CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 25802/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena formulata ai sensidegli artt. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter ord. pen. daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, detenuto presso la Casa circondariale di Pescara, inespiazione pena di anni 21 e un mese di reclusione in forza di provvedimento dicumulo del Procuratore della Repubblica di Pescara del 28/04/2025 (fine pena 10maggio 2028).A base del rigetto il Tribunale, premesso che gli stati morbosi che possonolegittimare un differimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 147, comma primo,cod. pen. sono riconducibili a tre situazioni di fatto (1. prognosi infausta quoadvitam ravvicinata; 2. soggetto che possa giovarsi, in stato di libertà, di cure etrattamenti indispensabili non praticabili né in stato di detenzione, né mediantericovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura; 3. soggetto che versi incondizioni di salute talmente gravi da far ritenere l’espiazione della pena incontrasto con il senso di umanità), ha escluso che, nella specie, ricorra taluna ditali condizioni sulla base della relazione del sanitario della Casa circondariale diPescara del 28/11/2025 e del 9/02/2026, da cui emerge che “il condannato èaffetto da cardiopatia ischemica ipertensiva trattata ad agosto 2024, stenosisevera del IV P esile, ipertensione arteriosa, dislipidemia; le necessità dipoliterapia farmacologica ed il controllo cardiologico seriato necessitano difrequenti contatti con le strutture territoriali ed ospedaliere ex art. 11 ord. pen.;gli elementi chinico anamnestici e la persistenza di fattori di rischiocardiovascolari e la necessità di politerapia farmacologica determinano unaprognosi infausta quoad valitudinem e quoad vitam nel medio periodo; le curenecessarie possono essere praticate in regime di detenzione presso un Istitutopenitenziario, per cui le attuali condizioni di salute del medesimo sonocompatibili con il regime detentivo” (pagg. 1-2 ord. imp.).2. Con unico articolato motivo il condannato, a mezzo difensore fiduciarioabilitato, deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. e correlato vizio di carenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla prognosi infausta quoadvitam, all'omessa valutazione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord.pen., all’omessa considerazione della natura dei reati ed all'assenza di reatiostativi e alla compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, LucaSciarretta, con requisitoria scritta del 4 giugno 2026, ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non è fondato.1. Il differimento facoltativo ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod.pen., può essere concesso al condannato che risulti affetto da “una graveinfermità fisica” che renda le condizioni di salute del soggetto incompatibili con ilcarcere.Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord.pen., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, ove il giudice ritenga che l'esigenza di contenere laresidua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalente rispettoa quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, C.G., Rv.281225-01).Il rigetto dell'istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione dicompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario alquale è sottoposto (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., in motiv. § 2). Dettogiudizio di compatibilità con la detenzione inframuraria deve essere condotto allaluce dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., come interpretato dallagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, per condurre al differimento(facoltativo) della pena: è necessario che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioé sia tale da porre in pericolo la vita dello stesso o daprovocargli rilevanti conseguenze dannose, e sia, comunque, tale da esigere untrattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Ladiscrezionalità della decisione sul differimento comporta un bilanciamento che ilgiudice del merito deve operare tra l’interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività a che unapersona giudicata responsabile di reati sconti la propria pena (Sez. 1, n. 11725del 14/03/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021,PG in proc. Furnari, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014,Mossuto, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, Farinella,Rv. 251674-01).La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico,dovendo essere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramentonosografico della patologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poiin concreto, tenendo conto delle modalità di somministrazione delle terapie di cuiil soggetto necessita, valutate in relazione all'istituto penitenziario in cui èristretto e alle eventuali ulteriori strutture dove poterlo trasferire, nonché allaconcreta incidenza della specifica situazione ambientale con il peculiare quadroclinico del detenuto (Sez. 1, n. 9759 del 20/01/2026, cit., in motiv. § 3.2; Sez.1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, non mass.; Sez. 1, n. 50998 del17/10/2018, Martinelli, non mass.).Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante unserio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose,eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter esserepraticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero inospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez.1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780; Sez.1, n. 8936 del 22/11/2000,Piromalli, Rv.218229-01).Si è precisato – anche da ultimo – che in questo complesso giudizio deveessere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze sociali correlate allapericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n.22140 del 16/03/2026, non mass. in motiv. § 2.1; Sez. 1, n. 37062 del09/04/2018, A., Rv. 273699-01).Con precipuo riguardo al rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena di cuiall'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., il quale presuppone che la malattiada cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vitao da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere untrattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, si èribadita in più occasioni la necessità di operare un bilanciamento tra l'interessedel condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza dellacollettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692-01; conf. Sez. 1, n.2337 del 13/11/2020, dep. 2021, P.G. in proc. F., Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789del 18/12/2013, dep. 2014, Rv. 258406-01: fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la decisione impugnata che aveva negato il differimento ad un detenutoche aveva rifiutato un ciclo di fisiokinesiterapia e che non necessitava di costanticontatti con presidi sanitari esterni).Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati odocumentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l'istanza didifferimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi disalute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito (Sez.1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv. 269200-01), eventualmente anche alfine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinarecondizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione delladetenzione (Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, C., Rv. 285917-01). Ciò in quanto ilgiudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regime detentivo e lecondizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante delladetenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possanoessere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1,n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760-01).2. Nel caso di specie il Tribunale ha fatto buon governo dei suindicati principiesprimendo un diniego adeguatamente fondato su una valutazione rispettosadelle emergenze nosografiche acquisite nei confronti del ricorrente.2.1. Il provvedimento impugnato ha tratto il giudizio di compatibilità dellecondizioni di salute del detenuto con il regime carcerario dalle relazioni del28/11/2025 e 9/02/2026 dell’[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Pescara,nelle quali si afferma che lo stato di salute del detenuto, affetto da cardiopatiaischemica ipertensiva trattata ad agosto 2024, stenosi severa del IV P esile,ipertensione arteriosa e dislipidemia, pur risultando compromesso, è nelcomplesso stabile (v. supra § 1 del ritenuto in fatto).In particolare, il Tribunale ha evidenziato come dalle suddette relazioniemerga che il ricorrente è affetto da patologie fronteggiabili adeguatamente incarcere, trattandosi di paziente cronico che assume regolarmente la terapiafarmacologica prescrittagli e che, in caso di necessità, potrebbe fare eventualericorso a strutture sanitarie esterne.2.2. A fronte di questo quadro clinico, il Tribunale di sorveglianza – conmotivazione, esauriente, coerente, conforme a diritto e non manifestamenteillogica – ha escluso che le emergenze nosografiche consentano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito dal ricorrente, le cuipatologie non risultano in fase di aggravamento, né determinano un pericolo divita attuale, sicche ha razionalmente escluso la sussistenza di una situazionequalificabile in termini di grave infermità, in rilevato difetto di un quadropatologico particolarmente grave, capace ictuoculi di essere causa di unasofferenza aggiuntiva proprio per effetto della privazione dello stato di libertà(Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1,n. 32882 del 24/06/2014, cit.; conf. Sez. 1, n. 36856 del 28/06/2005, cit.; Sez.1, n. 16681 del 24/01/2011, Buonanno, Rv. 249966-01; Sez. 1, n. 22373 del08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01)Trattandosi di valutazione fondata su dettagliate e aggiornate relazionisanitarie, la decisione del Tribunale non necessitava di un ulteriore parereperitale, essendosi ritenuti sufficienti gli accertamenti medici effettuati negliultimi mesi nei confronti del detenuto; né rilevava, in senso contrario, ladocumentazione sanitaria richiamata dal ricorrente nel suo atto di impugnazione,che non consentiva di ritenere destituite di fondamento le conclusioni alle quali èpervenuto il Tribunale di sorveglianza.2.3. Il ricorso, a ben vedere, non individua neppure singoli aspetti delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma nel complesso, sottol'ombrello della violazione di legge e del vizio di motivazione, in realtà tende aprovocare (cfr. §§ 1.1, § 1.2 e 1.4 ricorso) una nuova – e non consentita (art.606, comma 3, cod. proc. pen.) – valutazione nel merito dei presupposti per laconcessione della misura della detenzione domiciliare che, al contrario, appaionocorrettamente vagliati (ed esclusi) dal Tribunale di sorveglianza, con motivazionecoerente e logicamente argomentata e conforme agli insegnamentigiurisprudenziali di questa Corte, anche in considerazione dell'operatobilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato ele esigenze di sicurezza della collettività (cfr. Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025,cit.). E la compatibilità con la detenzione è un giudizio che compete al Tribunaledi sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarie o perizieacquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando – come nella specie – non èindicata una specifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, essoresiste alle censure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n.9759 del 20/01/2026, P., non mass. in motiv. § 2; Sez. 1, n. 3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722-01; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414-01; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano,Rv. 240602-01; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511-01; Sez.1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana, Rv. 197204-01).2.4. Il motivo di ricorso, infine, è inammissibile nella parte in cuicontestal'omessa considerazione della natura dei reati e all'assenza di preclusioni (§ 1.3pag. 4 ricorso): la censura è del tutto inconferente e manifestamente infondata,posto che la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. puòessere disposta solo qualora ricorra il presupposto della “grave infermità fisica”,alle condizoni indicate supra § 1, a nulla rilevando, dunque, che il ricorrente stiaespiando reati comuni (e non ostativi) e il suo fine pena.3. In conclusione, il ricorso va nel complesso rigettato, con conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento.Deve disporsi che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, lacancelleria rediga, in calce o a margine del presente provvedimento, opportunaannotazione recante la prescrizione che, in caso di sua diffusione, siano oscuratenella riproduzione le generalità e i dati identificativi del ricorrente, in quantoimposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.