CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21695/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto nell'impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente strutturato come denuncia dei vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, sollecita, nella sostanza, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, ed è, comunque, manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'esercizio dei poteri discrezionali riconosciutigli dall'ordinamento, ha fondato la decisione di revocare la detenzione domiciliare, sul rinvenimento nella disponibilità del condannato di sostanza stupefacente nonché di strumenti normalmente utilizzati per preparare le dosi. Tale condotta inosservante delle prescizioni imposte al detenuto domiciliare, è stata, con argomentazioni pesabili, apprezzata come incompatibile con la prosecuzione della misura divenuta inadeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza e a favorire il reinserimento sociale. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a sollecitare un diverso apprezzamento delle medesime circostanze prospettate come non particolarmente significative per l'occasionalità dell'episodio. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si