CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14312/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – ricorrente e c/ricorrente al ric. incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; – c/ricorrente e ric. incidentale – avverso la sentenza n. 1565/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 ritenuto che la vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la [OSCURATO:SOCIETA] convenne in giudizio la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver commissionato alla convenuta il rifacimento dell’impianto fognario degli opifici industriali della medesima e l’asfaltatura dei pertinenti piazzali, che entrambi gli interventi erano risultati inadeguati e affetti da gravi vizi, concludendo per la condanna della convenuta, previa risoluzione del contratto, a restituire il corrispettivo versato (£. 153.602.887) e a risarcire il danno, quantificato in £. 30.756.000, ovvero, in subordine, previa riduzione del prezzo nella misura dell’80%, a restituire la somma di £. 114.731.889; in sede di precisazione delle conclusioni l’attrice rideterminò la misura del chiesto risarcimento in € 227.756.000; - la convenuta, oltre a chiedere il rigetto della domanda avversa (i lavori fognari erano stati effettuati in accordo con la committenza; l’asfaltatura consisteva in un mero restyling, siccome voluto dalla [OSCURATO:PERSONA]), in via riconvenzionale avanzò domanda di condanna al pagamento della somma di € 40.572.100, costituente residuo prezzo non corrisposto; - il Tribunale, accolta la domanda di riduzione prezzo nella misura di € 2.974,34 (quanto dall’attrice speso per il ripristino della rete fognaria), e, altresì, quella riconvenzionale per € 21.046,70, condannò l’attrice al pagamento del residuo; - la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], condannò l’appellata al pagamento della complessiva somma di € 107.127,92; - il diverso opinamento consiglia riprendere, sia pure in sintesi e per quel che ancora rileva, il ragionamento della Corte locale: 2 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 a) quanto al rifacimento della rete fognaria, andava condivisa l’opinione del ctu, il quale aveva concluso per la necessità che la linea fognaria, per funzionare correttamente, dovesse essere smontata e rifatta, proprio perché affetta da vizi strutturali; né l’appaltatore poteva andare esente da responsabilità per il fatto che il progetto fosse stato fornito dalla committente, la quale, pur in assenza di direttore dei lavori, aveva seguito i lavori; di conseguenza, l’appellata era tenuta a corrispondere il corrispettivo incassato, ammontante a € 79.329,77, nonché la somma di € 27.798,15, che era stata versata in adempimento della sentenza di primo grado; b) quanto alla posa del manto d’asfalto, la sentenza di primo grado andava confermata, poiché <<dai termini di affidamento dei lavori alla [OSCURATO:PERSONA] risultanti dai preventivi redatti dall’impresa e sottoscritti per accettazione dalla [OSCURATO:PERSONA]>> si traeva che si trattò della commissione di un lavoro di mero restyling, che prevedeva una superficiale scarnificazione e la stesura di un manto dello spessore di 5 cm, senza collocamento di massetto, tanto che, al fine di rendere stabile l’intervento, era stata lasciata una striscia sterrata onde consentire il transito dei mezzi pesanti; lavoro eseguito sotto il costante controllo del direttore; - la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Moreno ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, in seno al quale propone ricorso incidentale sulla base di un solo motivo; la Ghergo ha successivamente depositato controricorso avverso il ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. OSSERVA 1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia nullità della sentenza in relazione agli artt. 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ. Queste, in sintesi, le rimostranze mosse alla sentenza d’appello: 3 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 - con l’atto di citazione la [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato solo il difettoso funzionamento della fogna, risolto dalla stessa con un intervento costato circa cinque milioni di lire, a fronte di un costo dell’opera di circa centocinquanta milioni di lire; - il ctu si era basato sulla precedente ctp, non avendo effettuato alcun accertamento in loco; - le deposizioni testimoniali avevano confermato che si era trattato di un inconveniente risolto con una spesa modesta; - il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l’intervento di cui detto era stato risolutorio e una tale dichiarazione aveva valore confessorio; - la consulenza d’ufficio non può costituire prova, salvo il caso in cui si verta <<in situazioni di fatto accertabili esclusivamente tramite il ricorso a determinate cognizioni tecniche>>. 1.1. Il motivo, nel suo insieme, non supera lo scrutinio d’ammissibilità, essendo diretto a un riesame delle valutazioni incensurabili del giudice del merito, il quale ha spiegato che: - sulla base degli accertamenti del ctu, sentito a chiarimenti, era rimasto appurato che <<le fogne nere non erano utilizzabili perché a causa di un dislivello di quote molto basso non c’è la velocità di scorrimento (…) quanto alle fogne bianche, nel capannone [OSCURATO:PERSONA] vi è una fogna esterna in perfetta planarità che non poteva funzionare sin dall’inizio (…) quanto alla linea fognaria interna, mancavano gli anelli elastomerici di tenuta e quindi, non potendo essere inseriti successivamente, la fogna andava smontata e rifatta>>; - di conseguenza, conclude la Corte d’appello, trattasi di vizi strutturali, non emendabili con operazioni di spurgo, che rendevano l’opera inidonea, poiché affetta da vizi che incidono in misura notevole su struttura e funzione; 4 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 - non liberava dalla responsabilità l’appaltatrice la circostanza che si era in presenza di errori del progetto fornito dalla committente e il contratto andava risolto per inadempimento dell’appellata. Il rimedio a cui fa riferimento la controricorrente non è stato, a ragione, giudicato risolutivo (si trattò di collocare nuovi pozzetti con una ”T” di plastica, che certo consentirono al momento il deflusso, ma, ovviamente, non riportarono a stabile funzionalità il sistema, nel rispetto delle regole dell’arte). La critica mossa alla ctu è diretta a un improprio riesame di merito, che esula dai compiti di questa Corte. Né coglie nel segno la prospettazione impugnatoria, la quale nega apoditticamente versarsi nell’ipotesi in cui il ricorso al consulente dipenda dalla necessità per il giudice di avvalersi dell’apporto della scienza di settore; necessità qui resa evidente dalle questioni controverse, implicanti l’accertamento della corrispondenza alla regola dell’arte della rete fognaria messa in opera. La ricorrente, in definitiva, mira a un improprio riesame di merito, investendo inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299 e, da ultimo, da ultimo, S.U. n. 20867/2020 e successivamente, Sez. 5, n. 16016/2021). Infine, val la pena soggiungere, che alle dichiarazioni del legale rappresentante della controparte non può assegnarsi efficacia confessoria, essendosi costui limitato, come si ricava da quanto riferito dalla stessa ricorrente, ad affermare che il travaso era stato risolto con l’intervento tampone di cui si è detto. Da una tale dichiarazione può 5 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 esclusivamente trovarsi conferma dello svolgimento in fatto sopra Data pubblicazione 10/05/2022 riportato (l’urgenza venne rimediata con quel tipo d’intervento), ma non già che la committente avesse inequivocamente ammesso che la rete fognaria fosse stata messa in opera a regola d’arte, senza che per renderla stabilmente idonea occorresse un intervento ben più radicale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo lamentando che il Giudice non aveva preso in considerazione la circostanza, evidenziata dalla appellata, che l’impianto fognario, senza necessità di procedere al suo completo rifacimento, risultava utilizzato e funzionante, evenienza, questa, provata attraverso l’istruttoria e non smentita dalla controparte. 2.1. Trattasi di doglianza inammissibile. Al di fuori dell’ipotesi tassativamente delineata dal n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. la ricorrente, ancora una volta, invoca un riesame di merito. È appena il caso di ribadire che l’asserto, secondo il quale dopo l’intervento tampone la fognatura fosse stata ripristinata, costituisce un fatto evidentemente esaminato dalla Corte locale, ma non giudicato rilevante al fine di escludere il grave difetto dell’opera e la sua inidoneità strutturale. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale 6 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., per inesistenza della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pagare la somma complessiva di € 107.27,92, di cui € 79.329,77 quale restituzione di quanto a suo tempo versato in adempimento del contratto d’appalto ed € 27.798,15 quale restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. Quest’ultimo importo costituiva il compenso per l’asfaltatura del piazzale, in relazione alla quale era stato escluso l’inadempimento della Ghergo, sia in primo che in secondo grado. Nonostante ciò, in irriducibile contrasto con l’affermazione di esatto adempimento quanto ai lavori di asfaltatura, la Corte d’appello di essa somma aveva disposto la resa. 3.1. Il motivo è fondato. In via di preliminarietà deve essere disattesa la prospettazione della controricorrente di aspecificità per difetto di autosufficienza del motivo, sulla base di quanto appresso. In ordine all’asfaltatura del piazzale in entrambi i gradi venne disattesa la domanda d’inadempimento avanzata della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva disposto la riduzione del prezzo quanto alla commessa per il sistema fognario, determinando in € 2.974,34 l’importo da restituire alla [OSCURATO:PERSONA]; per contro, accolta la domanda riconvenzionale della convenuta, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a pagare il residuo corrispettivo di € 21.046,70 e operata compensazione, aveva ridotto tale importo a € 18.071,66. 7 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Dai dati sopra esposti, tratti dalla sentenza d’appello, risulta palese una inestricabile distonia, della quale la decisione impugnata non fornisce chiave di lettura alcuna, omettendo, quindi, di far sorreggere la statuizione sul punto da un intellegibile apparato motivazionale. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è, pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; 8 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Ancona deve essere dichiarata nulla in parte qua, poiché non sorretta da un costrutto motivazionale ripercorribile; di talché il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo egli il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). In definitiva, resta insondabile il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione sul punto. 4. Con il ricorso incidentale, basato su un solo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 1660 e 1668, co. 2, cod. civ., lamentando che la Corte d’appello, in contrasto con i principi enunciati in sede di legittimità, a riguardo dell’asfaltatura aveva reputato non incorrere in responsabilità l’appaltatore il quale non abbia realizzato l’opera a regola d’arte, in presenza di progetto inidoneo, essendo, per contro, tenuto ad avvertire il committente di carenze progettuali tali da non assicurare la durevolezza nel tempo dell’opera. 9 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Il motivo deve essere rigettato. Nel doppio grado è rimasto accertato che la commessa non era costituita dal rifacimento del fondo del piazzale con bitumazione, ma, ben diversamente un mero restyling, che, se assicurava pulizia e uniformità del fondo, per la mancata previsione di massetto, non permetteva il passaggio di mezzi pesanti, tanto da essere stato predisposto al fine uno specifico tracciato sterrato. Ciò posto in punto di fatto, i principi riportati dalla ricorrente incidentale non si attagliano alla vicenda siccome insindacabilmente ricostruita dai giudici del merito. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di contratto di appalto, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, impiegando le energie ed i mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Sez. 2, n. 1981, 02/02/2016, Rv. 638792). Tuttavia qui l’opus non era costituito dal rifacimento dei piazzali, implicante adeguata preparazione del sottofondo e stesa di bitume dello spessore sufficiente a consentire il transito con mezzi meccanici 10 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 anche pesanti, ma da un mero recupero estetico dei predetti, non idoneo a sostenere un tale transito, tanto da essere stata prevista la predisposizione di una striscia a fondo naturale da riservare al predetto fine. Ne deriva che le modalità dell’intervento erano vincolativamente predeterminate dalla committente e, siccome riportato dalla massima di cui sopra, l’appaltatore risultava direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5. In ragione di quanto svolto la sentenza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili il primo e il secondo, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza 11 F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 14312/2017 Numero sezionale 415/2022 Numero di raccolta generale 14706/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, altra composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. Il Presidente