammissibile perché si limita a richiamare singoli brani di dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza considerare che la valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ma nel loro vicendevole rapporto, all'interno di una costruzione logica, armonica e consonante (Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Rv. 248128) e senza tener conto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento e senza poter sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta da entrambi i giudici del merito, o da quello di essi che ha deliberato il provvedimento in concreto impugnato (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ribadire che la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, tipica delle circostanze attenuanti generiche, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315). Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la ali esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381). In concreto, la corte territoriale, nell'argomentare il diniego, ha evidenziato esplicitamente l'inesistenza di validi motivi idonei a fondarne il riconoscimento e i precedenti, specifici, che gravano sul ricorrente, idonei a qualificare negativamente la sua personalità. La motivazione offerta è logica e coerente con i dati processuali richiamati ed in quanto tale insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Quanto, in ultimo, all'invocata causa di non punibilità, la corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. alla luce della reiterazione degli episodi di minaccia grave commessa ai darmi delle persone offese. E tanto è sufficiente per impedirne il riconoscimento. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d'impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore delle parti C