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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:77
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0608_INF

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) dell’11 febbraio 2025 –

[OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO

(Causa C‑608/24 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza della questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 13)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 14‑16)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 17)

4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrasto con la giurisprudenza della Corte o del Tribunale – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 18‑21) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0608_INF Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) dell’11 febbraio 2025 – [OSCURATO:SOCIETA] / EUIPO (Causa C‑608/24 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza della questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 13) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 14‑16) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punto 17) 4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Contrasto con la giurisprudenza della Corte o del Tribunale – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis, § 1, e 170 ter) (v. punti 18‑21) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. si farà carico delle proprie spese.
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