CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLETRI depositato in data 28.12.2016, n.13372; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/4/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, contro il decreto TRIBUNALE di Velletri depositato in data 28.12.2016, n.13372, con cui era stata rigettata la propria opposizione allo stato passivo nell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., così come proposta avverso la decisione con cui il relativo giudice delegato aveva dichiarato la tardività della insinuazione di credito di lavoro; 2. il tribunale ha premesso che: a) il ricorrente, con domanda del 30.9.2010, prospettava la illegittimità del licenziamento intimatogli dalla opposta il 3 dicembre 2007 e chiedeva la condanna del consorzio [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni; b) la stessa domanda era già stata avanzata avanti alla sezione lavoro del medesimo tribunale nel 2008, conseguendone la interruzione del processo con ordinanza del 12 gennaio 2010, stante la rilevata competenza funzionale della sezione fallimentare all'accertamento dei crediti vantati verso la procedura; 3. il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della opposizione in quanto: a) la propria investitura concerne esclusivamente la impugnazione del provvedimento del giudice delegato in punto di tardività della insinuazione; b) non risulta corretta la ricostruzione del giudizio effettuata dall'opponente Pagina 2 di 6 - RGN 3819/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3819/2017 Numero sezionale 1656/2022 siccome volta a far accertare che quello avanti al giudiceNumero di raccolta generale 13825/2022 fallimentare sia Data pubblicazione 02/05/2022 una mera prosecuzione del contenzioso lavoristico, così smentendo che si tratti di insinuazione tardiva e invocando una mera riassunzione della causa; c) l'accertamento del credito devoluto al giudice delegato corrisponde ad una funzione autonoma che confligge con la tesi della mera riassunzione, occorrendo infatti per l'ammissione al passivo una specifica domanda di credito, né risulta alcuna assegnazione di termine per la riassunzione da parte del giudice del lavoro ma solo la interruzione del giudizio; d) lo stato passivo del Consorzio è oggetto di decreto di esecutività con deposito 4 dicembre 2008, cioè in un'epoca in cui il ricorrente già era informato della procedura di amministrazione straordinaria proprio in virtù della ordinanza di interruzione, emessa il 12 gennaio 2010, conseguendone che il deposito della insinuazione solo il successivo 30 settembre 2010, senza alcuna giustificazione del ritardo, non integra la nozione di ammissibilità della domanda ultratardiva e manca anche una richiesta di rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 428 c.p.c., 24 l.fall., 13 d.lgs. n. 270 del 1999, in relazione all’art.360 co.1 n. 3 c.p.c. e con error in procedendo, dolendosi che, a seguito della ordinanza interruttiva del processo di impugnativa del licenziamento avanti al giudice del lavoro, la riassunzione depositata ai sensi dell’art.303 c.p.c. abbia erroneamente prodotto l’incardinamento dello stesso processo avanti al giudice delegato alla amministrazione straordinaria, ulteriormente errando il giudice assegnatario nella qualificazione della domanda quale insinuazione tardiva al passivo; 2. il ricorso è inammissibile, in ogni suo profilo; osserva in primo luogo il Collegio l’insufficiente esposizione dei fatti della causa che, per quanto richiesti nei termini della sommarietà dall’art.366 co.1 n.3 c.p.c., debbono assolvere ad un requisito di completezza e chiarezza, nella specie Pagina 3 di 6 - RGN 3819/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3819/2017 Numero sezionale 1656/2022 contraddetto dalle lacune del ricorso; esso, nel mentre riportaNumero di raccolta generale 13825/2022 il contenuto Data pubblicazione 02/05/2022 della domanda già rivolta al giudice della cd. riassunzione, adito espressamente dopo la interruzione del giudizio avanti al giudice del lavoro, trascura, decisivamente, di riferire la decisione del giudice delegato della amministrazione straordinaria, limitandosi a dar conto del decreto ora impugnato e non contestandone la parte in cui, nella premessa, si circoscrive l’investitura del tribunale della impugnazione, appunto, a controllo del provvedimento del giudice delegato “che ha dichiarato tardiva l’insinuazione”; 3. l’intero tenore del ricorso, inoltre, è volto ad avversare la correttezza, nella sostanza, della decisione con cui il giudice del lavoro, dichiarando interrotto il processo avanti a sé, ha ritenuto la incompetenza sulle domande rivoltegli per devoluzione ormai al giudice addetto all’amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 270 del 1999; né consta che la citata ordinanza interruttiva (e denegativa di competenza funzionale) sia stata in altra sede impugnata, circostanza che ulteriormente fonda la inammissibilità del ricorso anche per tale profilo delimitativo delle censure, tra l’altro nemmeno chiarite se riferibili ad una impugnativa di licenziamento imputabile al consorzio o agli organi della procedura; pertanto, non viene in essere la questione del perimetro dell’art.24 l.fall. così come distintivo della cognizione residua, sul licenziamento, al giudice del lavoro (Cass. 41586/2021) e piuttosto risalta il principio per cui, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice fallimentare (Cass. 30512/2021); 4. osserva poi il Collegio che non appare impugnata la statuizione in cui il tribunale nega che il giudice del lavoro avesse dato un termine di riassunzione, apparendo la persistente invocazione di ‘continuità’ del procedimento a sua volta confliggere con l’utilizzo volontario, ed esclusivo, di uno strumento processuale – la domanda di insinuazione al passivo – Pagina 4 di 6 - RGN 3819/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3819/2017 Numero sezionale 1656/2022 Numero di raccolta generale 13825/2022 istituzionalmente diretto all’accertamento, nei confronti della proceduraData pubblicazione 02/05/2022 e con ogni effetto concorsuale, di una pretesa a carattere patrimoniale; 5. nemmeno il decreto formalmente impugnato, versato in tema di tardività della domanda di ammissione al passivo, risulta poi appropriatamente impugnato nella sua ratio decidendi costitutiva, afferente al non giustificato ritardo della relativa proposizione; il tribunale ha infatti dato conto che la insinuazione era stata depositata solo il 30 settembre 2010, senza che la parte abbia spiegato le ragioni dell’eccessività sia rispetto ai 12 mesi dalla esecutività dello stato passivo (depositato il 4 dicembre 2008), sia per la inerzia a fronte della stessa interruzione del processo avanti al giudice del lavoro (resa all’udienza del 12 gennaio 2010), parte statuitiva nemmeno affrontata e con effetti dunque di inammissibilità (Cass. 17181/2020); 6. inoltre, come anche di recente stabilito da questa Corte, «l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta. Anche il secondo profilo rientra nel requisito della non imputabilità della tardività, dovendo l'istante al riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione. Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. La ratio acceleratoria dell'art. 101 l. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto. L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza sul decorso del termine senza che esso fosse espletato (Cass.11000/2022); Pagina 5 di 6 - RGN 3819/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3819/2017 Numero sezionale 1656/2022 il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; Numero di raccolta generale 13825/2022nonostante la Data pubblicazione 02/05/2022 soccombenza, i profili sostanziali del diritto fatto valere nella controversia e la progressiva definizione del limitato accertamento della posizione processuale della parte affermata creditrice giustificano l’eccezionalità della compensazione delle spese di lite del procedimento avanti alla Corte di cassazione; ricorrono invece i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara la compensazione delle spese del procedimento di legittimità; ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 3819/2017 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R