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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 12200/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 055~1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria riepilogativa trasmessa in data 18 febbraio 2026, rilevato che l'unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito ed è altresì aspecifico in quanto meramente reiterativo delle questioni poste alla Corte di merito, che ha argomentato richiamando la motivazione di primo grado e concordando sul punto (doppia conforme); che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrare da una serie di elementi, quali le dichiarazioni della madre e dei carabinieri, nonché dal referto medico (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] i F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 055~1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria riepilogativa trasmessa in data 18 febbraio 2026, rilevato che l'unico motivo di ricorso censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, deducendo travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito ed è altresì aspecifico in quanto meramente reiterativo delle questioni poste alla Corte di merito, che ha argomentato richiamando la motivazione di primo grado e concordando sul punto (doppia conforme); che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni della persona offesa, peraltro riscontrare da una serie di elementi, quali le dichiarazioni della madre e dei carabinieri, nonché dal referto medico (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.   P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] i F
Sentenza Cassazione n. 12200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris