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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09061/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/7/2021 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, in relazione ai capi 8) e 10), e per intervenuta prescrizione in relazione ai capi 4) e 12), nonché il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di corruzione contestati ai capi 3), 7) e 9), nonché per le truffe aggravate contestate ai capi 4), 8) e 10), mentre in relazione al reato di falsità materiale in atti pubblici informatici - capo 12) - veniva esclusa la sussistenza del fatto unicamente in relazione ad una delle plurime condotte ivi descritte, essendo intervenuta, fin dal primo grado, l'assoluzione per il collegato reato di corruzione commesso per favorire [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello ha ritenuto accertata la condotta degli imputati i quali, nella rispettiva qualità di collaboratore professionale ([OSCURATO:PERSONA]), istruttore geometra ([OSCURATO:PERSONA]) e istruttore amministrativo ([OSCURATO:PERSONA]), ricevevano denaro in cambio dell'inserimento di falsi dati relativi all'estensione degli immobili dei privati corruttivi, in tal modo consentendo a questi ultimi di pagare la "Tares e la Tarsu in misura ridotta, mentre in alcuni casi non iscrivevano a ruolo le superfici, con conseguente esenzione totale dall'imposta.

Al contempo, tali condotte venivano ritenute idonee ad integrare il reato di truffa aggravata nei confronti del Comune di Palermo, indotto in errore circa la regolarità dei dati necessari per la determinazione delle imposte dovute dai privati.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la mancata risposta alle deduzioni difensive sollevate con l'appello in relazione ai reati di corruzione.

In particolare, si assume che la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la ricezione di somme di denaro, per effetto dell'accordo corrutthio, valorizzando le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia.

Tale affermazione non sarebbe corretta, in quanto l'interrogatorio era stai:o reso in altro procedimento penale, relativo a fatti connessi, ma comunque diversi da quelli oggetto di contestazione in questo procedimento.

Inoltre, la Corte di appello aveva operato una valutazione parziale dell'interrogatorio, non considerando la parte in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva anche di "cortesie" fatte gratuitamente ad amici, il che renderebbe plausibile che i fatti contestati non erano frutto di un accordo corruttivo.

Una volta eliminata la rilevanza probatoria dell'interrogatorio, emergeva la totale assenza di elementi, sia pur indiziari, idonei a dimostrare la percezione di qualsivoglia utilità per effetto degli indimostrati accordi corruttivi.

2.2. Con il secondo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., evidenziando l'assenza dell'induzione in errore di un pubblico ufficiale diverso da quello che avrebbe partecipato all'accordo corruttivo, richiamando a tal fine il principio espresso da Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114 - 02, nel processo connesso e vertente su fatti similari a quelli oggetto del presente giudizio.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di corruzione, sottolineando come l'imputato avrebbe redatto dei falsi elaborati tecnici, a firma del geometra Virzì, mentre la successiva attività di inserimento dei dati, comportante l'esercizio di funzioni pubblicistiche, veniva svolta dalla sola [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, l'oggetto dell'accordo tra Tantino ed i privati non concerneva l'inserimento dei falsi dati, bensì la sola predisposizione della relazione tecnica, redatta in qualità di consulente privato ed al di fuori dell'orario di lavoro, sicchè difetterebbe la strumentalizzazione della funzione pubblicistica per effetto dell'accordo corruttivo.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l'intervenuta estinzione del reato di truffa, trattandosi di reato commesso fino a marzo 2014, il cui termine massimo di prescrizione sarebbe maturato a settembre 2021.

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai tre episodi di corruzione.

Si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], in qualità cli istruttore amministrativo, aveva l'esclusivo compito di inserire i dati informatici„ compito che sarebbe stato svolto al di fuori di qualsivoglia accordo criminoso e, tanto meno, a seguito di corresponsione di denaro.

Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva una competenza esclusivamente amministrativa e non tecnica, sicchè alcuna verifica sarebbe stata in grado di svolgere circa la correttezza dei dati relativi all'estensione degli immobili che le venivano forniti.

Peraltro, alcuni mesi prima dell'avvio delle indagini, la A,rdizzone avrebbe segnalato al proprio superiore gerarchico alcune condotte illecite tenute dal collega Pagano (separatamente giudicato per condotte corruttive analoghe).

Tale comportamento risulta del tutto incompatibile con la tesi secondo cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata coinvolta nel medesimo sistema corrutt:ivo.

Infine, la sentenza impugnata avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava alla suddivisione del provento della corruzione, mentre dalle intercettazioni telefoniche emergeva l'esatto contrario, potendosi al più ritenere che la predetta avesse ricevuto modeste regalie, a fronte del celebre disbrigo di determinate pratiche.

4.2. Con il secondo e terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art.640 cod. pen., per le medesime ragioni già esaminate in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché in considerazione dell'errata valutazione del materiale probatorio, dal quale non emergerebbe la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all'attività delittuosa.

4.3. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di falso in atto pubblico, evidenziandosi come la Corte di appello si sarebbe limitata ad escludere una parte della condotta (relativa al contribuente Ferrara) per effetto dell'avvenuta assoluzione, fin dal primo grado, dalle contestazioni di truffa e corruzione relative a tale soggetto.

Sarebbe stato del tutto omesso, invece, l'esame dei motivi relativi alla suddetta imputazione, con specifico riferimento alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo.

5. Nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] veniva richiesto il differimento dell'udienza con termine a difesa, a seguito della nuova nomina di difensore di fiducia.

La richiesta non è stata accolta, essendo stata formulata il 3/12/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto i termini per il deposito della memoria conclusionale era già scaduto e, quindi, il nuovo difensore non avrebbe potuto svolgere alcuna ulteriore difesa.

6. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati.

2. I motivi di ricorso formulati dagli imputati con riguardo alla sussistenza delle tre ipotesi di truffa aggravata, contestati ai capi 4, 8 e 10, sono fondati, dovendo trovare applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte nell'ambito di un procedimento parallelo concernente fatti similari e nel quale erano imputati anche gli odierni ricorrenti.

Si è affermato, infatti, che è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto.

Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione (Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114 - 02).

A tale conclusione si giunge mantenendo fermo il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa.

Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una tradítío, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499).

Tuttavia, è evidente che nel caso in cui l'addebito di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico concorra con quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, posto in essere da un pubblico ufficiale appartenente a quello stesso ente - come nella fattispecie è accaduto - il primo reato è configurabile a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano integrato gli estremi di una induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello che ha partecipato all'accordo corruttivo.

In buona sostanza, il pubblico agente corrotto agisce, in favore del privato, per effetto dell'accordo illecito e non già perché tratto in inganno, sicchè viene meno la possibilità di ritenere configurabile il concorso tra la corruzione e la truffa.

2.1. Nella requisitoria del Procuratore generale, l'esito assolutorio è condiviso esclusivamente con riguardo alle imputazioni di truffa formulate ai capi 8) e 10), nelle quali si indica espressamente che gli artifici e raggiri inducevano in errore il "Comune di Palermo - ufficio Bilancio e Tributi - [OSCURATO:PERSONA]/Tares", nel capo 4), invece, si è ritenuto che la contestazione fosse diversa, essendo indicato quale soggetto indotto in errore il "Comune di Palermo".

Tale differenza è stata ritenuta dirimente, in quanto nel capo 4) verrebbe meno l'identità del soggetto corrotto con quello indotto in errore e, quindi, non troverebbe applicazione il principio giurisprudenziale sopra richiamato.

Si tratta di una tesi non condivisibile, posto che dalla mera lettura del complessivo contenuto della contestazione formulata sub 4), nonché dell'accertamento compiuto in sentenza su tale capo, emerge chiaramente che l'induzione in errore era pur sempre diretta ad alterare i dati rilevanti ai fini della quantificazione della TARSU e, quindi, i soggetti coinvolti erano i medesimi imputati della corruzione che erano addetti, nell'ambito del servizio tributi, ad elaborare i dati inerenti alla TARSU.

2.2. Quanto detto comporta che non vi è alcuna differenza tra le imputazioni formulate sub 8) e 10) e quella riportata al capo 4), per le quali si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.

3. Passando all'esame dei restanti motivi di impugnazione, occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati già condannati, in via definitiva (Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114), in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ipotesi di corruzione, con la quale è stata riconosciuta la funzione pubblicistica ricoperta dai tre imputati e la riconducibilità dei fatti di corruzione - tutti rientranti nel medesimo modus operandi - nell'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contesta il vizio di motivazione, evidenziando presunte carenze in ordine all'assenza di prova dell'accordo economico tra gli appellanti ed i contribuenti, la gratuità della prestazione resa a favore dei privati contribuenti e la conseguente insussistenza di un rapporto corruttivo, non desumibile neppure dall'interrogatorio di garanzia reso dal [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni in fatto valutate e risolte conformemente dai giudici di merito.

Né è corretta la tesi secondo cui la prova sarebbe stata erroneamente desunta dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia.

Tale dato, invero, è stato valorizzato dai giudici di merito, ma l'accertamento non si è limitato alla valutazione delle dichiarazioni confessorie.

Per ciascun episodio corruttivo, infatti, è emerso che vi era stata una manipolazione dei dati finalizzata a consentire una riduzione dell'imposta dovuta, secondo lo schema ampiamente collaudato.

Il quadro probatorio, infine, ha trovato ulteriori elementi di riscontro anche nelle intercettazioni, nel corso delle quali vi erano chiari riferimenti alle "pratiche" oggetto di interessamento, oltre che alla suddivisione di importi di denaro che, evidentemente, costituivano il prezzo della corruzione.

In conclusione, si ritiene che - tenuto conto dei limiti di rilevabilità del vizio di motivazione in sede di legittimità - nel caso di specie la ricostruzione operata dai giudici di merito sia immune da censure.

5. Parimenti inammissibile è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la rilevanza pubblicistica della condotta posta in essere dall'imputato, il quale si sarebbe limitato a predisporre degli elaborati tecnici che, pur se falsi, non erano certamente realizzati nell'ambito delle pubbliche funzioni.

Invero, la tesi dedotta dal ricorrente non considera che i fatti corruttivi sono stati realizzati in concorso con altri soggetti e nell'ambito di una complessa attività, rispetto alla quale la predisposizione delle false perizie, destinate a determinare la successiva modifica dei dati rilevanti per la tassazione, costituiva il primo elemento dell'intera vicenda.

Fatta tale premessa, è del tutto irrilevante che le false perizie si collocassero in una fase, antecedente ed esterna, rispetto alla successiva modifica dei dati rilevanti per la tassazione, proprio perché tra l'atto avente natura privatistica e l'atto contrario ai doveri d'ufficio, vi era un diretto rapporto di strumentalità, che si inseriva in un accordo corruttivo che già contemplava la predisposizione delle false perizie.

6. Il primo motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto tende ad una rivisitazione in punto di fatto della motivazione della sentenza impugnata, peraltro fornendo una lettura frazionata delle argomentazioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere provato il concorso della ricorrente nel reato corruttivo.

Per quanto concerne l'apporto materiale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno evidenziato come IR stessk era deputatek all'inserimento dei dati nel sistema informatico, in tal modo fornendo un contributo determinate al buon esito della riduzione delle imposte dovute.

La ricorrente ha eccepito che la sua funzione si limitava alla mera operazione materiale di inserimento, senza che ciò comportasse alcun potere di verifica, sicchè sarebbe contraddittorio il fatto stesso di averla ritenuta partecipe rispetto ad un sistema corruttivo che, invero, avrebbe operato ugualmente anche in assenza del suo apporto.

Invero, la Corte di appello - con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede - ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di verificare i dati dichiarati e rilevanti per il pagamento dell'imposta e, ove ritenuto necessario, era tenuta ad avvalersi degli organi tecnici e degli alltri uffici del comune cui demandare le opportune verifiche (si veda p.22).

Rispetto a tale dato, la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione, inidonea a dimostrare che i giudici di merito siano incorsi in errore nell'esatta determinazione delle sue competenze.

6.1. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta estraneità all'accordo corruttivo ed alla ripartizione del prezzo materialmente conseguito dai correi.

