CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di GELAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Gela con cui è stato convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e, contemporaneamente, è stata applicata nei loro confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di concorso in furto aggravato, per essersi appropriati di materiale ferroso (32 tubi innocenti e 120 raccordi) che costituivano un'impalcatura costruita al fine di sostenere le arcate di un ponte delle Ferrovie dello Stato. I due indagati sono stati intercettati dalla polizia, intervenuta sul posto a seguito di segnalazione, mentre erano intenti ad asportare i materiali ferrosi, muniti di un'ascia ed arrampicandosi su di essa. Fuggiti rocambolescamente alla vista della polizia, i due complici sono stati bloccati nelle vicinanze del luogo del furto, [OSCURATO:PERSONA] anche perché ferito e sanguinante ad una gamba e costretto a fermarsi. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, proponendo un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e nullità del provvedimento di convalida, poiché basato sulle dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza dei fatti dal ricorrente, che non era in condizioni tali da garantire il carattere di spontaneità necessario alla loro utilizzazione, essendosi ferito nel corso della fuga seguita alla scoperta in flagranza del reato da parte della polizia giudiziaria, che poi ha compiuto l'arresto. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, in parte, formulato in modo perplesso. 2. Il provvedimento impugnato, nel decidere della convalida dell'arresto del ricorrente e del suo complice, valutati i gravi indizi di colpevolezza esistenti a loro carico, si è ispirato all'orientamento, qui condiviso, secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242; Sez. 1, n. 15197 del 8/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv.272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148).Il giudice della convalida, in particolare, ha ben ponderato le condizioni in cui l'indagato è stato trovato dalla polizia giudiziaria, segnalando che era ferito, sanguinante e con il pantalone strappato, a causa della fuga repentina alla quale, verosimilmente, aveva dovuto dar corso, una volta accortosi della presenza delle forze dell'ordine. Tali circostanze, dunque, sono state specificamente considerate, ma si è ritenuto che non abbiano inciso sul carattere di spontaneità delle dichiarazioni confessorie rese alla polizia giudiziaria dal ricorrente. Inoltre, si è dato comunque atto dell'esistenza di ulteriori elementi di fatto utili a fondare la gravità indiziaria: l'indagato è stato scoperto in prossimità del luogo, peculiare, in cui era stato commesso il delitto, con segni evidenti di una fuga precipitosa. La tesi difensiva, quindi, che invoca genericamente una non spontaneità delle dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza del fatto dal ricorrente, si basa anche, di fondo, su un'inammissibile richiesta di rileggere in modo alternativo i dati indiziari acquisiti al procedimento. Ed è noto che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, (anche) in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). 3. Il ricorso, pertanto, deve essere complessivamente rigettato ed al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese