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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19873/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16305/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] IV n. 74, ed ivi elettivamente domiciliato alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), RIBOTTA Francesca (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e ROCCATO Rita (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso, disgiuntamente con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSSMTT77D28H5017); - controricorrenti – -avverso la sentenza n. 3409/2016 emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 27/05/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Il Tribunale dì Roma con sentenza n. 21777/2012, emessa nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della terza chiamata Regione Lazio, rigettava la domanda proposta dal Bosio che chiedeva che fosse accertata la sua qualità di proprietario per maturata usucapione con riguardo ai locali siti in Roma, al vicolo del Lupo n. 11, condannava quest'ultimo a reintegrare nel possesso del locali convenuti - cosi confermando l'ordinanza resa in corso di causa -, nonché ai ristoro del danno derivante dalla privazione del possesso (da determinare in separato giudizio) e rigettava le domande proposte nei confronti della parte chiamata in causa, con condanna del Bosio al rimborso delle spese di lite, anche con riguardo alla procedura incidentale di reintegra, alla procedura di reclamo e alla procedura di esecuzione del titolo cautelare, oltre che delle spese di ctu. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza e chiedeva, in riforma parziale, "preso atto dell'intervenuto rigetto della domanda principale di risarcimento dei danni, rigettare quella di condanna generica proposta in via subordinata invece accolta in primo grado" e riformarsi il capo delle spese, con integrale compensazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, contestavano i motivi di appello e ne chiedevano il rigetto; in subordine, chiedevano la riforma della sentenza nella parte in cui era stata motivata la concessione della condanna risarcitoria generica per carenze istruttorie della domanda risarcitola liquidativa del danno, invece che per essere stata tale domanda generica l’unica proposta in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 comparsa, nonché la riforma della sentenza nella parte in cui erano state liquidate le spese di lite, da quantificare piuttosto nella misura non inferiore ai parametri delle nuove tariffe legali.

Con sentenza del 27.5.2016, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava la parte appellante al pagamento della somma di euro 3.427,20, sulla base delle seguenti considerazioni: - la doglianza con la quale l’appellante aveva lamentato l'erroneità della sentenza gravata perché il tribunale aveva accolto la domanda subordinata di condanna generica al pagamento del danno, pur avendo rigettato la domanda principale risarcitoria per mancanza di prova del relativo ammontare, non era fondata, in quanto, a prescindere dalle argomentazioni di parte appellata secondo cui era stata formulata la sola domanda di condanna generica al risarcimento del danni subiti per lo spoglio nel possesso dei locali in oggetto (cosi come, in verità, si leggeva nelle conclusioni della comparsa in primo grado), “se il giudizio si è limitato all'accertamento dell'an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del quantum, quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto ai primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda”; - da ciò poi conseguiva che nessuna pronuncia doveva essere resa con riguardo all'appello incidentale proposto sul punto; - quanto alla censura concernente l'erroneità della sentenza con riguardo al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, fondato sul principio della soccombenza, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione era stata rigettata non solo per il fatto che l'immobile e le unità che lo componevano erano gravati dal vincolo di destinazione che escludeva un possesso utile per usucapire, ma anche perché l'immobile era in una condizione di oggettiva fatiscente che si poneva in contrasto con l'attività di manutenzione con la quale si estrinsecava il possesso;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - avuto riguardo all'appello incidentale proposto con riguardo all'erronea liquidazione delle spese di lite perché in misura inferiore alle tariffe legali vigenti (d.m. n. 140/2012), il valore della domanda riconvenzionale di reintegra andava ritenuto indeterminato; - cosicché, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore indeterminato, doveva ritenersi che la liquidazione del compensi del procedimento principale e di reintegra era stata effettuata nella misura corrispondente alle tariffe legali vigenti secondo il d.m. invocato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nonché quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello accolto la domanda di condanna generica di risarcimento del danno nonostante il già intervenuto rigetto, in termini di giudicato, della domanda risarcitoria “piena”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte di merito richiamato, a fondamento della decisione, un principio non conferente rispetto al thema decidendum.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito reso una motivazione, fondata sull’affermazione della insussistenza di un profilo di vincolatività in capo al giudice del giudizio sul quantum, non congrua rispetto alla doglianza concernente la violazione del giudicato.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente, essendo strettamente connessi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 (concernendo tutti il profilo della incompatibilità della domanda di condanna risarcitoria “piena” con quella della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni), non meritano di essere accolti, pur rendendosi necessario correggere la motivazione resa dalla corte territoriale.

In primo luogo, non pertinenti sono i richiami operati agli artt. 100 (nel primo motivo) e 342 c.p.c. (nel secondo motivo), da un lato, non avendo la corte di merito negato in capo al Bosio l’interesse ad agire e, dall’altro, non assumendo rilevanza la modalità con la quale sarebbe stato formulato il motivo di gravame in sede di appello.

In secondo luogo, il ricorrente ha omesso di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, la comparsa con la quale le controparti si sono costituite in primo grado, al fine di consentire un vaglio sulle conclusioni effettivamente rassegnate in quella sede (vale a dire, sul se gli allora convenuti avessero proposto in via principale una domanda specifica di condanna al risarcimento dei danni e in via subordinata una domanda di condanna generica al ristoro degli stessi).

Invero, la Bosio si è limitata a riprodurre, a pagina 5 del ricorso (nella parte dedicata alla esposizione dei fatti), il verbale di udienza deputata alla precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corpo del quale incontestabilmente gli allora convenuti avevano, per il tramite del loro difensore, avevano per la prima volta chiesto, in via principale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivati dallo spoglio, ribadendo in via subordinata la domanda di condanna generica.

Come attestato, invece, dai resistenti (cfr. pag. 8 del controricorso), da un lato, l’unica domanda risarcitoria originariamente (vale a dire, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado) e validamente proposta da essi era stata quella di condanna generica e, dall’altro, su quella tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sé stesso, non aveva accettato il contraddittorio proprio per la sua tardività.

Rappresenta un principio consolidato quello per cui la novità della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Per quanto la motivazione resa sul punto dal tribunale sia equivoca (atteso che lo stesso si è limitato ad affermare che la pronuncia risarcitoria auspicata in via riconvenzionale poteva “intervenire solamente quale condanna generica poiché, per quel che riguarda il pertinente quantum, non è stata resa adeguata deduzione e prova del pertinente ammontare” (cfr. pag. 5 del ricorso), non è revocabile in dubbio che gli odierni resistenti in sede di appello abbiano (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) chiesto in subordine (rispetto al rigetto dei motivi di appello) “la riforma della sentenza nella parte in cui era stata motivata la concessione della condanna risarcitoria generica per carenze istruttorie della domanda risarcitoria generica per carenze istruttorie della domanda risarcitoria liquidativa del danno invece che per essere stata tale domanda l’unica proposta in comparsa”.

Orbene, la corte capitolina, sebbene abbia dato atto (cfr. pag. 5 della sentenza) che effettivamente era stata formulata la sola domanda di condanna generica al risarcimento dei danni subiti per lo spoglio nel possesso dei locali (risultando ciò dalle conclusioni della comparsa di primo grado; a tal riguardo, va ricordato che l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al quantum attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado; Sez.

L, Sentenza n. 12650 del 28/08/2003), ha reputato in ogni caso irrilevante tale profilo, evidenziando che, quando il giudizio si è limitato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 all’accertamento dell’an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio Data pubblicazione 20/06/2022 l’accertamento del quantum, quest’ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo (con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né sull’esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda).

La pronuncia finale adottata dalla corte d’appello, per quanto conforme al diritto nel dispositivo, va corretta con riferimento alla motivazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.

4.1. Qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c.

Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre che di una domanda principale, estesa sia all'an sia al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti, in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del ne bis in idem non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum (Sez. 2, Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020).

Tale indirizzo si pone in consapevole contrasto con altro, risalente nel tempo, a mente del quale, quando siano state ritualmente formulate una richiesta principale di risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità, ed una richiesta subordinata di rimetterne la liquidazione in separata sede, e non risultino, allo stato del processo, elementi per operare la liquidazione in via equitativa, era consentito al giudice, in accoglimento della domanda subordinata, pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni e F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tuttavia, ciò presuppone che la parte abbia proposto nei termini di legge entrambe le domande, subordinando la valutazione della domanda di condanna generica al rigetto di quella principale volta ad ottenere la condanna specifica al risarcimento dei danni.

Diversamente, l'attore può limitare sin dall'inizio la propria domanda all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di chiedere la liquidazione in separato giudizio, purché la limitazione si fondi su un accordo, anche tacito, con il convenuto, il quale ha il diritto di opporsi alla limitazione della pronuncia all’an, chiedendo l'accertamento del quantum nello stesso processo (evenienza non verificatasi nel caso di specie), così obbligando il giudice a procedere alla liquidazione.

Anzi, sulla base di una evoluzione di questo orientamento, con riguardo alle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito del convenuto, quale espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.).

Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento di insussistenza del danno attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore (Cass., sez. un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12103; Cass., sez.

II, 21/03/2016, n. 5551).

Pertanto, solo in presenza di una opposizione del convenuto, il giudice deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla o per respingerla, non potendo pronunciare una condanna F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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II, 24/09/2014, n. 20127; Cass. sez.

II, 09/11/2009, n. 23707).

In tal caso, infatti, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati art. 279 c.p.c., n. 4 e art. 1226 c.c. (v.

Cass., sez. un., sent. n. 1324 del 1997; Cass., sez. 2, sent. n. 10256 del 1998).

Corollario di tale principio è che non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica, in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum (Cass., sez. lav., 10/08/1998, n.7847).

Non va confusa con la fattispecie in esame quella sottoposta all’attenzione di Sez. 2 n. 10323/2020, già menzionata, nella quale un istituto di credito, ben consapevole che la domanda proposta in primo grado era di condanna specifica e non generica, aveva chiesto in sede di appello, in via principale, la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificandone gli importi e, in via subordinata, la richiesta di condanna generica.

Tale richiesta subordinata non era, ovviamente, accoglibile, in quanto, in presenza di una domanda di risarcimento specifica, non è consentito al giudice pronunciare una condanna generica, rimettendo la liquidazione del danno ad altro separato giudizio (Cass., sez.

II, 24/09/2014, n. 20127; Cass., sez.

II, 09/11/2009, n. 23707).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche a voler superare il rilievo di inammissibilità ab initio evidenziato, resta che, in presenza di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ciò in quanto, con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento.

La conclusione cui si è pervenuti rende irrilevante l’adesione o meno all’orientamento (per tutte, sez. 1, Sentenza n. 25510 del 16/12/2010) secondo cui, in caso di domande ab origine alternative, al convenuto è riconosciuta la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell'attore, esclusivamente in siffatta evenienza, di dare dimostrazione della esistenza del danno e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio la determinazione del quantum.

In conclusione, solo allorquando l'attore abbia sin dall’inizio richiesto (in via esclusiva o principale) la condanna al risarcimento del danno, con liquidazione di questo nello stesso giudizio, il giudice non ha il potere di scindere la decisione sull'an da quella sul quantum.

5. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte: - rigetta il ricorso;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 17.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16305/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] IV n. 74, ed ivi elettivamente domiciliato alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), RIBOTTA Francesca (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e ROCCATO Rita (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in Roma, alla Via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 rappresenta e difende come da procura speciale in calce al controricorso, disgiuntamente con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSSMTT77D28H5017); - controricorrenti – -avverso la sentenza n. 3409/2016 emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 27/05/2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Il Tribunale dì Roma con sentenza n. 21777/2012, emessa nel giudizio proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della terza chiamata Regione Lazio, rigettava la domanda proposta dal Bosio che chiedeva che fosse accertata la sua qualità di proprietario per maturata usucapione con riguardo ai locali siti in Roma, al vicolo del Lupo n. 11, condannava quest'ultimo a reintegrare nel possesso del locali convenuti - cosi confermando l'ordinanza resa in corso di causa -, nonché ai ristoro del danno derivante dalla privazione del possesso (da determinare in separato giudizio) e rigettava le domande proposte nei confronti della parte chiamata in causa, con condanna del Bosio al rimborso delle spese di lite, anche con riguardo alla procedura incidentale di reintegra, alla procedura di reclamo e alla procedura di esecuzione del titolo cautelare, oltre che delle spese di ctu. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso detta sentenza e chiedeva, in riforma parziale, "preso atto dell'intervenuto rigetto della domanda principale di risarcimento dei danni, rigettare quella di condanna generica proposta in via subordinata invece accolta in primo grado" e riformarsi il capo delle spese, con integrale compensazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi, contestavano i motivi di appello e ne chiedevano il rigetto; in subordine, chiedevano la riforma della sentenza nella parte in cui era stata motivata la concessione della condanna risarcitoria generica per carenze istruttorie della domanda risarcitola liquidativa del danno, invece che per essere stata tale domanda generica l’unica proposta in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 comparsa, nonché la riforma della sentenza nella parte in cui erano state liquidate le spese di lite, da quantificare piuttosto nella misura non inferiore ai parametri delle nuove tariffe legali. Con sentenza del 27.5.2016, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, condannava la parte appellante al pagamento della somma di euro 3.427,20, sulla base delle seguenti considerazioni: - la doglianza con la quale l’appellante aveva lamentato l'erroneità della sentenza gravata perché il tribunale aveva accolto la domanda subordinata di condanna generica al pagamento del danno, pur avendo rigettato la domanda principale risarcitoria per mancanza di prova del relativo ammontare, non era fondata, in quanto, a prescindere dalle argomentazioni di parte appellata secondo cui era stata formulata la sola domanda di condanna generica al risarcimento del danni subiti per lo spoglio nel possesso dei locali in oggetto (cosi come, in verità, si leggeva nelle conclusioni della comparsa in primo grado), “se il giudizio si è limitato all'accertamento dell'an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio l'accertamento del quantum, quest'ultimo sarà del tutto autonomo rispetto ai primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né sull'esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda”; - da ciò poi conseguiva che nessuna pronuncia doveva essere resa con riguardo all'appello incidentale proposto sul punto; - quanto alla censura concernente l'erroneità della sentenza con riguardo al capo di condanna al pagamento delle spese di lite, fondato sul principio della soccombenza, la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione era stata rigettata non solo per il fatto che l'immobile e le unità che lo componevano erano gravati dal vincolo di destinazione che escludeva un possesso utile per usucapire, ma anche perché l'immobile era in una condizione di oggettiva fatiscente che si poneva in contrasto con l'attività di manutenzione con la quale si estrinsecava il possesso;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - avuto riguardo all'appello incidentale proposto con riguardo all'erronea liquidazione delle spese di lite perché in misura inferiore alle tariffe legali vigenti (d.m. n. 140/2012), il valore della domanda riconvenzionale di reintegra andava ritenuto indeterminato; - cosicché, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore indeterminato, doveva ritenersi che la liquidazione del compensi del procedimento principale e di reintegra era stata effettuata nella misura corrispondente alle tariffe legali vigenti secondo il d.m. invocato. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, nonché quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appello accolto la domanda di condanna generica di risarcimento del danno nonostante il già intervenuto rigetto, in termini di giudicato, della domanda risarcitoria “piena”. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la corte di merito richiamato, a fondamento della decisione, un principio non conferente rispetto al thema decidendum. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito reso una motivazione, fondata sull’affermazione della insussistenza di un profilo di vincolatività in capo al giudice del giudizio sul quantum, non congrua rispetto alla doglianza concernente la violazione del giudicato. 4. I motivi, da trattarsi congiuntamente, essendo strettamente connessi F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 (concernendo tutti il profilo della incompatibilità della domanda di condanna risarcitoria “piena” con quella della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni), non meritano di essere accolti, pur rendendosi necessario correggere la motivazione resa dalla corte territoriale. In primo luogo, non pertinenti sono i richiami operati agli artt. 100 (nel primo motivo) e 342 c.p.c. (nel secondo motivo), da un lato, non avendo la corte di merito negato in capo al Bosio l’interesse ad agire e, dall’altro, non assumendo rilevanza la modalità con la quale sarebbe stato formulato il motivo di gravame in sede di appello. In secondo luogo, il ricorrente ha omesso di trascrivere, in violazione del principio di autosufficienza, la comparsa con la quale le controparti si sono costituite in primo grado, al fine di consentire un vaglio sulle conclusioni effettivamente rassegnate in quella sede (vale a dire, sul se gli allora convenuti avessero proposto in via principale una domanda specifica di condanna al risarcimento dei danni e in via subordinata una domanda di condanna generica al ristoro degli stessi). Invero, la Bosio si è limitata a riprodurre, a pagina 5 del ricorso (nella parte dedicata alla esposizione dei fatti), il verbale di udienza deputata alla precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corpo del quale incontestabilmente gli allora convenuti avevano, per il tramite del loro difensore, avevano per la prima volta chiesto, in via principale, la condanna della controparte al risarcimento dei danni derivati dallo spoglio, ribadendo in via subordinata la domanda di condanna generica. Come attestato, invece, dai resistenti (cfr. pag. 8 del controricorso), da un lato, l’unica domanda risarcitoria originariamente (vale a dire, con la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado) e validamente proposta da essi era stata quella di condanna generica e, dall’altro, su quella tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sé stesso, non aveva accettato il contraddittorio proprio per la sua tardività. Rappresenta un principio consolidato quello per cui la novità della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 domanda formulata nel corso del giudizio è rilevabile anche d'ufficio da Data pubblicazione 20/06/2022 parte del giudice, trattandosi di una questione sottratta alla disponibilità delle parti, in virtù del principio secondo cui il thema decidendum è modificabile soltanto nei limiti e nei termini a tal fine previsti, con la conseguenza che, ove in primo grado tali condizioni non siano state rispettate, l'inammissibilità della domanda può essere fatta valere anche in sede di gravame, non essendo la relativa eccezione annoverabile tra quelle in senso stretto, di cui l'art. 345 c.p.c. esclude la proponibilità in appello. Per quanto la motivazione resa sul punto dal tribunale sia equivoca (atteso che lo stesso si è limitato ad affermare che la pronuncia risarcitoria auspicata in via riconvenzionale poteva “intervenire solamente quale condanna generica poiché, per quel che riguarda il pertinente quantum, non è stata resa adeguata deduzione e prova del pertinente ammontare” (cfr. pag. 5 del ricorso), non è revocabile in dubbio che gli odierni resistenti in sede di appello abbiano (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) chiesto in subordine (rispetto al rigetto dei motivi di appello) “la riforma della sentenza nella parte in cui era stata motivata la concessione della condanna risarcitoria generica per carenze istruttorie della domanda risarcitoria generica per carenze istruttorie della domanda risarcitoria liquidativa del danno invece che per essere stata tale domanda l’unica proposta in comparsa”. Orbene, la corte capitolina, sebbene abbia dato atto (cfr. pag. 5 della sentenza) che effettivamente era stata formulata la sola domanda di condanna generica al risarcimento dei danni subiti per lo spoglio nel possesso dei locali (risultando ciò dalle conclusioni della comparsa di primo grado; a tal riguardo, va ricordato che l'accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al quantum attiene all'interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio di primo grado; Sez. L, Sentenza n. 12650 del 28/08/2003), ha reputato in ogni caso irrilevante tale profilo, evidenziando che, quando il giudizio si è limitato F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 all’accertamento dell’an, rinviando ad un nuovo e separato giudizio Data pubblicazione 20/06/2022 l’accertamento del quantum, quest’ultimo è del tutto autonomo rispetto al primo (con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non genera effetti vincolanti, per il giudice del quantum, né sull’esistenza del credito né sulla proponibilità della domanda). La pronuncia finale adottata dalla corte d’appello, per quanto conforme al diritto nel dispositivo, va corretta con riferimento alla motivazione, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. 4.1. Qualora sia stata proposta una domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice d'appello non può pronunciare una condanna generica, in quanto l'istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione degli artt. 279, n. 4, c.p.c. e 1226 c.c. Non è consentita, infatti, la proposizione, oltre che di una domanda principale, estesa sia all'an sia al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica; il giudice, infatti, in base ai principi di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e di ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, atteso che, per il principio del ne bis in idem non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum (Sez. 2, Ordinanza n. 10323 del 29/05/2020). Tale indirizzo si pone in consapevole contrasto con altro, risalente nel tempo, a mente del quale, quando siano state ritualmente formulate una richiesta principale di risarcimento dei danni, da liquidarsi secondo equità, ed una richiesta subordinata di rimetterne la liquidazione in separata sede, e non risultino, allo stato del processo, elementi per operare la liquidazione in via equitativa, era consentito al giudice, in accoglimento della domanda subordinata, pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni e F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 rinviarne la liquidazione a separato giudizio (Sez. 3, Sentenza n. 637 del Data pubblicazione 20/06/2022 18/02/1975). Tuttavia, ciò presuppone che la parte abbia proposto nei termini di legge entrambe le domande, subordinando la valutazione della domanda di condanna generica al rigetto di quella principale volta ad ottenere la condanna specifica al risarcimento dei danni. Diversamente, l'attore può limitare sin dall'inizio la propria domanda all'accertamento del solo an debeatur, con riserva di chiedere la liquidazione in separato giudizio, purché la limitazione si fondi su un accordo, anche tacito, con il convenuto, il quale ha il diritto di opporsi alla limitazione della pronuncia all’an, chiedendo l'accertamento del quantum nello stesso processo (evenienza non verificatasi nel caso di specie), così obbligando il giudice a procedere alla liquidazione. Anzi, sulla base di una evoluzione di questo orientamento, con riguardo alle azioni di risarcimento del danno, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso, espresso o tacito del convenuto, quale espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quale l'iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 c.c.). Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento di insussistenza del danno attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore (Cass., sez. un., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12103; Cass., sez. II, 21/03/2016, n. 5551). Pertanto, solo in presenza di una opposizione del convenuto, il giudice deve decidere anche la domanda di quantificazione del danno, per accoglierla o per respingerla, non potendo pronunciare una condanna F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 generica di risarcimento con rinvio della liquidazione ad altro giudizio Data pubblicazione 20/06/2022 (Cass. sez. II, 24/09/2014, n. 20127; Cass. sez. II, 09/11/2009, n. 23707). In tal caso, infatti, riprende vigore l'istanza di liquidazione del danno secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio, fermo restando l'onere a carico dell'istante di provare il danno in tutti i suoi elementi e salva l'eventuale applicazione dei citati art. 279 c.p.c., n. 4 e art. 1226 c.c. (v. Cass., sez. un., sent. n. 1324 del 1997; Cass., sez. 2, sent. n. 10256 del 1998). Corollario di tale principio è che non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica, in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum (Cass., sez. lav., 10/08/1998, n.7847). Non va confusa con la fattispecie in esame quella sottoposta all’attenzione di Sez. 2 n. 10323/2020, già menzionata, nella quale un istituto di credito, ben consapevole che la domanda proposta in primo grado era di condanna specifica e non generica, aveva chiesto in sede di appello, in via principale, la condanna della controparte al risarcimento del danno, quantificandone gli importi e, in via subordinata, la richiesta di condanna generica. Tale richiesta subordinata non era, ovviamente, accoglibile, in quanto, in presenza di una domanda di risarcimento specifica, non è consentito al giudice pronunciare una condanna generica, rimettendo la liquidazione del danno ad altro separato giudizio (Cass., sez. II, 24/09/2014, n. 20127; Cass., sez. II, 09/11/2009, n. 23707). Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche a voler superare il rilievo di inammissibilità ab initio evidenziato, resta che, in presenza di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 una domanda (di risarcimento dei danni specifica) tardiva (e, come tale, Data pubblicazione 20/06/2022 inammissibile), ben hanno fatto, dapprima, il tribunale e, poi, la corte d’appello ad accogliere l’originaria (e, quindi, unica) domanda di condanna generica al ristoro dei danni. Ciò in quanto, con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. La conclusione cui si è pervenuti rende irrilevante l’adesione o meno all’orientamento (per tutte, sez. 1, Sentenza n. 25510 del 16/12/2010) secondo cui, in caso di domande ab origine alternative, al convenuto è riconosciuta la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell'attore, esclusivamente in siffatta evenienza, di dare dimostrazione della esistenza del danno e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio la determinazione del quantum. In conclusione, solo allorquando l'attore abbia sin dall’inizio richiesto (in via esclusiva o principale) la condanna al risarcimento del danno, con liquidazione di questo nello stesso giudizio, il giudice non ha il potere di scindere la decisione sull'an da quella sul quantum. 5. In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso;F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 16305/2017 Numero sezionale 621/2022 Numero di raccolta generale 19873/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 - condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge (se dovuti); - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 17.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A
Sentenza Cassazione n. 19873/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris