CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25418-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 36/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25418 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 29 aprile 2020, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 co. 8 d.lgs. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, per essere ampiamente decorso il termine di dieci anni tra la data di pensionamento dell'istante, risalente al settembre 1992, e la presentazione della domanda all'[OSCURATO:PERSONA] intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Scasciamacchia, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difesa alcuna; - che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, avendo questa individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di pensionamento del dipendente anziché nella circostanza della maturata consapevolezza da parte di questi di essere stato esposto ad amianto oltre soglia; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a base dell'impugnata sentenza risultando fondata sulla prescrizione del diritto il cui termine di decorrenza risultava essere stato erroneamente individuato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, avendo ritenuto gravare sul ricorrente gli oneri di allegazione e prova della conseguita consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., ex muitis, Cass. 2856/2017), secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le proprie lavorazione, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione Così deciso in Roma, nell'adu