CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16613/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5visti gli atti, letto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Ricorso trattato con contraddittorio cartolareRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza in epigrafeindicata che ha confermato la condanna allo stesso inflitta dal Tribunale di Catanzaro inordine al reato di cui all’art. 707 cod. pen.2. La difesa affida il ricorso a due motivi di seguito illustrati.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordineall’elemento oggettivo e soggettivo del reato.2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione riguardo al mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonché dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.2. Il primo motivo in ordine all’affermazione di responsabilità è manifestamenteinfondato. Il ricorrente, infatti, ripropone in questa sede la questione della valenza liberatoriache dovrebbe riconoscersi, ai fini dell’esclusione del reato, ad alcune circostanze, quali la“non proprietà del veicolo su cui gli arnesi sono stati rinvenuti”, l’ora serale in cui il controllo èavvenuto che renderebbe oltremodo dubbia la possibilità di percepire la presenza deglioggetti allocati nella tasca dello sportello del veicolo e l’assenza di elementi dimostrativi cheil ricorrente avesse avuto contezza o disponibilità consapevole degli strumenti rinvenuti”.Si tratta di un’alternativa di merito che risulta essere stata confutata con congruamotivazione dai giudici di merito alla luce anche del decisivo dato, non specificamenteconfutato nel ricorso, che al controllo del veicolo la p.g. giunse dopo che il ricorrente, allavista della Polizia, accelerava onde sfuggire al controllo, comportamento logicamenterivelatore della consapevolezza di un trasporto illecito di oggetti idonei allo scasso, inrelazione al quale il dato della circostanza temporale dell’ora tarda è stato coerentementeletto quale condizione favorevole alla commissione di delitti contro il patrimonio, giudizioavvalorato in concreto sia dall’idoneità di tali strumenti a prestarsi ad essere utilizzati percommettere delitti contro il patrimonio (una forbice e una tenaglia in ferro) sia dal precedentespecifico annoverato dal ricorrente (una condanna per furto in appartamento) del tuttocontinente con l’uso illecito del compendio allo stesso rinvenuto.L’assenza, poi, di giustificazioni del possesso, lungi dal tradursi in un non consentitoinversione dell’onere della prova, è stato correttamente letto quale assenza nel processo dielementi a discarico (ex art. 495, comma 2, cod. proc. pen.) che potessero incidere in modoinferenziale sulla univocità della portata dimostrativa degli elementi di accusa.In conclusione, il giudizio che ha condotto all’affermazione di responsabilità si sottrae aivizi di legittimità denunciati in quanto si nutre di un accertamento svolto dal giudice delmerito in concreto che rende la situazione di possesso accertata idonea a mettere in pericoloil patrimonio (Corte cost., sentenza n. 265/2005).3. Infondato risulta, invece, il secondo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazionein ordine al diniego della speciale causa di non punibilità.La Corte di merito nel condividere il diniego espresso dal primo giudice, ha fattoespresso richiamo alla gravità del fatto in contestazione “atteso che l’imputato circolava construmenti atti ad aprire o a forzare serrature nel pieno centro cittadino, in orario serale”.Il giudizio di disvalore, pertanto, lungi dal fondarsi sulla mera condotta del possessoingiustificato, altrimenti finendo per asseverare una non consentita ontologica esclusione ditale fattispecie dall’alveo dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen., ha fatto riferimento alleconcrete modalità di estrinsecazione del fatto. In particolare, si sono richiamate duecircostanze, quali l’aver circolato con tali strumenti nel centro cittadino e in orario serale chesi prestano idonee a sostenere, sul piano dell’onere di motivazione, il giudizio di disvalore dacui lo stesso primo comma della disposizione in commento fa dipendere, alla streguadell’espresso richiamo in fattispecie dell’art. 133, primo comma, cod. pen., l’esclusione dellaparticolare tenuità. Si tratta, infatti, di dati di fatto che rivelano una maggiore pericolosità delsoggetto in quanto il possesso è stato accertato in un contesto idoneo a rivelare unamaggiore propensione dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio, con buonaprobabilità di esito positivo legato anche all’ora tarda dell’accertamento.4. Generico e manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo nella parte in cuilamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che la Corte di merito nonavrebbe tenuto conto del buon comportamento processuale del ricorrente “caratterizzato dacollaborazione e correttezza”.Dalla lettura della sentenza impugnata non si ricava, né vi è specifica allegazione, che ilricorrente tenne una condotta processuale del tipo di quella indicata nel motivo di ricorso.Anzi, risulta che all’atto del controllo di Polizia lo stesso cercò di allontanarsi. Talecircostanza, richiamata a fondamento del diniego, non risulta affatto manifestamente illogica,in quanto espressiva di una maggiore capacità a delinquere e potendo il giudice del meritofondare il diniego sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 6, n. 8668 del28/5/1999, Milenkovic, Rv. 214200 - 01), nell’ambito di una valutazione discrezionale cherisulta essere stata correttamente condotta in forza del riferimento agli indici di cui all’art.133, primo comma, cod. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, li 29 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Agostini