La questione è stata esaminata compiutamente sulla base delle intercettazioni, dalle quali è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] - sia pur con una quota inferiore rispetto a quella trattenuta dai correi - condivideva il prezzo della corruzione, né sono stati addotti elementi concreti e valutabili in sede di legittimità per superare il dato evidenziato dai giudici di merito.

7. Il quarto motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] concerne la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 476 e 491-bis cod.pen.

Si tratta di un motivo formulato in maniera del tutto generica, deducendosi l'inconsapevolezza della falsità in capo alla ricorrente, ma senza addurre elementi a supporto, sicchè se ne deve dichiarare l'inammissibilità.

8. In conclusione, i ricorsi proposti dagli imputati - salvo che per la parte relativa ai reati di truffa (capi 4, 8 e 10), per i quali sono da accogliere - sono inammissibili, con conseguente conferma della sentenza impugnata in relazione alle residue imputazioni.

Dal parziale annullamento deriva la necessità di rideterminazione delle pene che può essere operata tenendo conto del calcolo analitico contenuto nella sentenza impugnata, nella quale la pena complessiva era stata indicata in anni 5, mesi 10 e giorni 15 di reclusione (di cui l'aumento a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi 4, 8 e 10 era pari a sei mesi) ridotta di 1/3 per il rito ad anni tre e mesi undici di reclusione.

Eliminando l'aumento di mesi 6, la pena finale è pari ad anni cinque, mesi 4 e giorni 15 di reclusione che, ridotta per il rito, risulta pari ad anni 3 e mesi 7 di reclusione.

L'esclusione dei reati di truffa comporta anche la rimodulazione della pena accessoria di cui all'art. 32-ter cod. pen. quantificata in anni 3 e da ridursi in misura proporzionale ad anni 2 e mesi

9. P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di truffai di cui ai capi 4, 8 e 10) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena principale per i restanti reati in anni 3 e mesi 7 di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/7/2021 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste, in relazione ai capi 8) e 10), e per intervenuta prescrizione in relazione ai capi 4) e 12), nonché il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di corruzione contestati ai capi 3), 7) e 9), nonché per le truffe aggravate contestate ai capi 4), 8) e 10), mentre in relazione al reato di falsità materiale in atti pubblici informatici - capo 12) - veniva esclusa la sussistenza del fatto unicamente in relazione ad una delle plurime condotte ivi descritte, essendo intervenuta, fin dal primo grado, l'assoluzione per il collegato reato di corruzione commesso per favorire [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto accertata la condotta degli imputati i quali, nella rispettiva qualità di collaboratore professionale ([OSCURATO:PERSONA]), istruttore geometra ([OSCURATO:PERSONA]) e istruttore amministrativo ([OSCURATO:PERSONA]), ricevevano denaro in cambio dell'inserimento di falsi dati relativi all'estensione degli immobili dei privati corruttivi, in tal modo consentendo a questi ultimi di pagare la "Tares e la Tarsu in misura ridotta, mentre in alcuni casi non iscrivevano a ruolo le superfici, con conseguente esenzione totale dall'imposta. Al contempo, tali condotte venivano ritenute idonee ad integrare il reato di truffa aggravata nei confronti del Comune di Palermo, indotto in errore circa la regolarità dei dati necessari per la determinazione delle imposte dovute dai privati. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la mancata risposta alle deduzioni difensive sollevate con l'appello in relazione ai reati di corruzione. In particolare, si assume che la Corte di appello avrebbe ritenuto provata la ricezione di somme di denaro, per effetto dell'accordo corrutthio, valorizzando le dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia. Tale affermazione non sarebbe corretta, in quanto l'interrogatorio era stai:o reso in altro procedimento penale, relativo a fatti connessi, ma comunque diversi da quelli oggetto di contestazione in questo procedimento. Inoltre, la Corte di appello aveva operato una valutazione parziale dell'interrogatorio, non considerando la parte in cui [OSCURATO:PERSONA] riferiva anche di "cortesie" fatte gratuitamente ad amici, il che renderebbe plausibile che i fatti contestati non erano frutto di un accordo corruttivo. Una volta eliminata la rilevanza probatoria dell'interrogatorio, emergeva la totale assenza di elementi, sia pur indiziari, idonei a dimostrare la percezione di qualsivoglia utilità per effetto degli indimostrati accordi corruttivi. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen., evidenziando l'assenza dell'induzione in errore di un pubblico ufficiale diverso da quello che avrebbe partecipato all'accordo corruttivo, richiamando a tal fine il principio espresso da Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114 - 02, nel processo connesso e vertente su fatti similari a quelli oggetto del presente giudizio. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di corruzione, sottolineando come l'imputato avrebbe redatto dei falsi elaborati tecnici, a firma del geometra Virzì, mentre la successiva attività di inserimento dei dati, comportante l'esercizio di funzioni pubblicistiche, veniva svolta dalla sola [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, l'oggetto dell'accordo tra Tantino ed i privati non concerneva l'inserimento dei falsi dati, bensì la sola predisposizione della relazione tecnica, redatta in qualità di consulente privato ed al di fuori dell'orario di lavoro, sicchè difetterebbe la strumentalizzazione della funzione pubblicistica per effetto dell'accordo corruttivo. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce l'intervenuta estinzione del reato di truffa, trattandosi di reato commesso fino a marzo 2014, il cui termine massimo di prescrizione sarebbe maturato a settembre 2021. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai tre episodi di corruzione. Si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], in qualità cli istruttore amministrativo, aveva l'esclusivo compito di inserire i dati informatici„ compito che sarebbe stato svolto al di fuori di qualsivoglia accordo criminoso e, tanto meno, a seguito di corresponsione di denaro. Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] aveva una competenza esclusivamente amministrativa e non tecnica, sicchè alcuna verifica sarebbe stata in grado di svolgere circa la correttezza dei dati relativi all'estensione degli immobili che le venivano forniti. Peraltro, alcuni mesi prima dell'avvio delle indagini, la A,rdizzone avrebbe segnalato al proprio superiore gerarchico alcune condotte illecite tenute dal collega Pagano (separatamente giudicato per condotte corruttive analoghe). Tale comportamento risulta del tutto incompatibile con la tesi secondo cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata coinvolta nel medesimo sistema corrutt:ivo. Infine, la sentenza impugnata avrebbe affermato che la [OSCURATO:PERSONA] partecipava alla suddivisione del provento della corruzione, mentre dalle intercettazioni telefoniche emergeva l'esatto contrario, potendosi al più ritenere che la predetta avesse ricevuto modeste regalie, a fronte del celebre disbrigo di determinate pratiche. 