CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 08055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12796/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], n.147/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] O SCHIAVI ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5311/2017,depositata i l 11/01/2018 , R.G.N. 127/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 5311/2016 haparzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la decisione con cui il tribunale di Frosinone aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la società a decorrere dal gennaio 2006, con mansioni del lavoratore riconducibili alla terza area professionale di operatore di esercizio del ccnl autoferrotranvieri, anche condannando la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo in questione. La corte territoriale confermava la declaratoria di sussistenzadel rapporto di lavoro subordinato in esame ritenendo che, pur in presenza di un contratto di appalto con il formale datore di lavoro del Vitozzi, quest’ultimo aveva svolto mansioni di movimentazione esterna dei veicoli in aggiunta alle mansioni di pulizia , oggetto, queste ultime, del contratto di appalto. La Corte valutava che la movimentazione esterna dei veicoli non potesse essere considerata strumentale alle mansioni di pulizia e che pertanto doveva ritenersi violato il disposto dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro beneficiario delle prestazioni. Rilevava che non ostava alla costituzione del rapporto di lavoro la disposizione di cui all’art. 18 co.2 bis del DL n. 112/2008, essendo intervenuta una nuova formulazione della norma (art. 3 co.5 quinquies dl n. 90/2014), priva di limiti a tal riguardo. [OSCURATO:PERSONA] d’appello accoglieva il motivo di censura relativo all’inquadramento professionale del Vitozzi, ritenendo che le mansioni svolte dallo stesso, con riferimento alla movimentazione in esterno di mezzi a vuoto, fossero riconducibili alla figura professionale di collaboratore di esercizioe non di operatore di esercizio. Avverso detta decisione proponeva ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003 e art. 1 l.n. 1369/60 (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per aver, la corte di merito, errato nel ritenere la sussistenza di una interposizione fittizia di manodopera. In particolare la società lamenta la non applicazione di principi affermati dal giudice di legittimità in tema di svolgimento di mansioni estranee all’oggetto dell’appalto. In tali ipotesi, sostiene parte ricorrente, anche se le diverse mansioni fossero svolte su indicazione di dipendenti dell’appaltante, privi di reale capacità di stipulare contratti, non si potrebbe addivenire alla costituzione di un rapporto di lavoro,ma solo al riconoscimento, al più, di maggiorazioni retributive. La censura deve ritenersi infondata poiché non si confronta con l’accertamento in fatto svolto dalla corte territoriale attraverso l’esame dei mezzi istruttori, ed in particolare della prova testimoniale,che ha attestato lo svolgimento di compiti estranei al contratto di appalto, quale la movimentazione esterna degli automezzi. In tale contesto è risultato che il Vitozzi aveva svolto in continuità le dette attività, per più di un anno, tutti i giorni, ricevendo le direttive dal responsabile dell’officina [OSCURATO:SOCIETA]. Tale ultima specificazione evidenzia nel dettaglio la scelta aziendale, assunta per il tramite del responsabile dell’officina, di adibire il Vitozzi a mansioni diverse da quelle oggetto di appalto (in conformità Cass. n.8863/2013). Siffatto accertamento fonda la decisione del giudice d’appello che, tenuto conto del disposto dell’art. 29 d.lgs n. 276/2003, ratione temporis applicabile, ha dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. 2) Con il secondo motivo la società rileva la violazione dell’art. 18 co.2 bis DL 112/2008, e falsaapplicazione dell’art. 3 co.5 quinquies DL n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l.n. 114/2014 anche in relazione all’art. 11 Disp. Prel.cod.civ.; violazione artt. 19 e 25 d.lgs n.175/2016 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). La censura è diretta a contrastare la decisione del giudice d’appello con riguardo alla instaurazione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] denuncia l’erroneità della decisione impugnata con riguardo alla normativa vigente al momento dell’accertato rapporto di lavoro (dichiarata la sussistenza), indicata nell’art. 18 co.2 bis, come modificato dall’art. dal DL n. 90/2014, anziché nella precedente versione della medesima norma (art. 18 co.2 bis dl 112/2008). Questa Corte ha avuto modo di chiarire in precedenti fattispeciesimili alla presente che, al fine di stabilire quale sia la disciplina applicabile deve essere preso in considerazione, alla stregua del principio "tempus regit actum", non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento -anteriore, per come accertato, all'introduzione della norma limitativa -dell'insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (cfr., per il richiamo all'applicabilità della legge vigente al tempo dell'esecuzione del rapporto, Cass. 2/11/2020, n. 24199, in relazione a controversia analoga a quella in esame) Cass.n. 4548/2022. Il principio a cui si intende dare seguito, rende pertanto infondata la censura. Il ricorso deve essere rigettato Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari