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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 38146/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 04/10/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di Catania ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote e del compendio dei beni delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alle quali è stato contestato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 undecies lett. f) del d.

Igs. n. 231 dell'8 giugno 2001.

L'illecito contestato ha come reati presupposto quelli di corruzione e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.) per i quali sono indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari anche di misure cautelari coercitive personali.

Secondo la tesi accusatoria, le società Eta e Leonhouse, amministrate da [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state strettamente collegate con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anch'essa sottoposta a sequestro, e avrebbero costituito uno strumento essenziale in tutte le loro componenti - con riferimento ai mezzi, al personale dipendente ed all'intero patrimonio sociale (così il Tribunale)-, per consentire la commissione dell'attività criminosa da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in qualità "di proprietario pro quota" dei "beni patrimoniali, aziendali e societari" (così il ricorso), delle società [OSCURATO:PERSONA] e Lenhouse immobiliare.

L'assunto è che le due società non sarebbero state funzionali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella commissione dell'illecito smaltimento dei rifiuti e non sarebbe stato motivato alcunchè in ordine al periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse.

2. Il ricorso è stato proposto dall'indagato, non nell'interesse dell'ente, ma in ragione di un interesse personale, quale cioè soggetto titolare di un diritto reale pro - quota sui beni della società.

È agevole tuttavia rilevare come la persona fisica non abbia in realtà nessun diritto - nemmeno pro quota- sui beni aziendali, che invece appartengono all'ente, soggetto con autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto a quella dei soci.

Il socio ha infatti un diritto proprio solo sul capitale sociale e, quindi, sulle proprie quote o azioni e può rivendicare solo il mancato esercizio del fascio di poteri e diritti legati alla sua qualità di socio, ma non anche diritti di proprietà sui beni, di cui non è affatto comproprietario.

Ne deriva che anche nel caso in cui i beni delle società fossero dissequestrati nessuna utilità concreta deriverebbe al ricorrente.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 04/10/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di Catania ha confermato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo delle quote e del compendio dei beni delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alle quali è stato contestato l'illecito amministrativo previsto dall'art. 25 undecies lett. f) del d. Igs. n. 231 dell'8 giugno 2001. L'illecito contestato ha come reati presupposto quelli di corruzione e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cod. pen.) per i quali sono indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari anche di misure cautelari coercitive personali. Secondo la tesi accusatoria, le società Eta e Leonhouse, amministrate da [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state strettamente collegate con la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anch'essa sottoposta a sequestro, e avrebbero costituito uno strumento essenziale in tutte le loro componenti - con riferimento ai mezzi, al personale dipendente ed all'intero patrimonio sociale (così il Tribunale)-, per consentire la commissione dell'attività criminosa da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] in qualità "di proprietario pro quota" dei "beni patrimoniali, aziendali e societari" (così il ricorso), delle società [OSCURATO:PERSONA] e Lenhouse immobiliare. L'assunto è che le due società non sarebbero state funzionali alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella commissione dell'illecito smaltimento dei rifiuti e non sarebbe stato motivato alcunchè in ordine al periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per difetto di interesse. 2. Il ricorso è stato proposto dall'indagato, non nell'interesse dell'ente, ma in ragione di un interesse personale, quale cioè soggetto titolare di un diritto reale pro - quota sui beni della società. È agevole tuttavia rilevare come la persona fisica non abbia in realtà nessun diritto - nemmeno pro quota- sui beni aziendali, che invece appartengono all'ente, soggetto con autonoma e distinta soggettività giuridica rispetto a quella dei soci. Il socio ha infatti un diritto proprio solo sul capitale sociale e, quindi, sulle proprie quote o azioni e può rivendicare solo il mancato esercizio del fascio di poteri e diritti legati alla sua qualità di socio, ma non anche diritti di proprietà sui beni, di cui non è affatto comproprietario. Ne deriva che anche nel caso in cui i beni delle società fossero dissequestrati nessuna utilità concreta deriverebbe al ricorrente. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Decreto Cassazione n. 38146/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris