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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08615/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3724-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato- avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/09/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 17.186,05, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per i lavori di fornitura dell’organo della [OSCURATO:PERSONA], come da fattura versata in atti, rilevando che il decreto era stato emesso nei confronti del Merlino, in proprio, e non anche quale parroco e legale rappresentante della Parrocchia di S. Nicola di [OSCURATO:PERSONA], effettiva committente dei lavori.

La Corte di Appello di Messina con la sentenza n. 713 del 24/9/2019 ha accolto il gravame del Sanna, rigettando l’opposizione e dichiarando inammissibile l’appello incidentale condizionato.

Quanto al difetto di legittimazione individuato dal Tribunale, i giudici di appello ritenevano che in realtà anche la domanda monitoria fosse stata rivolta al Merlino nella sua veste di rappresentante dell’ente ecclesiastico, e non in proprio, come si ricavava dal fatto che pacificamente il rapporto contrattuale era intercorso tra il prestatore d’opera e la parrocchia.

In merito all’appello incidentale, che investiva la corretta esecuzione dei lavori da parte del Sanna, la Corte distrettuale rilevava che, a seguito della revoca dell’ordinanza di ammissione delle prove da parte del Tribunale, l’opponente non aveva insistito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 per la revoca della stessa ordinanza di revoca, sicché le prove non potevano essere reiterate con l’appello incidentale condizionato.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale parroco della chiesa di S. Nicola in [OSCURATO:PERSONA], sula base di cinque motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, ed in particolare dell’art. 125 c.p.c., dell’art. 81 c.p.c., con la nullità del decreto ingiuntivo, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la domanda dell’attore fosse stata proposta nei confronti dell’ente ecclesiastico, e non anche nei confronti del Merlino in proprio, senza spiegare le ragioni di tale conclusione.

Il motivo è inammissibile per la sua carenza di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.

La sentenza impugnata, dopo avere ricostruito i termini della vicenda, quali offerti dalla stessa causa petendi della domanda monitoria, vicenda che deponeva univocamente per l’insorgenza del rapporto contrattuale tra il Sanna e la Parrocchia, ha ritenuto che lo stesso ricorso monitorio confortasse per l’individuazione della Parrocchia come destinataria della pretesa di pagamento, essendo quindi stato evocato in giudizio il Merlino, quale rappresentante di quest’ultima.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Trattasi evidentemente di attività interpretativa del contenuto della domanda che è riservata al giudice di merito, il quale ha provveduto a tanto avvalendosi proprio del complessivo tenore dell’atto introduttivo del giudizio, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21448/2019, secondo cui la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e, specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli, nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione, è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere, non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura).

Non ricorre quindi una violazione di legge, ma si intende sindacare un’attività discrezionale tipicamente riservata al giudice di merito.

Ma ove anche volesse reputarsi dedotto un error in procedendo, la censura si rileva priva di specificità, in quanto si limita a contestare le conclusioni del giudice di appello, senza peritarsi di riprodurre, sia pure per sintesi, il contenuto del ricorso monitorio, di cui contesta il corretto apprezzamento, atteso che il potere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, presuppone che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 al riguardo dal codice di rito, e, quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8077/2012).

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione ed omesso esame del giudicato interno formatosi nella sentenza di primo grado, in relazione all’intervenuto pagamento del compenso, in violazione dell’art. 2909 c.c.

Si sostiene che con l’atto di appello, il Sanna non aveva mosso contestazioni circa la deduzione dell’opponente di aver provveduto all’integrale pagamento del compenso in suo favore.

Sul punto vi sarebbe un accertamento del Tribunale, che costituisce giudicato interno che precludeva l’accoglimento del gravame.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione sul rilievo preliminare, rivelatosi poi infondato, che il decreto fosse stato richiesto nei confronti del Merlino quale persona fisica e non anche quale rappresentante della Parrocchia e, quindi, ravvisando un difetto di titolarità passiva del rapporto in capo all’opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo, senza in alcun modo soffermarsi sul merito della pretesa creditoria, quanto alla sua effettiva esistenza, alla luce dell’eccezione di pagamento e di inadempimento pur sollevate con l‘atto di opposizione.

Ne deriva che alcun giudicato sul punto può ritenersi essere intervenuto.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal pagamento eseguito dalla Parrocchia in favore del Sanna.

Si deduce che con l’appello incidentale condizionato era stata altresì reiterata l’eccezione di estinzione del credito azionato dalla controparte, attesa l’esistenza in atti di due fatture quietanzate dallo stesso Sanna, fatture già richiamate nel primo grado di giudizio.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto, ha accolto la domanda dell’opposto, sebbene non fosse stata fornita la prova del suo diritto, con una palese inversione dell’onere della prova.

I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.

Effettivamente, la stessa sentenza impugnata, nell’esporre i fatti di causa, a pag. 2, ricordava come nell’opposizione si fosse dedotto che il creditore aveva già ricevuto quanto dovutogli per l’opera eseguita.

Nel ricorso, a pag. 13, si specifica che già in primo grado erano state prodotte, unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento della Parrocchia come ente ecclesiastico, due fatture asseritamente quietanzate dal Sanna, e che tali documenti erano stati oggetto di richiamo anche nell’appello incidentale condizionato.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La sentenza gravata, nell’esaminare tale motivo di appello incidentale, si è limitato a disattendere la richiesta di riduzione del corrispettivo dovuto, in ragione dell’esistenza di ritardi e vizi della prestazione eseguita, senza minimamente occuparsi della valenza delle fatture in esame, e quindi del fatto da esse rappresentato costituito dall’avvenuto pagamento del compenso.

Il ragionamento del giudice di appello, volto a censurare la mancata reiterazione delle richieste istruttorie, se appare idoneo a denotare l’infondatezza dell’appello incidentale nella parte in cui lo stesso si fondava su prove costituende, non è del pari idoneo a sorreggere il rigetto (ancorché a ben vedere non si tratti di appello incidentale, ma di mera riproposizione di domande ed eccezioni assorbite ex art. 346 c.p.c.) della richiesta di tenere conto ai fini della decisione dei fatti rappresentati da prove precostituite e già prodotte in primo grado, quali le fatture invocate dalla ricorrente.

I motivi vanno pertanto accolti, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo esame alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione.

L’accoglimento del terzo e del quarto motivo determina poi l‘assorbimento del quinto motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di appello condannato la ricorrente, senza avere esaminato le ragioni addotte con l’appello incidentale.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigetta il primo ed il secondo ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3724-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato- avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE d’APPELLO di MESSINA, depositata il 24/09/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Messina accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 17.186,05, in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di corrispettivo per i lavori di fornitura dell’organo della [OSCURATO:PERSONA], come da fattura versata in atti, rilevando che il decreto era stato emesso nei confronti del Merlino, in proprio, e non anche quale parroco e legale rappresentante della Parrocchia di S. Nicola di [OSCURATO:PERSONA], effettiva committente dei lavori. La Corte di Appello di Messina con la sentenza n. 713 del 24/9/2019 ha accolto il gravame del Sanna, rigettando l’opposizione e dichiarando inammissibile l’appello incidentale condizionato. Quanto al difetto di legittimazione individuato dal Tribunale, i giudici di appello ritenevano che in realtà anche la domanda monitoria fosse stata rivolta al Merlino nella sua veste di rappresentante dell’ente ecclesiastico, e non in proprio, come si ricavava dal fatto che pacificamente il rapporto contrattuale era intercorso tra il prestatore d’opera e la parrocchia. In merito all’appello incidentale, che investiva la corretta esecuzione dei lavori da parte del Sanna, la Corte distrettuale rilevava che, a seguito della revoca dell’ordinanza di ammissione delle prove da parte del Tribunale, l’opponente non aveva insistito F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 per la revoca della stessa ordinanza di revoca, sicché le prove non potevano essere reiterate con l’appello incidentale condizionato. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale parroco della chiesa di S. Nicola in [OSCURATO:PERSONA], sula base di cinque motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dei principi generali dell’ordinamento e della legge processuale, ed in particolare dell’art. 125 c.p.c., dell’art. 81 c.p.c., con la nullità del decreto ingiuntivo, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Si deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la domanda dell’attore fosse stata proposta nei confronti dell’ente ecclesiastico, e non anche nei confronti del Merlino in proprio, senza spiegare le ragioni di tale conclusione. Il motivo è inammissibile per la sua carenza di specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. La sentenza impugnata, dopo avere ricostruito i termini della vicenda, quali offerti dalla stessa causa petendi della domanda monitoria, vicenda che deponeva univocamente per l’insorgenza del rapporto contrattuale tra il Sanna e la Parrocchia, ha ritenuto che lo stesso ricorso monitorio confortasse per l’individuazione della Parrocchia come destinataria della pretesa di pagamento, essendo quindi stato evocato in giudizio il Merlino, quale rappresentante di quest’ultima. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Trattasi evidentemente di attività interpretativa del contenuto della domanda che è riservata al giudice di merito, il quale ha provveduto a tanto avvalendosi proprio del complessivo tenore dell’atto introduttivo del giudizio, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21448/2019, secondo cui la parte deve rendere nota e palese la propria legittimazione con l'atto di citazione e, specularmente, con l'atto di costituzione i quali, cristallizzando la posizione processuale, costituiscono l'unica fonte sulla quale la controparte deve fare affidamento e in relazione alla quale calibra le proprie difese; sicché, ove sorga ragione per interpretare una pluralità di ruoli, nella specie, persona fisica rivestente anche il ruolo di legale rappresentante di una associazione, è in detti atti che la parte deve indicare quale dei ruoli intende spendere, non potendosi integrare tali indicazioni attraverso il ricorso ad elementi estrinseci, quali la nota d'iscrizione a ruolo o la procura). Non ricorre quindi una violazione di legge, ma si intende sindacare un’attività discrezionale tipicamente riservata al giudice di merito. Ma ove anche volesse reputarsi dedotto un error in procedendo, la censura si rileva priva di specificità, in quanto si limita a contestare le conclusioni del giudice di appello, senza peritarsi di riprodurre, sia pure per sintesi, il contenuto del ricorso monitorio, di cui contesta il corretto apprezzamento, atteso che il potere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, presuppone che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 al riguardo dal codice di rito, e, quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8077/2012). Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione ed omesso esame del giudicato interno formatosi nella sentenza di primo grado, in relazione all’intervenuto pagamento del compenso, in violazione dell’art. 2909 c.c. Si sostiene che con l’atto di appello, il Sanna non aveva mosso contestazioni circa la deduzione dell’opponente di aver provveduto all’integrale pagamento del compenso in suo favore. Sul punto vi sarebbe un accertamento del Tribunale, che costituisce giudicato interno che precludeva l’accoglimento del gravame. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha accolto l’opposizione sul rilievo preliminare, rivelatosi poi infondato, che il decreto fosse stato richiesto nei confronti del Merlino quale persona fisica e non anche quale rappresentante della Parrocchia e, quindi, ravvisando un difetto di titolarità passiva del rapporto in capo all’opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo, senza in alcun modo soffermarsi sul merito della pretesa creditoria, quanto alla sua effettiva esistenza, alla luce dell’eccezione di pagamento e di inadempimento pur sollevate con l‘atto di opposizione. Ne deriva che alcun giudicato sul punto può ritenersi essere intervenuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dal pagamento eseguito dalla Parrocchia in favore del Sanna. Si deduce che con l’appello incidentale condizionato era stata altresì reiterata l’eccezione di estinzione del credito azionato dalla controparte, attesa l’esistenza in atti di due fatture quietanzate dallo stesso Sanna, fatture già richiamate nel primo grado di giudizio. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto, ha accolto la domanda dell’opposto, sebbene non fosse stata fornita la prova del suo diritto, con una palese inversione dell’onere della prova. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati. Effettivamente, la stessa sentenza impugnata, nell’esporre i fatti di causa, a pag. 2, ricordava come nell’opposizione si fosse dedotto che il creditore aveva già ricevuto quanto dovutogli per l’opera eseguita. Nel ricorso, a pag. 13, si specifica che già in primo grado erano state prodotte, unitamente al decreto ministeriale di riconoscimento della Parrocchia come ente ecclesiastico, due fatture asseritamente quietanzate dal Sanna, e che tali documenti erano stati oggetto di richiamo anche nell’appello incidentale condizionato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 La sentenza gravata, nell’esaminare tale motivo di appello incidentale, si è limitato a disattendere la richiesta di riduzione del corrispettivo dovuto, in ragione dell’esistenza di ritardi e vizi della prestazione eseguita, senza minimamente occuparsi della valenza delle fatture in esame, e quindi del fatto da esse rappresentato costituito dall’avvenuto pagamento del compenso. Il ragionamento del giudice di appello, volto a censurare la mancata reiterazione delle richieste istruttorie, se appare idoneo a denotare l’infondatezza dell’appello incidentale nella parte in cui lo stesso si fondava su prove costituende, non è del pari idoneo a sorreggere il rigetto (ancorché a ben vedere non si tratti di appello incidentale, ma di mera riproposizione di domande ed eccezioni assorbite ex art. 346 c.p.c.) della richiesta di tenere conto ai fini della decisione dei fatti rappresentati da prove precostituite e già prodotte in primo grado, quali le fatture invocate dalla ricorrente. I motivi vanno pertanto accolti, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo esame alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione. L’accoglimento del terzo e del quarto motivo determina poi l‘assorbimento del quinto motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere il giudice di appello condannato la ricorrente, senza avere esaminato le ragioni addotte con l’appello incidentale. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3724/2020 Numero sezionale 2891/2022 Numero di raccolta generale 8615/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 Accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigetta il primo ed il secondo ed assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio dell’11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F
Decreto Cassazione n. 08615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris