CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 gennaio 2025
Cassazione n. 00266/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4585-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3/2025 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 02/01/2025 R.G.N. 320/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].152 disp. att. c.c. R.G.N.4585/2025 Cron. Rep. Ud28/11/2025 RILEVATO che 1. Con sentenza n. 3 del 2 gennaio 2025, il Tribunale di Rieti ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere l’accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie per la concessione di una prestazione assistenziale con condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS reputando insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. civ. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a un motivo. 3. Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO che 1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in riferimento all’art. 152 disp. att. c.p.c. per aver il Tribunale condannato la parte alla rifusione delle spese in favore dell’Istituto sulla base dell’errato presupposto della assenza di certificazione reddituale ai fini dell’esenzione. 2. Il motivo è fondato. Effettivamente, a fronte di una regolare produzione documentale, nel pieno rispetto del disposto di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (V. [OSCURATO:PERSONA] prodotto in primo grado ed allegato al presente ricorso), il Giudice ha ritenuto non configurabile il diritto di parte ricorrente alla esenzione dal pagamento delle spese processuali per tale via incorrendo nella lesione del principio sancito nella disposizione richiamata. In particolare, nell’atto in questione, datato 5 aprile 2023, richiamato nella dichiarazione contenuta prima nel ricorso per accertamento tecnico preventivo e poi nel ricorso in opposizione ex art. 445 -bis c.p.c. la parte dichiara di non possedere redditi personali ed inoltre che il proprio reddito familiare rientra nelle condizioni previste dall’art. 42 comma 11 d.l. n. 269/ 20 03 e si impegna a comunicare eventuali variazioni di reddito. La dichiarazione de qua, conseguentemente, riportata nel presente ricorso e ad esso allegata nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., deve ritenersi conforme ai requisiti di legge di cui all’art.152 disp. att. c.c. 3. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, vanno dichiarate non ripetibili le spese relative al giudizio di merito. 4. L’Inps deve essere condannato, in considerazione del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese relative al giudizio di merito. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 800,00 per compensi e 200,00 per esborsi da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi anti