Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13058/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 29271 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatoe difeso, in virtù di procura specialea margine del ricorso , dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via AttanasioII n. 274; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 29271/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lasentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO - PESCARA , n. 743/2016, depositatain data 2/8/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2023; Rilevato che: In data 25/7/2012 l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Chieti, notificò al Sig. [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “il ricorrente” o “il contribuente”) l’avviso di accertamento n.

TAZ010401073/2012, con cui, sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] in data 6/4/2011, accertò maggiori redditi in capo al ricorrente.

Per effetto delle riprese a carico della società, venne imputato al Cieri un reddito di partecipazione pari ad euro 68.469 con una richiesta Irpef pari ad euro 20.534, oltre interessi e sanzioni.

La C.T.P. di Chieti, adìta in primo grado dal contribuente, respinse il ricorso.

La sentenza di primo grado è stata confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che: 1.Con il primo mo tivo , rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e n.4”, ilcontribuente ha dedotto che la C.T.P. non ha proceduto alla riunione dei ricorsi autonomamente presentati dalla società e dai soci collettivisti.

La C.T.P., seguìta nell’errore anche dalla C.T.R., ha violato la regola del litisconsorzio necessario, decidendo autonomamente i ricorsi proposti dalla società e dai soci. r.g. n. 29271/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte, con un orientamento consolidato, insegna che “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali” ( ex multis , cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018, Rv. 649266 – 01 ; Sez.

U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01).

Orbene, sia la C.T.P. che la C.T.R. h anno deciso autonomamente sul ricorso del Cieri senza integrare il contraddittorio a tutti i soci collettivisti e alla società medesima, o comunque senza attuare il simultaneus processus ex art. 102 c.p.c. sui ricorsi della società e dei soci.

Ne deriva la cassazione della sentenza qui impugnata con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti per il rinnovo del giudizio di primo grado tra tutte le parti necessarie.

Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. I restanti cinque motivi di ricorso restano assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 29271 / 201 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentatoe difeso, in virtù di procura specialea margine del ricorso , dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via AttanasioII n. 274; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 29271/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lasentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO - PESCARA , n. 743/2016, depositatain data 2/8/2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2023; Rilevato che: In data 25/7/2012 l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Chieti, notificò al Sig. [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “il ricorrente” o “il contribuente”) l’avviso di accertamento n. TAZ010401073/2012, con cui, sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] in data 6/4/2011, accertò maggiori redditi in capo al ricorrente. Per effetto delle riprese a carico della società, venne imputato al Cieri un reddito di partecipazione pari ad euro 68.469 con una richiesta Irpef pari ad euro 20.534, oltre interessi e sanzioni. La C.T.P. di Chieti, adìta in primo grado dal contribuente, respinse il ricorso. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla C.T.R. dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo mo tivo , rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546 del 1992 con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e n.4”, ilcontribuente ha dedotto che la C.T.P. non ha proceduto alla riunione dei ricorsi autonomamente presentati dalla società e dai soci collettivisti. La C.T.P., seguìta nell’errore anche dalla C.T.R., ha violato la regola del litisconsorzio necessario, decidendo autonomamente i ricorsi proposti dalla società e dai soci. r.g. n. 29271/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, con un orientamento consolidato, insegna che “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali” ( ex multis , cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15116 del 11/06/2018, Rv. 649266 – 01 ; Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01). Orbene, sia la C.T.P. che la C.T.R. h anno deciso autonomamente sul ricorso del Cieri senza integrare il contraddittorio a tutti i soci collettivisti e alla società medesima, o comunque senza attuare il simultaneus processus ex art. 102 c.p.c. sui ricorsi della società e dei soci. Ne deriva la cassazione della sentenza qui impugnata con il rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti per il rinnovo del giudizio di primo grado tra tutte le parti necessarie. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 2. I restanti cinque motivi di ricorso restano assorbiti. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, in
Sentenza Cassazione n. 13058/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris