CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 31681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 3.5.22 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rimini che dichiarava la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.495 cod. pen. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato rilievo alla circostanza per cui le attenuanti generiche sono state riconosciute in ragione del comportamento ammissivo dell'imputato, ma contenute per le pregresse reiterate violazioni della norma penale. Ritenuto inoltre che lo stesso motivo di ricorso è altresì indeducibile in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa corte, secondo cui "l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]