CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari con la sentenza del 14 novembre 2025 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto e 600euro di ammenda per il porto di un coltello.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 4 L. 110/75 i quanto laCorte non ha dato rilievo alcuno alla giustificazione data dall’imputatonell’immediatezza del fatto, circa cioè l’avere trovato il coltello per terra, essendoil medesmo stato rinvenuto nella tasca della giacca indossata.Secondo il ricorrente, infatti, l’una circostanza non esclude l’altra.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen.La Corte ha dato una giustificazione tautologica dell’esclusione della causa inoggetto, poiché la ha individuata nella sussistenza del reato, mentre avrebbedovuto valutare le concrete modalità di estrinsecazione della condotta.La circostanza che l’imputato annoveri un precedente specifico non è di persé ostativa e la condotta susseguente al fatto, che ha un suo autonomo rilievo èstata del tutto collaborativa.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cod. pen.La giovanissima età, la scelta del rito abbreviato, la scarsa offesa arrecata albene tutelato sono tutte circostanze che avrebbero dovuto trovare adeguatarispondenza e rilievo sul piano sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Tutti i motivi di ricorso sono meramente ripropositivi di identici motivi digravame respinti dalla Corte con motivazione ampia e non illogica nécontraddittoria.La circostanza di avere trovato il coltello a terra, osserva la Corte, non èsufficiente a escludere la responsabilità per il reato, avendo l’imputato comunqueoccultato il medesimo nella tasca della giacca e avendolo portato comunque ilpubblico.Circa la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corteha posto l‘accento sui plurimi precedenti dell’imputato nonostante la giovane etàe non ha considerato il precedente specifico come ostativo ex se, bensì’,appunto, ha operato una valutazione globale; conseguentemente, date questepremesse, ha escluso anche la concedibilità delle attenuanti generiche.Con queste argomentazioni il ricorrente non si confronta, ponendosi inpatente contrasto con gli insegnamenti di questa Corte sul punto, più sottorichiamati.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità larilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata el'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di unamigliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01)E’ evidente che, date queste premesse, il ricorso deve esser dichiaratoinammissbile.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]