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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10602/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628, 612 e 624 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione giuridica del fatto nei reati di furto e minaccia, è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente sia connotata da una violenza idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di rapina (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulle allarmanti modalità di realizzazione della condotta e sul valore significativo della somma oggetto di impossessamento (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628, 612 e 624 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla omessa riqualificazione giuridica del fatto nei reati di furto e minaccia, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e priva di illogicità manifesta, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente sia connotata da una violenza idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di rapina (si vedano, in particolare, le pagg. 7-8 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; ritenuto che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulle allarmanti modalità di realizzazione della condotta e sul valore significativo della somma oggetto di impossessamento (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile qualora, come nel caso in esame, la lieve entità difetti con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno conseguente al reato (vedi Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec
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