CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 gennaio 1962 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° marzo 1965 3. [OSCURATO:PERSONA] nato il 21 gennaio 1964 a Eboli avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 13 gennaio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con declaratoria di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato agli stessi ascritti e con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], per le medesime ragioni, in relazione ai capi 7), 9), 11). Rigetto nel resto. Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e in sostituzione per [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2020 il Tribunale di Salerno ha condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per l'induzione indebita di cui al capo 1) della rubrica, per il falso materiale di cui al capo 2), per più ipotesi di abuso di ufficio (capi 3, 8) e per il falso ideologico ex art 479 cod. pen. di cui al capo 10) mentre lo ha mandato assolto dagli ulteriori addebiti, e segnalatamente, dalle contestate violazione dell'art. 319 quater cod. pen. prospettate ai capi 7), 9), 11) e 12) nonché dagli abusi ex art 323 cod. pen. descritti ai capi 3) e 14), dalla corruzione propria di cui al capo 13) e dal peculato d'uso di cui al capo 15). Con la stessa sentenza è stato anche condannato alla pena ritenuta di giustizia [OSCURATO:PERSONA], per aver concorso nel falso di cui al capo 2). Infine, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dai reati allo stesso contestati, descritti ai capi da 7) a 13) della rubrica. 2. Hanno interposto appello, principale e incidentale, la Procura della Repubblica competente nonché gli imputati condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale interposto dalla parte pubblica, ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle imputazioni di cui ai capi 7), 9), 11), 13), 14) e 15); ha riqualificato il fatto di cui al capo 2), riconducendolo alla ipotesi di cui all'art. 477 e 482 cod. pen; ha rideterminato la pena in esito al contestuale rigetto dei motivi di appello proposti dall'imputato. Con la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato, ribaltando la assoluzione resa in primo grado, per i capi 7), 9), 10), 11) e 13), alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA], infine, ha visto ridimensionato il trattamento sanzionatorio all'esito della derubricazione del reato di cui al capo 2) allo stesso ascritto. 4. Propongono autonomi ricorsi i tre imputati. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si adducono cinque diversi motivi di ricorso. 5.1. Con il primo si evidenzia che dopo la sentenza di appello sarebbero decorsi i termini di prescrizione per i reati descritti ai capi 2), 3), 8), 10), 13), 14), 15), malgrado i periodi di sospensione descritti dalle due sentenze di merito. 5.2. Con il secondo motivo si ribadisce l'inammissibilità, per intempestività, dell'appello principale della parte pubblica e si impugna, oltre alla sentenza della Corte di appello, anche l'ordinanza con la quale - in virtù di una errata interpretazione del dato normativo inerente alla emergenza pandemica e della previsione che prevedeva la sospensione dei termini per gli incombenti processuali compresi tra il 9 marzo e 1'11 maggio del 2020, cosi come interpretata dalla sentenza n. 140 del 2021 della Corte Costituzionale e dalla sentenza n. 5292 del 2020 delle Sezioni unite di questa Corte- è stata rigettata l'eccezione in tal senso formulata dalla difesa, cumulando impropriamente, ai fini della puntuale individuazione del termine di decorrenza utile alla proposizione del gravame di merito, al termine per il deposito dei motivi della decisione, indicato in giorni 90 al momento della lettura del dispositivo (avvenuta il 14 febbraio 2020), anche l'arco temporale coperto dalla sospensione disposta ex lege e trascurando di considerare, di contro, che alla data del 9 marzo 2020 era già decorso uno spazio temporale, non ostacolato dalla detta sospensione, da computare nel quadro complessivo del giudizio da rendere nella specie. 5.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge riferita agli artt. 319 e 319 quater cod. pen e vizio di motivazione, omessa e illogica con riguardo alla confermata responsabilità del ricorrente per il capo 1) della rubrica, realizzato in concorso con i colleghi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto. Si evidenzia che già con l'appello la Corte del merito era stata sollecitata ad una rivisitazione critica della attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e delle sue dichiarazioni (acquisite in dibattimento ex ad 512 cod. proc. pen. per il sopravvenuto decesso del dichiarante), atteso che lo stesso, sentito come persona informata sui fatti, in realtà ben poteva essere coinvolto in una fattispecie corruttiva, alla luce del dato emerso dalle sue stesse propalazioni, si che tanto ne viziava la posizione processuale, incidendo sulla corretta configurazione del fatto a giudizio. Dichiarazioni che i giudici del merito avrebbero letto in modo contradditorio e manifestamente illogico dando per un verso rilievo all'atteggiamento di [OSCURATO:PERSONA] - che avrebbe chiesto agli agenti di non elevargli la contravvenzione per le violazioni riscontrate nell'occasione- e per altro verso trascurandone il portato logico, avendo dato rilievo alla iniziativa, rispetto alla pretesa illecita riscontrata, ascritta agli operanti (l'invito ad offrire loro un caffè per lasciarlo andare). La Corte del merito in particolare avrebbe trascurato i rilievi difensivi che mettevano in luce la simmetria di posizioni tra i due poli della negoziazione illecita, essenzialmente incentrati nella parte finale della vicenda a giudizio, dalla quale emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] si era attivato nel chiedere al ricorrente il relativo recapito telefonico, così da poter completare il proprio trasporto e poi ricontattare il pubblico ufficiale per onorare la promessa relativa alla dazione indebita. Elementi che avrebbero dovuto portare alla qualificazione del fatto in termini di corruzione propria, con conseguente estinzione per prescrizione del fatto. 5.4. Con il quarto motivo si contesta la decisione gravata con riguardo al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado quanto al capo 7) perché assunta in violazione del disposto di cui all'ad 603, comma 3 bis cod. proc. pen., senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, escutendo direttamente il teste [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado, nel ritenere non riconducibile la vicenda in questione alla ipotesi di reato di cui all'art 319 quater cod. pen., aveva attribuito decisiva rilevanza alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, avendo [OSCURATO:PERSONA] dichiarato di aver offerto lui ai pubblici ufficiali coinvolti il compenso illecito descritto nell'imputazione, tanto portava a configurare l'ipotesi della corruzione propria, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 2 dell'ad 63 e l'impossibilità di apprezzarle anche ai fini delle contestazioni nel dibattimento, in occasione del quale il predetto aveva comunque confermato l'originaria dichiarazione confesso ria. La centralità di tali dichiarazioni, del resto, ad avviso della difesa avrebbe trovato conferma dapprima nell'appello del Pubblico Ministero e poi nella stessa sentenza gravata, essendo state valutate e diversamente interpretate nel pervenire al ribaltamento della sentenza di primo grado. Da qui la violazione della disposizione di cui all'ad 603 comma 3 bis cod. proc. pen. 5.5. Con il quinto motivo si contesta la lettura logica spesa dalla Corte del merito nel valutare le risultanze acquisite nel pervenire ad una soluzione di segno opposto alla assoluzione decretata in primo grado con riguardo alle imputazioni di cui ai capi 7), 9) e 11), travisando il portato delle emergenze probatorie acquisite, di natura dichiarativa (le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] per il capo 7) o captativa (le intercettazioni valorizzate a sostegno dei capi 9 e 11). Ad avviso della difesa le condotte in contestazione andrebbero configurate, al più, in termini di mera corruzione propria, con conseguente estinzione per prescrizione delle relative ipotesi di reato. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con i primi due motivi, non diversamente dal concorrente [OSCURATO:PERSONA], si contesta, con riguardo al capo 7), con analoghe censure, la mancata rinnovazione istruttoria, negata in violazione dell'ari 603, comma 3 bis cod. proc. pen. avuto riguardo alla escussione diretta di [OSCURATO:PERSONA] nonché il percorso logico e la tenuta motivazionale complessiva sottesa alla valutazione degli elementi probatori valorizzati a sostegno della ritenuta responsabilità alla luce del confronto con le valutazioni spese nella sentenza di assoluzione resa in primo grado. 6.2. Con il terzo motivo si contesta la tenuta logica e la compiutezza della motivazione spesa a sostegno della ritenuta responsabilità per il capo 9), anche qui alla luce della linearità logica del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale nell'assolvere il [OSCURATO:PERSONA] anche da questa imputazione.7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo, alla luce di una corretta individuazione dei periodi di sospensione della prescrizione emersi nel corso del processo in questione, si sollecita la declaratoria del non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato già nel corso del giudizio di appello. 7.2. Con il secondo, la difesa lamenta la mancata applicazione nella specie della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Aderendo alla sollecitazione mossa dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente rilevata l'intervenuta estinzione per prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, dei reati di cui ai capi 2), 3) e 8), alla luce di una più corretta valutazione dei tempi di sospensione del relativo decorso temporale in primo grado. 2. Diversamente da quanto considerato dai giudici del merito, infatti, dei diversi rinvii operati nel corso del dibattimento di primo grado, giustificati da addotti impedimenti degli imputati o dei difensori, il relativo margine temporale computato a tal fine va considerato nei limiti corrispondenti alla distanza occorsa tra i due differimenti, laddove la stessa si sia rivelata inferiore al termine massimo da considerare per siffatta causale. In altre parole, dalla disamina degli atti emerge che la distanza tra l'udienza di differimento e quella differita è stata inferiore ai sessanta giorni considerati dall'ad 159, comma 1, n. 3 cod. pen. per i rinvii disposti alle udienze dell'8 aprile 2015 (sino al 13 maggio 2015); del 13 maggio (all'il giugno 2015); del 26 ottobre 2016 (al 31 ottobre 2016); del 24 ottobre 2018 (al 21 novembre del 2018); del 18 gennaio 2019 (sino al 6 marzo 2019). Nel determinare il periodo (di sospensione del decorso del termine di prescrizione) da considerare, dunque, occorrerà procedere alla sommatoria del numero di giorni effettivamente correnti tra le date di udienza sopra indicate (per complessivi 142 giorni di sospensione), ai quali vanno aggiunti quelli inerenti ai rinvii da computare, sempre per la medesima causale, nel periodo massimo considerato dalla citata disposizione normativa (ulteriori 300 giorni per cinque diversi rinvii tutti disposti con più di 60 giorni di distanza tra le rispettive udienze) nonché quelli determinati dall'adesione dei difensori alle astensioni di categoria (per complessivi 1 anno e 13 giorni). 3. Ne viene che, guardando al primo grado di giudizio e a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata (si veda pagina 16, primo capoverso), nel valutare la prescrizione,, andranno computati complessivi due anni, due mesi e venti giorni di sospensione; periodo che va sommato a quello maturato in grado di appello (correttamente indicato in sentenza), computato in misura di un anno, quattro mesi e ventitré giorni (per i rinvii disposti dalla Corte territoriale aderendo alle richieste difensive o per gli impedimenti evidenziati dalle parti). Il tutto in misura di tre anni, sette mesi e tredici giorni di sospensione, da aggiungere ai termini massimi sanciti per la prescrizione dei diversi reati in contestazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. 3.1.Nel caso, al fine di verificare l'eventuale estinzione dei reati coperti dalla odierna regiudicanda, occorrerà valutare autonomamente quelli ritenuti ai sensi dell'art. 319 quater cod. pen. (capi 1, 7, 9, 11, tutti commessi tra gennaio e agosto del 2011), rispetto ai quali, considerando la soglia edittale prevista all'epoca dei fatti (otto anni nel massimo, guardando alla stesura originaria della citata disposizione), l'estinzione per prescrizione non può dirsi maturata neppure alla data della presente decisione. 3.2. Quanto agli altri reati ascritti agli odierni ricorrenti, tutti sanzionati con pena edittale (vigente all'epoca dei fatti) inferiore ai sei anni, il tempo massimo per la prescrizione, alla luce di quanto detto, va determinato in undici anni, un mese e tredici giorni complessivi. Per tali fatti, va messo in evidenza che il falso di cui al capo 2), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché gli abusi ex art 323 cod. pen. di cui ai capi 3) e 8), contestati al solo [OSCURATO:PERSONA] risultano commessi tra il 6 luglio e 1'11 agosto del 2011. Per il più recente e dunque, a caduta, anche per gli altri due, la prescrizione è maturata il 24 settembre 2022 e quindi prima della sentenza di appello (risalente al 13 gennaio 2023). Da qui, per tali fatti, la decisione indicata nel dispositivo che segue. 3.3. Per gli ulteriori capi e in particolare il falso ex art. 479 cod. pen. commesso 1'11 agosto 2012 (capo 10), la corruzione propria consumata 1'11 agosto 2012 (capo 13), l'abuso d'ufficio e il peculato d'uso, commessi il 17 agosto 2012 (capi 14 e 15), la prescrizione, al più tardi, è maturata il 30 settembre 2023 e, dunque, dopo la sentenza di appello, divenendo al fine ininfluente, in assenza di apposite doglianze mosse con riferimento a siffatti reati (con conseguente inammissibilità del ricorso in parte qua). Né rileva, per quanto si dirà da qui a poco, l'eventuale ammissibilità dell'impugnazione con riguardo alle altre imputazioni (qui, in particolare, relativamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quel che si dirà, in riferimento al solo capo 7): aderendo all'orientamento tracciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 6903 del 27/05/2016 (dep. 2017, Aiello, Rv. 268966) va, infatti, ribadito che in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, l'autonomia delle singole fattispecie di reato e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per questi ultimi, sui quali si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione e di procedere alla rideterminazione della pena eliminando l'aumento per la continuazione ( da ultimo, in tale senso, Sez. 3, n. 26807 del 16/03/2023, Rv. 284783; Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022, Rv. 283269). 4. Venendo alla disamina delle doglianze prospettate dai ricorsi (diversi da quello di [OSCURATO:PERSONA], riguardo al quale la seconda e ultima censura resta assorbita dalle superiori considerazioni spese in relazione alla ritenuta estinzione per prescrizione, eccepita con il primo motivo) e prendendo le mosse dal secondo motivo articolato con l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] inerente alla asserita intempestività dell'appello (principale) interposto dalla parte pubblica, ne va rilevata la manifesta infondatezza. 4.1. E' pacifico che il termine (di novanta giorni) fissato dal Tribunale per il deposito della motivazione al momento della decisione (risalente al 14 febbraio 2023) sarebbe pervenuto a scadenza nell'arco temporale ricompreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, frangente nel quale, come è noto, erano sospesi ex lege (art. 83, comma 2, d.l. 18 del 2020) tutti i termini afferenti ad incombenze processuali da rendere a pena di decadenza e tra questi anche quello sancito ex art 544, comma 3, cod. proc. pen. ( in termini, Sez. 6, n. 663 del 10/11/2022, dep. 2023, Rv. 284163) 4.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che nel determinare il termine utile al tempestivo deposito della motivazione, a sua volta punto di riferimento per la decorrenza dei quarantacinque giorni utili per la proposizione dell'appello, la Corte del merito avrebbe considerato l'intero periodo della sospensione ex lege imposta dalla normativa resa nel corso della emergenza pandemica: in definitiva, centocinquanta quattro giorni, e ciò senza decurtare la quota parte di tempo (dal 15 febbraio all'8 marzo) maturata prima del periodo di tempo considerato dalla disciplina emergenziale, lungo il quale non vi era alcun impedimento alla realizzazione del relativo incombente, sì che lo stesso avrebbe dovuto computarsi ugualmente nel calcolo complessivo. 4.3. L'affermazione difensiva, per quanto corretta (in termini contrari, si veda, tuttavia, in motivazione, la citata Sez. 6, n. 663 del 10/11/22), non muta i termini della decisione assunta in parte qua. Anche considerando i 21 giorni maturati prima della sospensione, infatti, il deposito della motivazione (nel caso intervenuto 1'8 giugno 2020), cadeva il 19 luglio, con conseguente decorrenza del termine per appellare dal 20 luglio 2020. In ragione di tanto, considerato il periodo feriale, l'appello andava interposto al più tardi il 4 ottobre 2020. Da qui la tempestività del gravame interposto (il 30 settembre 2023) dalla parte pubblica, nel puntuale rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 585, comma 1, lettera c) e comma 2 lettera c) cod. proc. pen. 5.Guardando alle singole imputazioni, rileva la Corte che le stesse riguardano diverse condotte illecite che hanno visto, come protagonisti principali, un ispettore ([OSCURATO:PERSONA]) e alcuni assistenti della polizia stradale (per quel che qui interessa, [OSCURATO:PERSONA]), intenti a realizzare diverse ipotesi di induzione indebita (così qualificate le condotte originariamente imputate in rubrica all'ipotesi di cui all'art. 317 cod. pen, e riviste, ratione temporis, nella nuova - e più favorevole, per l'imputato - fattispecie di cui all'art 319 quater cod. pen. risultando in essa assorbite anche le ipotesi di costrizione per induzione) nonché alcuni falsi, più abusi d'ufficio, un peculato d'uso. In particolare, considerando la regiudicanda devoluta alla Corte dai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vengono in gioco, nella presente fase di legittimità, le induzioni indebite realizzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] descritte ai capi 7), 9) e 11), rispetto alle quali in primo grado v'era stata assoluzione; nonché quella di cui al capo 1), realizzata da [OSCURATO:PERSONA] in concorso con gli assistenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicati, in relazione alla quale sia in primo che in secondo grado i giudici di merito sono pervenuti a un conforme giudizio di responsabilità. Gli altri reati ascritti ai due ricorrenti (in concorso tra loro, quanto alla corruzione propria di cui al capo 13, o solo a [OSCURATO:PERSONA], quanto all'abuso d'ufficio di cui al capo 14 e al pecufato di cui al capo 15) non sono stati fatti oggetto di censure dirette a contrastare i relativi giudizi di responsabilità. Rispetto a tali capi, dunque, si è formato il relativo giudicato progressivo. E tanto è a dirsi anche in relazione al capo 11), limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che in relazione a tale reato non ha interposto ricorso. 6. In relazione al capo 1), la conforme ricostruzione in fatto emergente dalle due sentenze di merito e posta a sostegno del ritenuto giudizio di responsabilità può essere riassunta nei seguenti termini. 6.1. [OSCURATO:PERSONA], in uno ai colleghi separatamente giudicati, dietro versamento di una somma di denaro, avrebbe omesso di elevare contravvenzione al camionista [OSCURATO:PERSONA], che si era reso protagonista di diverse violazioni al codice della strada. Al centro del giudizio di responsabilità sono state poste le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe emerso che la volontà dello stesso di elargire la descritta utilità venne viziata dalla condotta abusiva dei pubblici ufficiali, i quali, peraltro, avrebbero assunto l'iniziativa diretta ad ottenere l'indebita dazione, aspetto apprezzato sul piano logico giuridico a sostegno della configurazione privilegiata dai giudici del merito. A fronte della richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di soprassedere rispetto alle violazioni contestate, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri concorrenti qualificati lo avrebbero sollecitato ad offrire loro "un caffè", espressione valorizzata sul piano logico in termini coerenti alla prospettazione accusatoria, dando rilievo all' iniziativa assunta dai soggetti qualificati e in ragione della ritenuta asimmetria tra le posizioni coinvolte nell'accordo illecito; asimmetria tale da incidere, riducendone i margini, sui profili di adesione volontaria alla proposta illecita veicolata dai pubblici ufficiali, non del tutto neutralizzata, tuttavia, in considerazione del vantaggio comunque lucrato in conseguenza della contravvenzione non elevata. Da qui la veste giuridica ascritta al fatto in termini di induzione indebita. 6.2. A fronte di una tale ricostruzione logico giuridica, la difesa, con il ricorso che occupa, non ha più replicato le originarie contestazioni inerenti all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ex art 63 cod. proc. pen., peraltro superate dai giudici del merito in termini di coerenza logica e giuridica non censurabile; né ha ribadito, con la dovuta specificità, le critiche mosse alla attendibilità del dichiarante e alla credibilità intrinseca del suo narrato, che i giudici del merito hanno comunque scrutinato e disatteso con puntualità, facendo leva sulla genesi delle stesse e sul contenuto lineare del relativo racconto e, valorizzando, peraltro, a riscontro (non necessario) anche elementi esterni diretto a supportarne la veridicità (i contatti telefonici successivamente occorsi con il [OSCURATO:PERSONA], uno dei due concorrenti del ricorrente nella realizzazione della condotta a giudizio, diretti a comprovare l'aspetto relativo all'incontro da realizzare per la consegna della somma indebitamente promessa). La doglianza prospettata dall'impugnazione piuttosto mira a contrastare la linearità e la adeguatezza della motivazione spesa dalla Corte del merito e alla conseguente coerente qualificazione del fatto. 6.3. Sotto questi versanti, la sentenza impugnata all'evidenza non merita censure. Il percorso argomentativo tracciato nel rendere conto della relativa valutazione probatoria supporta adeguatamente il relativo giudizio, senza dare conto di manifeste incongruenze logiche. I giudici del merito: - hanno coerentemente messo in evidenza il profilo relativo alla iniziativa intrapresa dai pubblici ufficiali, secondo un canone propositivo dai contenuti non particolarmente criptici, considerando sia il contesto complessivo nel quale la vicenda in oggetto si incuneava (dato dall'insieme di condotte che hanno visto protagonista il ricorrente quale centro propulsore di più fatti illeciti di analogo portato nell'esercizio delle sue funzioni), sia quello, più generale, che ne ha definito i contenuti ( atteso che, anche ad avviso di questa Corte, la richiesta veicolata nell'occasione dagli imputati, sottende, secondo una logica comune, favorita dalla peculiarità dell'occasione propria della relativa interlocuzione, una sollecitazione indebitamente rivolta dal pubblico ufficiale al soggetto sottoposto a controllo); - con linearità logica immune a manifeste incongruenze, hanno valorizzato l'atteggiamento piuttosto remissivo, implorante, del soggetto controllato, diretto ad ottenere benevolenza rispetto alla violazione riscontrata, correttamente apprezzato quale sintomo logico della diversa posizione negoziale assunta dai contradditori, tale da costituire, al contempo, l'ambito ideale sul quale la proposta - indebita ma pur sempre vantaggiosa per il destinatario- proveniente dal pubblico ufficiale ebbe ad innestarsi con maggiori possibilità di adesione. Dismetria, questa, che, del resto non è contrastata e semmai trova ulteriore forza logica negli elementi critici indicati dalla difesa: l'attenzione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] mirava a adempiere all'onere illecito assunto, reclamata dai rilievi difensivi, ben può essere valorizzata, infatti, per supportane logicamente una posizione subordinata rispetto agli altri poli del negozio illecito, senza dover essere letta, necessariamente, quale conferma di una paritaria adesione al patto illecito raggiunto ( funzionale ad una diversa qualificazione del fatto). 7. Sorte diversa meritano le doglianze prospettate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alla condanna resa in appello in relazione all'induzione indebita prospettata dal capo 7) della rubrica, dirette a rassegnare l'affermata violazione del disposto di cui all'ad 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. 7.1. In relazione alla vicenda a giudizio, sono profili non controversi quelli in forza dei quali i due pubblici ufficiali odierni ricorrenti, sempre nel corso della relativa attività di servizio, ebbero a fermare un camion di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], condotto da un autista suo dipendente, contestando verbalmente a quest'ultimo diverse violazioni del codice della strada (il trasporto di un carico oltre i limiti consentiti e reso per conto terzi senza licenza). Sollecitata all'autista la presenza del [OSCURATO:PERSONA], questi, come confermato in dibattimento, ebbe ad ammettere, in linea con quanto già affermato nel corso delle indagini, di avere invitato gli agenti a prendere "un caffè" e di aver corrisposto al [OSCURATO:PERSONA] la somma di cinquanta euro, senza aver subito richiesta o sollecitazione in tal senso. 7.2. Il Tribunale, nel pervenire alla disposta assoluzione, pur muovendo dal tenore delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che nella specie potesse ritenersi al più configurabile una ipotesi corruttiva.Da qui, l'inconsistenza del materiale diretto a sostenere l'accusa, sia per la inutilizzabilità delle dette propalazioni, assunte senza considerare l'effettiva posizione processuale - di concorrente nell'ipotizzata corruzione- da ascrivere al dichiarante; sia perché le intercettazioni allegate, ad avviso del collegio decidente, non lasciavano emergere aspetti a sostegno della condotta abusiva realizzata dai due imputati. 7.3. La Corte di appello è pervenuta ad una soluzione di segno opposto, ritenendo non necessaria la rinnovazione istruttoria di [OSCURATO:PERSONA] perché la diversa soluzione privilegiata non sarebbe il frutto di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative assunte. Soluzione che, piuttosto, troverebbe sostegno nella ritenuta insostenibilità logica degli argomenti più rilevanti messi in luce dal primo giudice a sostegno della assoluzione. In particolare, nell'assunto privilegiato dalla Corte del merito, l'abuso costrittivo ascritto alle condotte dei due imputati troverebbe conferma in un aspetto, non valorizzato dal Tribunale, emergente dalle captazioni acquisite: nel contestare le violazioni accertare al dipendente del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], bruscamente, ebbe a sollecitare l'immediata presenza del proprietario mezzo, proferendo la seguente frase: "digli che deve portare quattrocento euro se no gli sequestro anche il camion". Da qui, il metus arrecato nel [OSCURATO:PERSONA], che ebbe subito a recarsi sul luogo e che, nel corso dell'esame dibattimentale, a domanda del Pubblico ministero - che gli chiedeva conto delle ragioni per le quali avrebbe offerto ai due agenti del denaro- ebbe a rispondere con un'altra domanda: "[E] come dovevo fare ". Risposta questa che avrebbe costituito, ad avviso della Corte territoriale, sintomo logico evidente di una scelta, quella di offrire l'utilità illecita prospettata ai due imputati, affatto autonoma e comunque realizzata acquisendo un vantaggio (sottrarsi alle contravvenzioni prospettate), in linea con i costituti del reato ritenuto. 7.4. Ciò premesso, corrisponde certamente al vero che il disposto ribaltamento della originaria decisione assolutoria trova, nel caso, un passaggio argomentativo di essenziale importanza nel valorizzare un dato probatorio (il colloquio captato occorso tra [OSCURATO:PERSONA] e l'autista), esterno al propalato del [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato quale chiave di lettura del complessivo compendio probatorio acquisito. E parimenti vero, ancora, che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] vengono valorizzate nella parte in cui - non messa in evidenza dal Tribunale- finirebbero per assecondare sul piano logico la prospettazione accusatoria, perché darebbero conto di una iniziativa - quella diretta ad offrire denaro ai due agenti- di fatto determinata dalla pregressa sollecitazione rivolta da [OSCURATO:PERSONA] all'autista e indirettamente al suo datore di lavoro, come detto non considerata dalla prima sentenza. Resta tuttavia altrettanto incontrovertibile che una tale, più articolata, valutazione logica del compendio probatorio finisce implicitamente per smentire la credibilità della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] - che in dibattimento ebbe espressamente a dichiarare di non essere stato sollecitato alla dazione-, perno essenziale della sentenza assolutoria; e che a tale fine, del dichiarato del [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale, viene peraltro valorizzata una frazione che, solo sul piano della logica, ad avviso della Corte del merito, sarebbe contraddittoria rispetto al tenore letterale del restante propalato. 7.5. In definitiva, considerata la centralità ascritta al teste dal Tribunale nel pervenire alla assoluzione, per superare il tenore delle relative dichiarazioni chiarendone l'effettivo significato alla luce del complessivo contesto probatorio, nel caso non si poteva prescindere da una diretta escussione dell'interessato, senza incorrere nella violazione addotta dalle difese. Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa», devono infatti intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che a sua volta incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (ex plurimis: Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020„ Rv. 279425; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Rv. 274593). 7.6. Da qui l'annullamento della sentenza gravata in relazione alla condanna resa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'imputazione di cui al capo 7) della rubrica, con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto e conseguente assorbimento delle altre doglianze prospettate dalle difese su tale momento della condanna qui contrastata. 8. Passando allo scrutinio delle censure prospettate dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna inerente all'induzione indebita di cui al capo 9), anche questa oggetto di ribaltamento rispetto alla assoluzione disposta in primo grado, va subito rimarcato che il fatto contestato con tale imputazione riguarda l'avvenuta dazione di euro 200 da parte di un camionista, [OSCURATO:PERSONA], controllato dai due ricorrenti dopo che il suddetto si era reso protagonista di una manovra vietata, trovandosi, peraltro, alla guida di un mezzo privo di copertura assicurativa.In cambio dell'utilità conseguita, secondo la prospettazione accusatoria validata solo in appello, i due soggetti qualificati avrebbero verbalizzato la sola mancata esposizione del contrassegno assicurativo, così evitando al Campostela le più marcate conseguenze effettivamente derivanti dalla condotta accertata. Da qui anche il falso ideologico di cui al capo 10), rimasto estraneo ai motivi di ricorso dei due imputati. 8.1. In primo grado, a sostegno della ritenuta non sussistenza del fatto, venne rimarcata la ritenuta neutralità delle captazioni allegate a sostegno dell'accusa, che, per quanto messo in evidenza dal Tribunale, senza comprovare alcuna dazione, davano unicamente conto delle contestazioni mosse al camionista, di per sé stesse coerenti ai compiti dei due agenti e per questo non necessariamente indicative della induzione prospettata. Di contro, i giudici dell'appello hanno dato una lettura diversa del colloquio captato: alle conseguenze, piuttosto gravi (che andavano dalla sospensione al possibile ritiro della patente) delle infrazioni riscontrate, prospettate dai pubblici ufficiali, viene fatta seguire, nella ricostruzione privilegiata dalla Corte territoriale, la sollecitazione resa dal [OSCURATO:PERSONA], emergente dal colloqui intercettato, a prendere il "portafoglio" e a fare un assegno per poi rivolgersi al Compostela chiedendogli:" [Q]uesto caffè quando c'è lo paghi". Profili del fatto questi da valorizzare anche alla luce delle altre e ripetute condotte illecite, di analogo tenore, ascritte ai due imputati e riscontrate dalle emergenze probatorie. Nella sentenza gravata, inoltre, si rimarca che la dinamica del colloquio consentiva di ritenere confermata anche la dazione illecita, mettendo in evidenza il tratto in cui la persona offesa, rivolgendosi al [OSCURATO:PERSONA], affermava "[E]h tieni" mentre il primo dichiarava "[H]ai capito" prima che il Compostele firmasse il verbale, ringraziando calorosamente l'imputato; scambio che veniva confermato nel "frame" allegato alla informativa che ritraeva [OSCURATO:PERSONA] mentre cedeva a [OSCURATO:PERSONA] una banconota da 200 euro. 8.2. Le due difese, con argomentazioni sostanzialmente analoghe, fanno leva sul tenore letterale della intercettazione in questione, ribadendone, in linea con le indicazioni emerse dalla sentenza di primo grado, l'assoluta neutralità probatoria rispetto alla prospettazione accusatoria. In particolare, si contesta il significato logico attribuito alla frase "[E]h tieni", riferita, in realtà, alla luce del tenore del dialogo, all'età del [OSCURATO:PERSONA]. E si rimarca che il "frame" evocato dalla parte pubblica con l'appello e pedissequamente valorizzato dalla Corte del merito, non avrebbe valenza decisiva, come attestato dalle stesse considerazioni stese dagli operanti a margine del verbale delle relative operazioni accertative, dalle quali emergeva, a differenza di quanto segnalato in sentenza, che [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione, ebbe a cedere non una banconota bensì " un buono carburante o qualcosa di simile" così da smentire la certezza della valutazione fattuale evidenziata dalla sentenza impugnata. 8.3. Le doglianze, all'evidenza, non colgono nel segno. Sul piano della tenuta logica nonché della adeguatezza della motivazione quanto al ritenuto giudizio di responsabilità, da filtrare anche alla luce del più rigoroso sforzo argomentativo che deve sostenere il disposto ribaltamento dell'assoluzione decretata in primo grado, assumono un rilievo dirimente: sia il riferimento alla solita richiesta del caffè veicolata in direzione del camionista (da leggere inquadrandola, come coerentemente ritenuto dalla Corte merito, nel più ampio e ribadito contesto illecito emerso dall'insieme di condotte ascritte ai due imputati, protagonisti di contegni illeciti sostanzialmente analoghi nell'arco temporale compreso dall'attività di indagine); sia il dato offerto dall'immagine che darebbe conto della banconota incassata dal [OSCURATO:PERSONA] e consegnata al [OSCURATO:PERSONA]. Le ragioni di doglianza prospettate dalla difesa non mettono in crisi la fondamentale rilevanza decisoria da ascrivere a tali momenti argomentativi. In primo luogo, perché si risolvono - sia con riguardo alla rilevata incertezza del dato inerente all'immagine allegata all'informativa valorizzata dall'appello del pubblico ministero e apprezzata dalla sentenza gravata, sia in relazione all'interpretazione da dare al colloqui intercettato - in censure inammissibili in sede di legittimità: piuttosto che stigmatizzare effettivi travisamenti probatori, si sostanziano in una indebita sollecitazione rivolta alla corte di legittimità ad apprezzare nel merito l'effettivo portato delle prove contrastate e non la tenuta logica della relativa valutazione probatoria. In secondo luogo, ma in termini ancora più assorbenti, perché l'alternativa lettura del compendio probatorio privilegiata dalla difesa assume toni all'evidenza recessivi alla luce della definitiva cristallizzazione del giudizio responsabilità per il falso ideologico di cui al capo 10), ascritto ad entrambi i ricorrenti, che non hanno inteso contestare, in questa sede, la ricostruzione in fatto e la correlata condanna resa per tale imputazione. Cristallizzazione dalla quale emerge la macroscopica difformità tra l'accertato ai danni del Campostela e il portato delle violazioni verbalizzate, così da offrire una inequivoca chiave di lettura logica anche delle emergenze probatorie sottese alla vicenda inerente al fatto di cui al capo 9), risolvendo in termini coerenti alla prospettazione accusatoria validata in appello le situazioni di incertezza rassegnate dal ricorso per la contestuale inverosimiglianza della versione difensiva, priva di un valido conforto logico alla luce della evidenza offerta dai contegni di cui al capo 10).9. Da ultimo, viene in disamina l'induzione indebita di cui al capo 11), unicamente contestata dal ricorso prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Anche su tale capo, la sentenza impugnata risulta, con immediata evidenza, vanamente attinta dai motivi di ricorso. 9.1. Secondo l'accusa, anche nel caso convalidata unicamente in esito all'appello proposto dalla parte pubblica avverso l'assoluzione resa in primo grado, nell'occasione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prospettando al conducente di un veicolo che trasportava meloni, imminenti contestazioni che riguardavano il sovraccarico della merce trasportata, si sarebbero fatti consegnare una somma di denaro in cambio della mancata rilevazione della infrazione. 9.2. Il Tribunale ha ritenuto la non sussistenza del fatto sia perché la detta contestazione non era stata preceduta dall'effettivo riscontro della eccedenza di carico; sia perché mancava la prova della dazione o della promessa indebita, aspetto non supportato dalle captazioni acquisite, che davano conto solo di una offerta di meloni, rifiutata dai due agenti. La Corte territoriale, di contro, nel pervenire al giudizio di responsabilità, ha messo in evidenza che, a differenza di quanto emarginato dalla sentenza di primo grado, le emergenze probatorie consentivano di evidenziare che dopo l'offerta dei meloni, l'intercettazione dava conto di una domanda rivolta dal conducente ai due operanti "stiamo a posto?" mentre dalle immagini registrate emergeva il [OSCURATO:PERSONA] che prendeva il portafogli e vi immetteva qualcosa di cartaceo. Il conducente veniva quindi congedato. Dinamica, questa, che, ad avviso della Corte del merito, attestava la fondatezza dell'accusa, per avere la persona offesa consegnato il compenso illecito al ricorrente all'esito dell'abuso costrittivo correlato alle intimazioni inerenti all'asserita infrazione commessa, secondo una linea di condotta consolidata, vieppiù confermata dalla frase proferita dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], mentre il conducente si allontanava, dicendo: "Mi vuoi questi venti euro". 9.3. La difesa, anche in parte qua, denunzia l'inconsistenza del dato probatorio valorizzato a sostegno del ribaltamento assolutorio, sia con riguardo al tenore del dialogo captato; sia per la non immediata intellegibilità dell'immagine evocata a supporto della ritenuta consegna, priva della chiarezza utile ad attestare la avvenuta dazione; sia per l'assenza di una violazione contestata dai due agenti, che non procedettero neppure alla pesatura. 9.4. Ad avviso di questa Corte, tale ultima considerazione non supporta la prospettazione difensiva e/semmai, sul piano logico la smentisce. Proprio l'arbitrarietà della contestazione, mossa senza neppure verificare l'oggettività della violazione prospettata, porta infatti logicamente a sostenere in termini di stringente credibilità il profilo dell'abuso costrittivo sotteso all'ipotesi di reato ritenuta. Quanto alla consegna del denaro, gli elementi addotti dalla sentenza di appello denotano una ben più marcata conducenza logica rispetto alle valutazioni spese in primo grado, soprattutto laddove vengono sottolineati il profilo della rassicurazione chiesta dalla persona offesa ( orientata in senso logico rispetto alla funzionalità di una pregressa dazione) e quello afferente la dichiarazione intercettata attestante la distribuzione del ricavato quanto alla somma indebitamente erogata: profili trascurati dalla decisione appellata, destinati a sostenere adeguatamente il giudizio di responsabilità, disattendendo senza incertezze utilmente prospettabili in questa sede la diversa valutazione resa dal Tribunale. In questa cornice, il dato offerto dall'immagine che rappresenterebbe il ricorrente inserire qualcosa nel proprio portafoglio, perde di assorbente rilievo decisorio, finendo per rendere indifferenti le doglianze difensive sul punto, peraltro inammissibili (perché dirette a sollecitare una verifica di merito non consentita in sede di legittimità). Da qui anche la manifesta inammissibilità delle censure prospettate in relazione al capo 11) dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 10. In ragione delle superiori considerazioni va dunque disposto il rinvio alla Corte territoriale competente perché oltre a rinnovare il giudizio in relazione al capo 7), valuti anche le ricadute in termini di trattamento sanzionatorio da irrogare ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle prescrizioni rilevate. P.Q.M.