CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 30837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29848/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA] P.T., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1994/2022 depositata il10/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. e art 19 D.lgs 150/2011, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Napoli, il provvedimento n. [OSCURATO:PERSONA] 1064 emesso in data 11.03.2016 dalla [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta, notificato in data 14.07.2016, con il quale veniva rigettata la domanda di Protezione Internazionale e negata ogni altra forma di protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998.. Il Tribunale di Napoli con ordinanza resa dal [OSCURATO:PERSONA] comunicata il giorno 02.11.2018, nel giudizio N. 23623/2016 R.G., rigettava le do-mande del ricorrente poiché ritenute prive di qualsivoglia prova. Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., notificato a mezzo pec il 30.11.2018 ed iscritto il 10.12.2018 al n. 5961/2018 R.G. della Corte di Appello di Napoli, il richiedente appellava la predetta ordinanza, chiedendo l’accoglimento delle domande ed evidenziando la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria nonché la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello “status di rifugia- to” ed in ogni caso quelli per la concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria e dunque l’illegittimità del provvedimento di diniego emesso della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice. Il ricorrente nel censurare la pronuncia di prime cure ribadiva la veridicità del proprio vissuto evidenziando che il giudizio del Giudice di primo grado di non credibilità del narrato veniva reso in violazione delle condizioni soggettive di credibilità contenute nell’art 3, D.lgs 251/2007 e senza considerare elementi oggettivi di riscontro esterni. Ribadiva di avere compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda di protezione ed evidenziava le precarie condizioni del paese di provenienza poiché, non adeguatamente valutate in prima istanza, per cui invocava il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata la concessione della protezione umanitaria alla luce dell’integrazione sociale raggiunta in Italia. La Corte di Appello di Napoli, con il provvedimento impugnato dichiarava l’appello inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha così motivato “...Con atto notificato in data 30.11.2018, iscritto al ruolo il 10.12.2018, [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Ghana, proponeva appello avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 26.10.2018, comunicata il 2.11.2018, che nel definire il giudizio di opposizione dal medesimo intrapreso relativamente al diniego della Commis- sione [OSCURATO:PERSONA] in merito al riconoscimento dello status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra, o in subordine della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 251\2007 o ancora del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5 comma sesto del d.lgs. n. 286\1998,aveva rigettato le domande. Previa sospensione dell’ordinanza appellata e concessione di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, l’appellante chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale nella forma dello status di rifugiato in subordine della protezione sussidiaria o in via ulteriormente gradata il riconoscimento della protezione umanitaria con vittoria di spese, competenze diritti ed onorari di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Ministero dell’Interno che chiedeva il rigetto dell’appello. Disposto lo svolgimento del processo mediante lo scambio ed il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 83, VII comma lett. h) del D.L. n.18 del 17.03.2020 e successive modifiche, stante l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covid - 19, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello perché proposto tardivamente. Giova premettere che in tema di protezione internazionale, nel vigore dell’art. 19 del d.lgs n. 150\2011, come modificato dal d.lgs n. 142 del 2015, applicabile nel caso di specie, l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto con citazione anziché con ricorso è suscettibile di sanatoria a condizione che entro il termine decadenziale previsto dalla legge l’atto venga depositato nella cancelleria del giudice (cfr. Cass. ordinanza n. 12339\2021; Cass. S.U. n. 28575\2018). Se dunque l’appello sia stato erroneamente proposto, come nella fattispecie, con atto di citazione in luogo del ricorso, laddove l’interessato lo abbia depositato nel termine di trenta giorni dalla comunica-zione da parte della Cancelleria o dalla notificazione ad istanza di parte del provvedimento impugnato (le due ipotesi sono equiparate, cfr Cass.n. 22145\2016) l’appello deve ritenersi tempestivo, anche laddove la notifica al Ministero dell’Interno sia stata erroneamente effettuata presso l’amministrazione anziché presso l’avvocatura dello stato, in violazione dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, essendo quest’ultima suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. se non sanata dalla costituzione della parte intimata (cfr Cass. n. 12339\2021 citata). Orbene, nel caso che occupa l’ordinanza impugnata è stata emessa il 26.10.2018 ed è stata comunicata ad opera della Cancel-leria del Tribunale il 2.11.2018 (cfr quanto risulta dalla visione del fascicolo telematico di primo grado), sicchè l’appello, per potere ritenersi tempestivo, doveva essere proposto con ricorso depositato entro il giorno 3.12.2018 (il 2.12.2018 era una domenica) o con atto di citazione deposi-tato entro il 3.12.2018. L’appellante, al contrario, ha iscritto la causa al ruolo e depositato l’atto di citazione solo in data 10.12.2018, vale a dire oltre il termine consentito, poiché è il deposito dell’atto di citazione, avvenuto con l’iscrizione della causa al ruolo, che determina la tempestività o meno dell’appello. La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 130 bis del T.U. spese di Giustizia, come modificato dall'art. 15 del d.l. 4.10.2018 n. 113, convertito nella legge n. 132\2018, che al difensore laddove vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato non possa essere liquidato alcun compenso. Le spese processuali, tenuto conto della que-stione affrontata rispetto alla quale l’amministrazione convenuta nulla ha dedotto, vanno dichia- rate compensate. Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo se dovuto a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 5 aprile 2019 n. 9660). p.q.m. La Corte d'Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 26.10\2.11.2018, così provvede: a) dichiara inammissibile l'appello; b) dichiara compensate le spese del presente grado; e) dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento se dovuto, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato...”. Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] , come innanzi rappresentato e difeso, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso avverso il decreto n. sono così rubricati: 1°) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 702 quater c.p.c., nonché dell’art. 19 D.Lgs. 150/2011 (vigente pro- tempore) come modificato dall’art. 27 del D.Lgs 142/2015 e dell’art 111 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l’appello introdotto con citazione secondo il previgente orientamento (Cass. Sez. 6° n. 17420/2017). In ogni caso il ricorrente invoca, l'errore incolpevole, in applicazione del principio del c.d. prospective overruling, avendo fatto affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale. L’ordinanza ha dichiarato inammissibile l’impugnazione perché introdotto con atto di citazione notificata entro 30 giorni ma depositata in cancelleria ed iscritta a ruolo in data 22 maggio 2018 oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto al procuratore del ricorrente avvenuta in data 18/4/2018 con lettura dell’ordinanza. 2°) Nullità della sentenza per omessa pronuncia – violazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 2, 7, 9, 11 e 17 D.lgs 251/2007, e dell'articolo 11, n. 1, lettera e) della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE e direttiva 2001/95/CE, nonché dell’art. 10 ([OSCURATO:PERSONA]) Direttiva 2013/32/UE, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. –error in procedendo – per avere il Collegio di seconda istanza omesso l’esame dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Il provvedimento reso dalla Corte di Appello, è contraddittorio ed illogico, oltre che privo di motivazione nella parte in cui omette pronuncia sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della domanda di protezione internazionale e comunque sullo status di rifugiato del ricorrente e della protezione sussidiaria. 3°) Ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3, violazione dell'art. 5, comma 6, dell'art. 19 d.lgs.286/1998, art. 3 D.lgs 251/2017, art. 8 e dell'art. 32, comma 3, D.lgs.25/2008 relativo al mancato riconoscimento della protezione umanitaria in violazione del principio di non refoulement con riferimento all'art. 3 CEDU,anche in relazione la rilevanza di un fatto sopravvenuto quale l’emergenza sanitaria ed al rischio della diffusione della pandemia da covid-19; violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria senza considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale del ricorrente e della rilevanza della pandemia nel paese d’origine. Il ricorrente ha diritto all’esame della domanda di protezione umanitaria. Sussiste dunque la violazione. Il primo motivo è fondato. Questa Corte sin dalla pronuncia a sezioni unite 08/11/2018 n. 28575 ha in più occasioni ribadito che nel vigore dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1,lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater cod.proc. civ. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (cfr. per tutte Cass. n. 26696/2021, Cass. n. 20693/2020,Cass. n. 29506/2018). Si è quindi affermato che tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamentopregresso, costituisce un "overrulling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (cfr. Sez. U. n. 28575 del 2018 e le altre successive cit.) in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater cod. proc. civ. risultava proponibile con citazione; nello specifico, in base al principio sopra richiamato, l'appello del richiedente deve essere ritenuto tempestivo essendo stato notificato con citazione notificata entro trenta giorni restando ininfluente la circostanza dell'avvenuto deposito con conseguente iscrizione a ruolo solo tardivamente; tanto conduce in accoglimento del primo motivo di ricorso alla cassazione con rinvio della decisione al fine del riesame nel merito dell'appello proposto dall'odierno ricorrente; alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, ca