Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2023
ECLI:EU:T:2023:532
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0523_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(cause T‑523/21 e T‑216/22) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ingresso nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2022/307; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/997 e 2022/300]
(v. punti 33‑37)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Elemento comunicato in quanto elemento a discarico da parte della persona oggetto delle misure restrittive – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/1002 e (PESC) 2022/307; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, 2021/997 e 2022/300]
(v. punti 38, 50, 71)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Nozione – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, art. 4, § 1, a), e allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 4, e 2021/997, allegato]
(v. punti 47‑48, 62‑66, 70‑73, 80‑82, 87‑91)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Ambito di applicazione – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Nozione – Persona che ha partecipato con le sue attività passate alla repressione nei confronti della società civile e dell’opposizione democratica – Presupposti – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/307, art. 4, § 1, a), e allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 4, e 2022/300, allegato]
(v. punti 96‑101)
Dispositivo
1)
Le cause T‑523/21 e T‑216/22 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
(
1
)
GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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