CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31340/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento della recidiva, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata. La sentenza impugnata ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado e, a pag. 2, ha ben spiegato le ragioni che ostano alla concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. e, contemporaneamente, dimostrano anche la sussistenza della aggravante della recidiva contestata. Il giudice si è orientato secondo il noto principio di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato "sub iudic:e" (cfr. Sez. U, n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838). D'altra parte, per costante giurisprudenza, quanto alle circostanze attenuanti generiche, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così