4.2. Con il secondo e terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art.640 cod. pen., per le medesime ragioni già esaminate in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché in considerazione dell'errata valutazione del materiale probatorio, dal quale non emergerebbe la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] all'attività delittuosa. 4.3. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di falso in atto pubblico, evidenziandosi come la Corte di appello si sarebbe limitata ad escludere una parte della condotta (relativa al contribuente Ferrara) per effetto dell'avvenuta assoluzione, fin dal primo grado, dalle contestazioni di truffa e corruzione relative a tale soggetto. Sarebbe stato del tutto omesso, invece, l'esame dei motivi relativi alla suddetta imputazione, con specifico riferimento alla dedotta carenza dell'elemento soggettivo. 5. Nell'interesse dell'[OSCURATO:PERSONA] veniva richiesto il differimento dell'udienza con termine a difesa, a seguito della nuova nomina di difensore di fiducia. La richiesta non è stata accolta, essendo stata formulata il 3/12/2022 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quanto i termini per il deposito della memoria conclusionale era già scaduto e, quindi, il nuovo difensore non avrebbe potuto svolgere alcuna ulteriore difesa. 6. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di seguito indicati. 2. I motivi di ricorso formulati dagli imputati con riguardo alla sussistenza delle tre ipotesi di truffa aggravata, contestati ai capi 4, 8 e 10, sono fondati, dovendo trovare applicazione il principio di diritto affermato da questa Corte nell'ambito di un procedimento parallelo concernente fatti similari e nel quale erano imputati anche gli odierni ricorrenti. Si è affermato, infatti, che è configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto. Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione (Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114 - 02). A tale conclusione si giunge mantenendo fermo il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una tradítío, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno. (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251499). Tuttavia, è evidente che nel caso in cui l'addebito di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico concorra con quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, posto in essere da un pubblico ufficiale appartenente a quello stesso ente - come nella fattispecie è accaduto - il primo reato è configurabile a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano integrato gli estremi di una induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello che ha partecipato all'accordo corruttivo. In buona sostanza, il pubblico agente corrotto agisce, in favore del privato, per effetto dell'accordo illecito e non già perché tratto in inganno, sicchè viene meno la possibilità di ritenere configurabile il concorso tra la corruzione e la truffa. 2.1. Nella requisitoria del Procuratore generale, l'esito assolutorio è condiviso esclusivamente con riguardo alle imputazioni di truffa formulate ai capi 8) e 10), nelle quali si indica espressamente che gli artifici e raggiri inducevano in errore il "Comune di Palermo - ufficio Bilancio e Tributi - [OSCURATO:PERSONA]/Tares", nel capo 4), invece, si è ritenuto che la contestazione fosse diversa, essendo indicato quale soggetto indotto in errore il "Comune di Palermo". Tale differenza è stata ritenuta dirimente, in quanto nel capo 4) verrebbe meno l'identità del soggetto corrotto con quello indotto in errore e, quindi, non troverebbe applicazione il principio giurisprudenziale sopra richiamato. Si tratta di una tesi non condivisibile, posto che dalla mera lettura del complessivo contenuto della contestazione formulata sub 4), nonché dell'accertamento compiuto in sentenza su tale capo, emerge chiaramente che l'induzione in errore era pur sempre diretta ad alterare i dati rilevanti ai fini della quantificazione della TARSU e, quindi, i soggetti coinvolti erano i medesimi imputati della corruzione che erano addetti, nell'ambito del servizio tributi, ad elaborare i dati inerenti alla TARSU. 2.2. Quanto detto comporta che non vi è alcuna differenza tra le imputazioni formulate sub 8) e 10) e quella riportata al capo 4), per le quali si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. 3. Passando all'esame dei restanti motivi di impugnazione, occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati già condannati, in via definitiva (Sez.6, n. 37653 del 06/10/2021, Pagano, Rv.282114), in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime ipotesi di corruzione, con la quale è stata riconosciuta la funzione pubblicistica ricoperta dai tre imputati e la riconducibilità dei fatti di corruzione - tutti rientranti nel medesimo modus operandi - nell'ambito dell'esercizio delle rispettive funzioni. 4. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contesta il vizio di motivazione, evidenziando presunte carenze in ordine all'assenza di prova dell'accordo economico tra gli appellanti ed i contribuenti, la gratuità della prestazione resa a favore dei privati contribuenti e la conseguente insussistenza di un rapporto corruttivo, non desumibile neppure dall'interrogatorio di garanzia reso dal [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto ripropone questioni in fatto valutate e risolte conformemente dai giudici di merito. Né è corretta la tesi secondo cui la prova sarebbe stata erroneamente desunta dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. Tale dato, invero, è stato valorizzato dai giudici di merito, ma l'accertamento non si è limitato alla valutazione delle dichiarazioni confessorie. Per ciascun episodio corruttivo, infatti, è emerso che vi era stata una manipolazione dei dati finalizzata a consentire una riduzione dell'imposta dovuta, secondo lo schema ampiamente collaudato. Il quadro probatorio, infine, ha trovato ulteriori elementi di riscontro anche nelle intercettazioni, nel corso delle quali vi erano chiari riferimenti alle "pratiche" oggetto di interessamento, oltre che alla suddivisione di importi di denaro che, evidentemente, costituivano il prezzo della corruzione. In conclusione, si ritiene che - tenuto conto dei limiti di rilevabilità del vizio di motivazione in sede di legittimità - nel caso di specie la ricostruzione operata dai giudici di merito sia immune da censure. 5. Parimenti inammissibile è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare la rilevanza pubblicistica della condotta posta in essere dall'imputato, il quale si sarebbe limitato a predisporre degli elaborati tecnici che, pur se falsi, non erano certamente realizzati nell'ambito delle pubbliche funzioni. Invero, la tesi dedotta dal ricorrente non considera che i fatti corruttivi sono stati realizzati in concorso con altri soggetti e nell'ambito di una complessa attività, rispetto alla quale la predisposizione delle false perizie, destinate a determinare la successiva modifica dei dati rilevanti per la tassazione, costituiva il primo elemento dell'intera vicenda. Fatta tale premessa, è del tutto irrilevante che le false perizie si collocassero in una fase, antecedente ed esterna, rispetto alla successiva modifica dei dati rilevanti per la tassazione, proprio perché tra l'atto avente natura privatistica e l'atto contrario ai doveri d'ufficio, vi era un diretto rapporto di strumentalità, che si inseriva in un accordo corruttivo che già contemplava la predisposizione delle false perizie. 6. Il primo motivo proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto tende ad una rivisitazione in punto di fatto della motivazione della sentenza impugnata, peraltro fornendo una lettura frazionata delle argomentazioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere provato il concorso della ricorrente nel reato corruttivo. Per quanto concerne l'apporto materiale fornito dalla [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hanno evidenziato come IR stessk era deputatek all'inserimento dei dati nel sistema informatico, in tal modo fornendo un contributo determinate al buon esito della riduzione delle imposte dovute. La ricorrente ha eccepito che la sua funzione si limitava alla mera operazione materiale di inserimento, senza che ciò comportasse alcun potere di verifica, sicchè sarebbe contraddittorio il fatto stesso di averla ritenuta partecipe rispetto ad un sistema corruttivo che, invero, avrebbe operato ugualmente anche in assenza del suo apporto. Invero, la Corte di appello - con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede - ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva il compito di verificare i dati dichiarati e rilevanti per il pagamento dell'imposta e, ove ritenuto necessario, era tenuta ad avvalersi degli organi tecnici e degli alltri uffici del comune cui demandare le opportune verifiche (si veda p.22). Rispetto a tale dato, la ricorrente si è limitata ad una generica contestazione, inidonea a dimostrare che i giudici di merito siano incorsi in errore nell'esatta determinazione delle sue competenze. 6.1. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla presunta estraneità all'accordo corruttivo ed alla ripartizione del prezzo materialmente conseguito dai correi. La questione è stata esaminata compiutamente sulla base delle intercettazioni, dalle quali è emerso che la [OSCURATO:PERSONA] - sia pur con una quota inferiore rispetto a quella trattenuta dai correi - condivideva il prezzo della corruzione, né sono stati addotti elementi concreti e valutabili in sede di legittimità per superare il dato evidenziato dai giudici di merito. 7. Il quarto motivo del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] concerne la ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 476 e 491-bis cod.pen. Si tratta di un motivo formulato in maniera del tutto generica, deducendosi l'inconsapevolezza della falsità in capo alla ricorrente, ma senza addurre elementi a supporto, sicchè se ne deve dichiarare l'inammissibilità. 8. In conclusione, i ricorsi proposti dagli imputati - salvo che per la parte relativa ai reati di truffa (capi 4, 8 e 10), per i quali sono da accogliere - sono inammissibili, con conseguente conferma della sentenza impugnata in relazione alle residue imputazioni. Dal parziale annullamento deriva la necessità di rideterminazione delle pene che può essere operata tenendo conto del calcolo analitico contenuto nella sentenza impugnata, nella quale la pena complessiva era stata indicata in anni 5, mesi 10 e giorni 15 di reclusione (di cui l'aumento a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi 4, 8 e 10 era pari a sei mesi) ridotta di 1/3 per il rito ad anni tre e mesi undici di reclusione. Eliminando l'aumento di mesi 6, la pena finale è pari ad anni cinque, mesi 4 e giorni 15 di reclusione che, ridotta per il rito, risulta pari ad anni 3 e mesi 7 di reclusione. L'esclusione dei reati di truffa comporta anche la rimodulazione della pena accessoria di cui all'art. 32-ter cod. pen. quantificata in anni 3 e da ridursi in misura proporzionale ad anni 2 e mesi 9. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di truffai di cui ai capi 4, 8 e 10) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena principale per i restanti reati in anni 3 e mesi 7 di r
Sentenza Cassazione n. 09061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris