CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". DEPOTAT-ATN' CANCEL ![OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano del 23 maggio 2022 è stata confermata la decisione del Tribunale di Milano del 20 aprile 2021 (giudizio abbreviato) che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed C 10.000,00 di multa relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 6, commi 2 e 6, legge n. 401 del 1989, reati commessi dal 3 febbraio 2016 al 26 Ottobre 2016 nelle date indicate, per 7 episodi di violazione. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'alt 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 6, legge 401 del 1989); mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione relativamente alla mancata assoluzione. Il provvedimento del Questore andava disapplicato in quanto carente della motivazione; il Questore sulla base del mero accertamento della vendita dei biglietti per la partita di calcio (non autorizzata) ha applicato il Daspo. Tuttavia, per la vendita dei biglietti le prescrizioni del Daspo sono facoltative (art. 1 sexies d. I. 28 del 2003). Solo sull'esigenza della reiterazione dell'illecito è stato applicato anche l'obbligo di presentazione alla P.G. Nessuna motivazione specifica anche sulla durata dei divieti risulta nel provvedimento del Questore (che si richiama solo ai precedenti provvedimenti), anche in relazione al fatto da ritenersi lieve in quanto relativo alla vendita di due biglietti. Inoltre, il giudice disponeva la convalida del provvedimento del Questore senza il rispetto dei termini per la difesa, prima delle 48 ore. La convalida del giudice deve ritenersi parte integrante del procedimento amministrativo. del DASPO e la sua irregolarità si riversa sulla stessa legittimità del provvedimento del Questore. 2. 2. Violazione di legge (art. 62 bis, 781 e 133 cod. pen.); mancanza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha 70 anni e i suoi precedenti penali sono risalenti nel tempo; ha solo cercato di vendere dei biglietti, peraltro da lui acquistati, per reperire risorse economiche (era disoccupato). Egli ha mantenuto un corretto comportamento processuale e ha violato il Daspo in un numero di volte limitato rispetto alla sua durata. La sentenza omette di motivare sulle considerazioni della difesa di richiesta di riduzione della pena. Gli aumenti per la continuazione risultano eccessivi e non motivati; la motivazione sul punto risulta di stile (aumenti di minima entità). Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 2. 3. Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso relativamente all'omessa motivazione per l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. e alla durata, applicata nel suo massimo. Ha insistito, quindi, nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi sono generici e ripetitivi dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene ampia e adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, relativamente alla violazione del DASPO. Il ricorrente, del resto, non contesta le violazioni, ma ritiene illegittimo il provvedimento del Questore e la convalida dello stesso da parte del giudice. La sentenza adeguatamente affronta il tema della motivazione del provvedimento del Questore, idonea e concreta per l'irrogazione del Daspo e, pertanto, lo stesso non può ritenersi illegittimo e quindi da disapplicare. Il provvedimento del Questore dava atto del comportamento illecito commesso dal ricorrente (neanche contestato, la vendita abusiva dei biglietti) e richiamava i precedenti specifici commessi dallo stesso e in conseguenza irrogava il Daspo con il divieto di accesso per 8 anni e l'obbligo di presentazione alla P.G. per 5. La durata era motivata con la sussistenza di precedenti violazioni. Conseguentemente il provvedimento del Questore non poteva ritenersi illegittimo, da disapplicare in quando il divieto di accesso alle manifestazioni sportive ha natura amministrativa e andava impugnato davanti alla giurisdizione amministrativa: "È illegittima l'ordinanza del giudice che, esorbitando dalle proprie attribuzioni, circoscritte alla sola cognizione dell'obbligo di presentazione agli uffici di P.G., non convalidi il provvedimento del Questore del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive" (Sez. 3, Sentenza n. 36276 del 04/05/2011 Cc. (dep. 06/10/2011 ) Rv. 251031 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 37964 del 25/10/2006 Cc. (dep. 20/11/2006) Rv. 235112 e Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008 Ud. (dep. 14/10/2008 ) Rv. 241064 - 01). 5. Manifestamente infondato l'ulteriore motivo dell'illegittimità della convalida dei Daspo per mancato rispetto dei termini a difesa. Si tratta di un provvedimento giurisdi7ionme rhe avrebbe dovuto essere impugnato nell'opportuna sede (ricorso in * cassazione) e la mancata impugnazione lo rende irrevocabile; certamente non più sindacabile dal giudice penale, che non è il giudice dell'impugnazione del Daspo. 6. Anche il motivo sul trattamento sanzionatorio risulta generico e manifestamente infondato. La Corte di appello adeguatamente motiva sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti, anche specifici, del ricorrente e sulla pervicacia nelle violazioni (ben sette episodi in otto mesi). L'aumento per la continuazione è stato ritenuto minimo per ogni singolo episodio. Il ricorrente in maniera generica ritiene un vizio della motivazione ma non presenta specifici motivi di legittimità limitandosi a ritenere eccessivo il trattamento sanzionatorio, che, comunque, si pone al di sotto della media edittale. 7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento