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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09134/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TI CATASTALIDott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’IMMOBILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 14632/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14632/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Milano, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a mezzodi nuovo difensore nel presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 9 ottobre 2019, n. 3860/24/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/20261.

La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Lombardia il 9 ottobre 2019, n.3860/24/2019, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 4560/2018,4563/2018 e 4565/2018 da parte del Comune di Milano,notificati il 26 marzo 2018, per l’omessa dichiarazione dellaTARI relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, in ordine ad unlocale sito nel medesimo Comune e censito in catasto con laparticella 11 sub. 18 del folio 602, per una superficie di mq.37, nella misura di € 1.372,00, dopo la riduzione della pretesaimpositiva ad € 614,00 in base alla proposta di mediazionenotificata il 19 luglio 2018 e agli avvisi di accertamento inrettifica notificati il 25 ottobre 2018 (per lo stesso immobile ele stesse annualità), ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Milano avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diMilano il 14 febbraio 2019, n. 629/3/2019, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul presupposto: a) che l’erronea indicazione dei dati catastalinon comportava incertezza nell’individuazione dell’oggetto deltributo, trattandosi dell’unico immobile concesso in locazionealla contribuente; b) che la tardiva costituzione dell’enteimpositore nel giudizio di prime cure non comportava unalimitazione del diritto di difesa, ben potendo essere prodottidocumenti; c) che la denuncia della contribuente era statatardiva rispetto al termine previsto dall’art. 13 del regolamentocomunale TARI; d) che la mancata applicazione del cumulogiuridico delle sanzioni amministrative per la reiterazioneNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’omessa denuncia non aveva formato oggetto diimpugnazione sin dal primo grado; e) che la superficieimponibile dell’immobile era stata correttamente calcolata, nonessendo stato censurato dalla contribuente l’omessoriferimento alla superficie catastale; f) che gli avvisi diaccertamento non dovevano essere corredati dall’allegazionedei documenti ivi richiamati, giacché i regolamenti e le deliberecomunali sono esclusi dall’allegazione ex art. 7, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212.3.

Il Comune di Milano è rimasto intimato.4.

La ricorrente ha rinnovato la costituzione in giudizio a mezzodi nuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a nove motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt.1, comma 162, della legge 27 dicembre2006, n. 296, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge7 agosto 1990, n. 241 e 24 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’erroneaindicazione dei dati catastali dell’immobile non comportasse lanullità degli atti impositivi.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Si può richiamare l’orientamento consolidato, per cui, intema di TARSU (ma i principi valevoli per tale disciplina sonotendenzialmente applicabili anche al TARES e alla TARI, per lapalese identità di ratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n.1963; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez.5^, 16 novembre 2021, n. 34635; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezza della motivazioneNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alladisciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenzadegli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi diaccertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati inrelazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lihanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altroessere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale»), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione dellasuperficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggioresuperficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria,senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòavvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass.,Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass.,Sez.

Trib., 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez.Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio2024, n. 2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).Dunque, perché l’atto sia valido, è sufficiente che contenga glielementi essenziali per consentire al contribuente dicomprendere la pretesa e di approntare una difesa efficace.Tali elementi includono: l’indicazione delle superfici tassate, leNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026tariffe applicate (quota fissa e variabile), il riferimento alladelibera comunale che le ha approvate, l’importo totale dovuto.2.3 Peraltro, al riguardo, questa Corte ha recentementeaffermato che l’omessa indicazione degli estremi catastalidell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, sel’immobile resta, comunque, identificabile attraverso altrielementi (come, ad esempio, l’indirizzo) e, dunque, non rendeincerto o equivoco l’oggetto della tassazione (in termini: Cass.,Sez.

Trib., 12 giugno 2025, n. 15793; Cass., Sez. Trib., 15dicembre 2025, n. 32684).2.4 In ogni caso, anche l’errore nell’identificazione catastale diun immobile non è sufficiente all’annullamento dell’attoimpositivo, occorrendo l’assoluta incertezza nell’individuazionedell’immobile.

Nella specie, il giudice di appello ha accertato lariconoscibilità dell’errore occorso all’ente impositorenell’identificazione catastale dell’immobile, al quale si riferivala pretesa impositiva.

In tal modo, l’unicità dell’immobileconcesso in locazione (per il quale la contribuente hapresentato la dichiarazione, ancorché tardiva, di inizio delladetenzione) consente di individuare con assoluta certezzal’oggetto della pretesa impositiva.

Né, tanto meno, è indiscussione che la ricorrente detenesse altri immobili situati almedesimo indirizzo.2.5 Per cui, la sentenza impugnata ha correttamenteargomentato che: «Nella specie, l’errore circa il numero diparticella catastale contenuto inizialmente nell’accertamentodell’ente non ha mai provocato alcuna incertezzanell’identificazione dell’unico immobile condotto in locazionedalla società contribuente in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 22, e nonha mai pregiudicato neppure il contraddittorio, avendoconsentito al contribuente di difendersi nel merito, indicandoNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026egli stesso gli estremi della denuncia di nuova occupazionedell’immobile in questione a suo tempo presentata».3.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 646, della legge della legge27 dicembre 2013, n. 147, 2729 cod. civ. e 73 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenutoconto dal giudice di appello che l’ente impositore avevadeterminato la superficie imponibile in misura maggiorerispetto alla superficie catastale, senza tener conto delladecurtazione ex lege nella misura del 20%.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.1 Secondo il citato art. 1, comma 646, della legge della legge27 dicembre 2013: «646.

Per l'applicazione della TARI siconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini deiprecedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività diaccertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare comesuperficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per centodella superficie catastale determinata secondo i criteri stabilitidal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138».3.2 Dunque, in sede di verifica e controllo, il riferimentoall’80% della superficie catastale ex d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, è meramente facoltativo, essendo prioritario il riferimentoalle «superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedentiprelievi sui rifiuti».

Invero, l’art. 6, commi 1 e 2, delregolamento comunale TARI prevede che: «1.

In sede di primaapplicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare latariffa, è costituita per tutti gli immobili dalla superficiecalpestabile.

Ai fini dell’applicazione del tributo si consideranole superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares.

2. LaNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026superficie calpestabile dei locali è determinata considerando lasuperficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, deipilastri e dei muri perimetrali.

Nella determinazione dellapredetta superficie non si tiene conto dei locali con altezzainferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate permotivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecniciquali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.

Lescale interne sono considerate solo per la proiezioneorizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dallaplanimetria catastale o da altra analoga (ad esempioplanimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’alboprofessionale), ovvero da misurazione diretta».Per cui, come è stato rilevato dal giudice del gravame, l’enteimpositore si era attenuto a tale parametro, mentre lacontribuente si era limitata a censurare l’omesso riferimentoalla superficie catastale, che era meramente facoltativo.4.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello chela contribuente aveva tardivamente presentato la denuncia diinizio della detenzione dell’immobile, essendo stato rispettatoil termine previsto dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, delregolamento comunale TARI per evitare l’irrogazione dellasanzione amministrativa per tale inosservanza.4.1 Il predetto motivo è infondato.4.2 Secondo la citata disposizione: «Non sarà applicata lasanzione alle dichiarazioni presentate entro il 30 (trenta)giugno dell’anno successivo rispetto alla data di inizio o divariazione in aumento, con riferimento al possesso o alladetenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo».Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/20264.3 Nella specie, è pacifico che la dichiarazione di inizio delladetenzione era stata presentata soltanto il 4 gennaio 2016,ancorché la locazione fosse stata registrata sin dall’1 ottobre2014.Per cui, la contribuente non ha osservato il termine di 90 giorniper la presentazione della dichiarazione di inizio delladetenzione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamentocomunale TARI, a tenore del quale: «La dichiarazione inizialedeve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio delpossesso o della detenzione dei locali e delle areeassoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenutemodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso emaggiore ammontare del tributo».4.4 Da un coordinamento sistematico delle normeregolamentari in disamina, si evince che la dichiarazionetardiva è esente da sanzione amministrativa soltanto quandosia stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivorispetto alla data di inizio della detenzione ovvero di variazionecomportante un incremento del tributo.

Per cui, considerandoche la detenzione a titolo locatizio dell’immobile risalivaall’anno 2014, la disposizione favorevole al contribuenteinadempiente all’obbligo dichiarativo non poteva trovareapplicazione al caso di specie, in cui l’adempimento era statoassolto soltanto il 4 gennaio 2016.5.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,così come recepito dall’art. 5, comma 2, del regolamentocomunale TARI, e dell’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di dichiararela cessazione della materia del contendere per la riduzioneNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026della pretesa impositiva da € 1.372,00 ad € 614,00, inconseguenza della proposta di mediazione notificata il 19 luglio2018 e degli avvisi di accertamento in rettifica notificati il 25ottobre 2018.5.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.5.2 A ben vedere, il mezzo deduce che la sopravvenienza diulteriori avvisi di accertamento per le medesime annualità deltributo, in autotutela sostitutiva dei precedenti, avrebbecomportato la mera cessazione della materia del contendere.Tuttavia, la sentenza impugnata non si è pronunciata sullaquestione, né risulta la formulazione di uno specifico motivo diappello sul punto.In proposito, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica diquesta Corte, qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio di appello, nonessendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez.2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n.Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/202628714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez.5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362;Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib.,17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n.9709; Cass., Sez.

Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez.Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).5.3 In ogni caso, gli avvisi di accertamento sostitutivi si sonolimitati a ridurre – nel loro complesso - la pretesa impositivada € 1.372,00 a € 614,00, in base alla proposta di mediazione,per cui vale il principio che, in tema di accertamento delleimposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avvisonon esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione diquella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revocaparziale di quello precedente.

Pertanto, in sede processuale,tale evenienza non può comportare la cessazione della materiadel contendere, in quanto permane l'interesse della pubblicaamministrazione a veder riconosciuto il proprio creditotributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con laconseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsisulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2020, n.18625; Cass., Sez. Trib., 6 agosto2024, n. 22171).6.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 18 settembre 1997,n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice diappello che l’omessa applicazione del cumulo giuridico dellesanzioni amministrative non potesse essere rilevata d’ufficio,non essendo stata denunciata dalla contribuente sin dallaproposizione del ricorso originario.Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/20266.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte,in tema di sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie, l'applicazione del regime del cumulo giuridico dellesanzioni previsto dall'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 può essere richiesta soltanto nell'ambito di un iterprocessuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio dilegittimità, presuppone la formulazione della richiesta nelgiudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, serigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione (Cass., Sez.5^, 21 dicembre 2005, n. 28534; Cass., Sez. 5^, 28 luglio2006, n. 17202; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2009, n. 13231;Cass., Sez. 6^-5, 16 dicembre 2014, n. 26457; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2018, n. 17134; Cass., Sez. 5^, 17 maggio2019, n. 13330; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18867;Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30690; Cass., Sez. Trib.,20 ottobre 2023, n. 29193; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre2024, n. 34910).6.3 Laddove, nel caso di specie, il giudice del gravame avevacorrettamente evidenziato come: «La questione sollevata quidalla contribuente non era rilevabile d’ufficio, valendo nelprocesso tributario, che ha struttura impugnatoria, lalimitazione del contenzioso alle nullità puntualmentedenunciate dal contribuente.

Dalla lettura della sentenza diprimo grado non risulta che l’omessa applicazione del cumulogiuridico fosse stata denunciata tra i motivi di nullitàdell’accertamento».6.4 Né è condivisibile l’assunto che «(i)l ricorrente haintrodotto (…) la doglianza de quo nella prima occasione utile,cioè in appello» (pagina 12 del ricorso), a causa della notificadegli avvisi di accertamento sostitutivi in epoca successiva (25Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026ottobre 2018) alla proposizione del ricorso originario (10settembre 2018), dal momento che – al di là della cospicuariduzione della pretesa impositiva – questi ultimi non hannoalterato la causa petendi e il petitum dell’impugnazione, per cuila questione del cumulo giuridico era già deducibile al momentodell’instaurazione del giudizio tributario, essendo stateseparatamente irrogate le sanzioni amministrative (con gliavvisi di accertamento sostituiti) per le singole contestazionidell’inadempienza (anno per anno) all’obbligo dichiarativo.7.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., 24 Cost., ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente disposta dal giudice di appello la condanna dellacontribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favoredell’ente impositore, senza tener conto che essa era stataalmeno parzialmente vittoriosa per la riduzione della pretesaimpositiva.7.1 Il predetto motivo è infondato.7.2 Secondo il tenore della censura, la riduzione al 44% dellapretesa impositiva da parte del giudice di prime cure avrebbecomportato la soccombenza dell’ente impositore, essendo“maggiormente vittoriosa” la contribuente.7.3 Tuttavia il giudice di appello ha correttamente evidenziatoche la riduzione della pretesa impositiva in sede di mediazione,con il conseguente esercizio dell’autotutela sostitutiva da partedell’ente impositore, non escludeva la soccombenza dellacontribuente.Difatti, soltanto nei casi di annullamento totale dell’attoimpositivo il giudice tributario può valutare (al di fuori di ogniautomatismo) se vi sono i presupposti per condannare l’enteNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026impositore alla rifusione delle spese giudiziali.

A tale proposito,questa Corte ha avuto modo di rimarcare che, nel processotributario, alla cessazione della materia del contendere perannullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela non sicorrela necessariamente la condanna alle spese giudizialisecondo la regola della soccombenza virtuale, qualora taleannullamento non consegua ad una manifesta illegittimità delprovvedimento impugnato sussistente sin dal momento dellasua emanazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011,n. 22231; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez.6^-5, 29 maggio 2019, n. 8990; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio2020, n. 3226; Cass., Sez. Trib., 24 agosto 2022, n. 25198;Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib.,25 febbraio 2025, n. 4849).7.4 Laddove, nella specie, nessun vizio inficiava ab origine lavalidità degli atti impositivi, essendo derivato da una postumarimeditazione dell’ente impositore (rispetto alle doglianze dellacontribuente) il ridimensionamento della pretesa impositiva.8.

Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice diappello che la tardiva costituzione dell’ente impositore nelgiudizio di prime cure non avesse alcuna influenzasull’utilizzabilità delle sue difese, neppure rilevando l’ulterioreirregolarità delle controdeduzioni depositate in formatelematica con modalità difformi rispetto agli standardministeriali.8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario,la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire,Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entrosessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenzadalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito chenon siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamenteesercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente,al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi dellapretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme didiritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degliartt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585;Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672).8.3 Pertanto, il giudice del gravame si è uniformato a taleprincipio, evidenziando come «le difese dell’agenzia [recte:dell’ente impositore] non contenevano eccezioni in sensotecnico, ma solo questioni rilevabili d’ufficio», che erano stateritualmente riproposte con le controdeduzioni in appello.Parimenti, in disparte la deducibilità dei vizi eventualmenteinficianti la sentenza di primo grado soltanto con l’atto diappello, il mezzo neppure lamenta la proposizione di eccezioniin senso proprio da parte dell’ente impositore in grado diappello, per cui la presunta irregolarità della costituzione in talesede sarebbe di per sé ininfluente ed irrilevante sul pianodell’interesse all’impugnazione (art. 100 cod. proc. civ.) inassenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.8.4 Per conseguenza, non si può invocare il principio di noncontestazione per desumere una sorta di acquiescenza aimotivi di appello.Invero, la “non contestazione”, assurta dopo la novellazionedell’art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell’art. 45, comma 14,della legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale delNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nelgiudizio tributario, seppure al netto della specificità dettatadalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo dequo, concerne esclusivamente il piano (probatorio)dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non siain grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanzeritualmente assunte nel processo; inoltre, va altresìconsiderato che il principio di non contestazione, applicabileanche al processo tributario, trova qui, comunque, un limitestrutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o direttifica) non è l’atto introduttivo del processo, quantopiuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cuivenga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicchéla cognizione del giudice è limitata dai profili che siano staticontestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’attenzione sia rivolta alledifese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intendasottolineare che la parte resistente deve all’atto dellacostituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendoposizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le provedi cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioniprocessuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», nonper questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda lapretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatticostitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difformeda quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l’oneredi completezza della linea di difesa, che in concreto si desumedal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza colprincipio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 cod.proc. civ., non può essere considerato come base peraffermare esistente, in capo all’amministrazione, un onereNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’attoimpositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n.2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez.5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020,n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass.,Sez.

Trib., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. Trib., 27dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023,n. 16984; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass.,Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22616; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre2024, n. 26019; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4307).Pertanto, l’ente impositore non era gravato dall’onere diun’ulteriore contestazione circa le deduzioni della contribuentein sede di gravame.9.

Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.,come modificato dall’art. 52, comma 5, della legge 18 giugno2009, n. 69, per non essere stato tenuto conto dal giudice diappello degli orientamenti della giurisprudenza di legittimitàsulle questioni di diritto che sono state affrontate nel giudiziodi secondo grado.9.1 Il predetto motivo è inammissibile.9.2 Il mezzo non specifica in quali termini la sentenzaimpugnata avrebbe manifestamente violato o malamenteapplicato le norme indicate in rubrica, per cui esso è affetto daassoluta genericità e indeterminatezza nella enunciazione delcanone censorio.10.

Con il nono motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettatoil gravame dal giudice di appello con motivazioneassolutamente carente o meramente apparente.10.1 Il predetto motivo è infondato.10.2 Invero, la sentenza impugnata è ampiamente edettagliatamente motivata (attraverso argomentazionipuntuali e pertinenti) con riguardo alle singole censureproposte in sede di appello.11.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso deve essere rigettato.12.

Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.13.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TI CATASTALIDott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’IMMOBILEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 14632/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 14632/2020 R.G., proposto“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, con sede in Milano, in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a mezzodi nuovo difensore nel presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 9 ottobre 2019, n. 3860/24/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/20261. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per la Lombardia il 9 ottobre 2019, n.3860/24/2019, la quale, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 4560/2018,4563/2018 e 4565/2018 da parte del Comune di Milano,notificati il 26 marzo 2018, per l’omessa dichiarazione dellaTARI relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, in ordine ad unlocale sito nel medesimo Comune e censito in catasto con laparticella 11 sub. 18 del folio 602, per una superficie di mq.37, nella misura di € 1.372,00, dopo la riduzione della pretesaimpositiva ad € 614,00 in base alla proposta di mediazionenotificata il 19 luglio 2018 e agli avvisi di accertamento inrettifica notificati il 25 ottobre 2018 (per lo stesso immobile ele stesse annualità), ha rigettato l’appello proposto dallamedesima nei confronti del Comune di Milano avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diMilano il 14 febbraio 2019, n. 629/3/2019, con condanna allarifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul presupposto: a) che l’erronea indicazione dei dati catastalinon comportava incertezza nell’individuazione dell’oggetto deltributo, trattandosi dell’unico immobile concesso in locazionealla contribuente; b) che la tardiva costituzione dell’enteimpositore nel giudizio di prime cure non comportava unalimitazione del diritto di difesa, ben potendo essere prodottidocumenti; c) che la denuncia della contribuente era statatardiva rispetto al termine previsto dall’art. 13 del regolamentocomunale TARI; d) che la mancata applicazione del cumulogiuridico delle sanzioni amministrative per la reiterazioneNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’omessa denuncia non aveva formato oggetto diimpugnazione sin dal primo grado; e) che la superficieimponibile dell’immobile era stata correttamente calcolata, nonessendo stato censurato dalla contribuente l’omessoriferimento alla superficie catastale; f) che gli avvisi diaccertamento non dovevano essere corredati dall’allegazionedei documenti ivi richiamati, giacché i regolamenti e le deliberecomunali sono esclusi dall’allegazione ex art. 7, comma 1, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212.3. Il Comune di Milano è rimasto intimato.4. La ricorrente ha rinnovato la costituzione in giudizio a mezzodi nuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a nove motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt.1, comma 162, della legge 27 dicembre2006, n. 296, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3 della legge7 agosto 1990, n. 241 e 24 Cost., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’erroneaindicazione dei dati catastali dell’immobile non comportasse lanullità degli atti impositivi.2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Si può richiamare l’orientamento consolidato, per cui, intema di TARSU (ma i principi valevoli per tale disciplina sonotendenzialmente applicabili anche al TARES e alla TARI, per lapalese identità di ratio - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22dicembre 2017, n. 22130; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2018, n.1963; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., Sez.5^, 16 novembre 2021, n. 34635; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio2022, n. 3355), la verifica dell'adeguatezza della motivazioneNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alladisciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenzadegli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (a tenore del quale: «Gli avvisi diaccertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati inrelazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lihanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altroessere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimonon ne riproduca il contenuto essenziale»), sicché, ove larettifica venga effettuata sulla base della variazione dellasuperficie tassabile o della tariffa o della categoria, deveritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggioresuperficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenuteapplicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei arendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria,senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciòavvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa (intermini: Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017, n. 11270; Cass.,Sez. 5^, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio2020, n. 13334; Cass., Sez. 6^-5, 2 novembre 2021, n.31217; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2022, n. 37400; Cass.,Sez. Trib., 30 giugno 2023, nn. 18608 e 18612; Cass., Sez.Trib., 10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio2024, n. 2083; Cass., Sez. Trib., 29 luglio 2025, n. 21872).Dunque, perché l’atto sia valido, è sufficiente che contenga glielementi essenziali per consentire al contribuente dicomprendere la pretesa e di approntare una difesa efficace.Tali elementi includono: l’indicazione delle superfici tassate, leNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026tariffe applicate (quota fissa e variabile), il riferimento alladelibera comunale che le ha approvate, l’importo totale dovuto.2.3 Peraltro, al riguardo, questa Corte ha recentementeaffermato che l’omessa indicazione degli estremi catastalidell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, sel’immobile resta, comunque, identificabile attraverso altrielementi (come, ad esempio, l’indirizzo) e, dunque, non rendeincerto o equivoco l’oggetto della tassazione (in termini: Cass.,Sez. Trib., 12 giugno 2025, n. 15793; Cass., Sez. Trib., 15dicembre 2025, n. 32684).2.4 In ogni caso, anche l’errore nell’identificazione catastale diun immobile non è sufficiente all’annullamento dell’attoimpositivo, occorrendo l’assoluta incertezza nell’individuazionedell’immobile. Nella specie, il giudice di appello ha accertato lariconoscibilità dell’errore occorso all’ente impositorenell’identificazione catastale dell’immobile, al quale si riferivala pretesa impositiva. In tal modo, l’unicità dell’immobileconcesso in locazione (per il quale la contribuente hapresentato la dichiarazione, ancorché tardiva, di inizio delladetenzione) consente di individuare con assoluta certezzal’oggetto della pretesa impositiva. Né, tanto meno, è indiscussione che la ricorrente detenesse altri immobili situati almedesimo indirizzo.2.5 Per cui, la sentenza impugnata ha correttamenteargomentato che: «Nella specie, l’errore circa il numero diparticella catastale contenuto inizialmente nell’accertamentodell’ente non ha mai provocato alcuna incertezzanell’identificazione dell’unico immobile condotto in locazionedalla società contribuente in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 22, e nonha mai pregiudicato neppure il contraddittorio, avendoconsentito al contribuente di difendersi nel merito, indicandoNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026egli stesso gli estremi della denuncia di nuova occupazionedell’immobile in questione a suo tempo presentata».3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 646, della legge della legge27 dicembre 2013, n. 147, 2729 cod. civ. e 73 del d.lgs. 15novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stato tenutoconto dal giudice di appello che l’ente impositore avevadeterminato la superficie imponibile in misura maggiorerispetto alla superficie catastale, senza tener conto delladecurtazione ex lege nella misura del 20%.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.1 Secondo il citato art. 1, comma 646, della legge della legge27 dicembre 2013: «646. Per l'applicazione della TARI siconsiderano le superfici dichiarate o accertate ai fini deiprecedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività diaccertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte oiscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare comesuperficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per centodella superficie catastale determinata secondo i criteri stabilitidal regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138».3.2 Dunque, in sede di verifica e controllo, il riferimentoall’80% della superficie catastale ex d.P.R. 23 marzo 1998, n.138, è meramente facoltativo, essendo prioritario il riferimentoalle «superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedentiprelievi sui rifiuti». Invero, l’art. 6, commi 1 e 2, delregolamento comunale TARI prevede che: «1. In sede di primaapplicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare latariffa, è costituita per tutti gli immobili dalla superficiecalpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si consideranole superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu/Tares. 2. LaNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026superficie calpestabile dei locali è determinata considerando lasuperficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, deipilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione dellapredetta superficie non si tiene conto dei locali con altezzainferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate permotivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecniciquali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Lescale interne sono considerate solo per la proiezioneorizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dallaplanimetria catastale o da altra analoga (ad esempioplanimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’alboprofessionale), ovvero da misurazione diretta».Per cui, come è stato rilevato dal giudice del gravame, l’enteimpositore si era attenuto a tale parametro, mentre lacontribuente si era limitata a censurare l’omesso riferimentoalla superficie catastale, che era meramente facoltativo.4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello chela contribuente aveva tardivamente presentato la denuncia diinizio della detenzione dell’immobile, essendo stato rispettatoil termine previsto dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, delregolamento comunale TARI per evitare l’irrogazione dellasanzione amministrativa per tale inosservanza.4.1 Il predetto motivo è infondato.4.2 Secondo la citata disposizione: «Non sarà applicata lasanzione alle dichiarazioni presentate entro il 30 (trenta)giugno dell’anno successivo rispetto alla data di inizio o divariazione in aumento, con riferimento al possesso o alladetenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo».Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/20264.3 Nella specie, è pacifico che la dichiarazione di inizio delladetenzione era stata presentata soltanto il 4 gennaio 2016,ancorché la locazione fosse stata registrata sin dall’1 ottobre2014.Per cui, la contribuente non ha osservato il termine di 90 giorniper la presentazione della dichiarazione di inizio delladetenzione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamentocomunale TARI, a tenore del quale: «La dichiarazione inizialedeve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio delpossesso o della detenzione dei locali e delle areeassoggettabili al tributo o, dalla data in cui sono intervenutemodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso emaggiore ammontare del tributo».4.4 Da un coordinamento sistematico delle normeregolamentari in disamina, si evince che la dichiarazionetardiva è esente da sanzione amministrativa soltanto quandosia stata presentata entro il 30 giugno dell’anno successivorispetto alla data di inizio della detenzione ovvero di variazionecomportante un incremento del tributo. Per cui, considerandoche la detenzione a titolo locatizio dell’immobile risalivaall’anno 2014, la disposizione favorevole al contribuenteinadempiente all’obbligo dichiarativo non poteva trovareapplicazione al caso di specie, in cui l’adempimento era statoassolto soltanto il 4 gennaio 2016.5. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,così come recepito dall’art. 5, comma 2, del regolamentocomunale TARI, e dell’art. 17-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato omesso dal giudice di appello di dichiararela cessazione della materia del contendere per la riduzioneNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026della pretesa impositiva da € 1.372,00 ad € 614,00, inconseguenza della proposta di mediazione notificata il 19 luglio2018 e degli avvisi di accertamento in rettifica notificati il 25ottobre 2018.5.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.5.2 A ben vedere, il mezzo deduce che la sopravvenienza diulteriori avvisi di accertamento per le medesime annualità deltributo, in autotutela sostitutiva dei precedenti, avrebbecomportato la mera cessazione della materia del contendere.Tuttavia, la sentenza impugnata non si è pronunciata sullaquestione, né risulta la formulazione di uno specifico motivo diappello sul punto.In proposito, si rammenta che, per giurisprudenza pacifica diquesta Corte, qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non soloallegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito,ma anche indicare in quale specifico atto del giudizioprecedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis laveridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano giàcomprese nel tema del decidere del giudizio di appello, nonessendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez.2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036;Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n.Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/202628714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez.5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362;Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib.,17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n.9709; Cass., Sez. Lav., 1 luglio 2024, n. 18018; Cass., Sez.Trib., 29 aprile 2025, n. 11238).5.3 In ogni caso, gli avvisi di accertamento sostitutivi si sonolimitati a ridurre – nel loro complesso - la pretesa impositivada € 1.372,00 a € 614,00, in base alla proposta di mediazione,per cui vale il principio che, in tema di accertamento delleimposte, la modificazione, in diminuzione, dell'originario avvisonon esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione diquella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revocaparziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale,tale evenienza non può comportare la cessazione della materiadel contendere, in quanto permane l'interesse della pubblicaamministrazione a veder riconosciuto il proprio creditotributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con laconseguenza che l'autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsisulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2020, n.18625; Cass., Sez. Trib., 6 agosto2024, n. 22171).6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 18 settembre 1997,n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice diappello che l’omessa applicazione del cumulo giuridico dellesanzioni amministrative non potesse essere rilevata d’ufficio,non essendo stata denunciata dalla contribuente sin dallaproposizione del ricorso originario.Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/20266.1 Il predetto motivo è infondato.6.2 Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte,in tema di sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie, l'applicazione del regime del cumulo giuridico dellesanzioni previsto dall'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472 può essere richiesta soltanto nell'ambito di un iterprocessuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio dilegittimità, presuppone la formulazione della richiesta nelgiudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, serigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione (Cass., Sez.5^, 21 dicembre 2005, n. 28534; Cass., Sez. 5^, 28 luglio2006, n. 17202; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2009, n. 13231;Cass., Sez. 6^-5, 16 dicembre 2014, n. 26457; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2018, n. 17134; Cass., Sez. 5^, 17 maggio2019, n. 13330; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18867;Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30690; Cass., Sez. Trib.,20 ottobre 2023, n. 29193; Cass., Sez. Trib., 30 dicembre2024, n. 34910).6.3 Laddove, nel caso di specie, il giudice del gravame avevacorrettamente evidenziato come: «La questione sollevata quidalla contribuente non era rilevabile d’ufficio, valendo nelprocesso tributario, che ha struttura impugnatoria, lalimitazione del contenzioso alle nullità puntualmentedenunciate dal contribuente. Dalla lettura della sentenza diprimo grado non risulta che l’omessa applicazione del cumulogiuridico fosse stata denunciata tra i motivi di nullitàdell’accertamento».6.4 Né è condivisibile l’assunto che «(i)l ricorrente haintrodotto (…) la doglianza de quo nella prima occasione utile,cioè in appello» (pagina 12 del ricorso), a causa della notificadegli avvisi di accertamento sostitutivi in epoca successiva (25Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026ottobre 2018) alla proposizione del ricorso originario (10settembre 2018), dal momento che – al di là della cospicuariduzione della pretesa impositiva – questi ultimi non hannoalterato la causa petendi e il petitum dell’impugnazione, per cuila questione del cumulo giuridico era già deducibile al momentodell’instaurazione del giudizio tributario, essendo stateseparatamente irrogate le sanzioni amministrative (con gliavvisi di accertamento sostituiti) per le singole contestazionidell’inadempienza (anno per anno) all’obbligo dichiarativo.7. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 91 e 92 cod. proc. civ., 24 Cost., ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stataerroneamente disposta dal giudice di appello la condanna dellacontribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favoredell’ente impositore, senza tener conto che essa era stataalmeno parzialmente vittoriosa per la riduzione della pretesaimpositiva.7.1 Il predetto motivo è infondato.7.2 Secondo il tenore della censura, la riduzione al 44% dellapretesa impositiva da parte del giudice di prime cure avrebbecomportato la soccombenza dell’ente impositore, essendo“maggiormente vittoriosa” la contribuente.7.3 Tuttavia il giudice di appello ha correttamente evidenziatoche la riduzione della pretesa impositiva in sede di mediazione,con il conseguente esercizio dell’autotutela sostitutiva da partedell’ente impositore, non escludeva la soccombenza dellacontribuente.Difatti, soltanto nei casi di annullamento totale dell’attoimpositivo il giudice tributario può valutare (al di fuori di ogniautomatismo) se vi sono i presupposti per condannare l’enteNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026impositore alla rifusione delle spese giudiziali. A tale proposito,questa Corte ha avuto modo di rimarcare che, nel processotributario, alla cessazione della materia del contendere perannullamento dell'atto impositivo in sede di autotutela non sicorrela necessariamente la condanna alle spese giudizialisecondo la regola della soccombenza virtuale, qualora taleannullamento non consegua ad una manifesta illegittimità delprovvedimento impugnato sussistente sin dal momento dellasua emanazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2011,n. 22231; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez.6^-5, 29 maggio 2019, n. 8990; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio2020, n. 3226; Cass., Sez. Trib., 24 agosto 2022, n. 25198;Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657; Cass., Sez. Trib.,25 febbraio 2025, n. 4849).7.4 Laddove, nella specie, nessun vizio inficiava ab origine lavalidità degli atti impositivi, essendo derivato da una postumarimeditazione dell’ente impositore (rispetto alle doglianze dellacontribuente) il ridimensionamento della pretesa impositiva.8. Con il settimo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice diappello che la tardiva costituzione dell’ente impositore nelgiudizio di prime cure non avesse alcuna influenzasull’utilizzabilità delle sue difese, neppure rilevando l’ulterioreirregolarità delle controdeduzioni depositate in formatelematica con modalità difformi rispetto agli standardministeriali.8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario,la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire,Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entrosessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenzadalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito chenon siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata diterzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamenteesercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente,al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi dellapretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme didiritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degliartt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 5^, 2 aprile2015, n. 6734; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585;Cass., Sez. Trib., 13 maggio 2025, n. 12672).8.3 Pertanto, il giudice del gravame si è uniformato a taleprincipio, evidenziando come «le difese dell’agenzia [recte:dell’ente impositore] non contenevano eccezioni in sensotecnico, ma solo questioni rilevabili d’ufficio», che erano stateritualmente riproposte con le controdeduzioni in appello.Parimenti, in disparte la deducibilità dei vizi eventualmenteinficianti la sentenza di primo grado soltanto con l’atto diappello, il mezzo neppure lamenta la proposizione di eccezioniin senso proprio da parte dell’ente impositore in grado diappello, per cui la presunta irregolarità della costituzione in talesede sarebbe di per sé ininfluente ed irrilevante sul pianodell’interesse all’impugnazione (art. 100 cod. proc. civ.) inassenza di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.8.4 Per conseguenza, non si può invocare il principio di noncontestazione per desumere una sorta di acquiescenza aimotivi di appello.Invero, la “non contestazione”, assurta dopo la novellazionedell’art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell’art. 45, comma 14,della legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale delNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nelgiudizio tributario, seppure al netto della specificità dettatadalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo dequo, concerne esclusivamente il piano (probatorio)dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non siain grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanzeritualmente assunte nel processo; inoltre, va altresìconsiderato che il principio di non contestazione, applicabileanche al processo tributario, trova qui, comunque, un limitestrutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o direttifica) non è l’atto introduttivo del processo, quantopiuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cuivenga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicchéla cognizione del giudice è limitata dai profili che siano staticontestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 deld.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’attenzione sia rivolta alledifese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intendasottolineare che la parte resistente deve all’atto dellacostituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendoposizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le provedi cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioniprocessuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio», nonper questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda lapretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatticostitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difformeda quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l’oneredi completezza della linea di difesa, che in concreto si desumedal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza colprincipio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 cod.proc. civ., non può essere considerato come base peraffermare esistente, in capo all’amministrazione, un onereNumero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’attoimpositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n.2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez.5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020,n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass.,Sez. Trib., 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. Trib., 27dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2023,n. 16984; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22526; Cass.,Sez. 5^, 9 agosto 2024, n. 22616; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre2024, n. 26019; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2025, n. 4307).Pertanto, l’ente impositore non era gravato dall’onere diun’ulteriore contestazione circa le deduzioni della contribuentein sede di gravame.9. Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.,come modificato dall’art. 52, comma 5, della legge 18 giugno2009, n. 69, per non essere stato tenuto conto dal giudice diappello degli orientamenti della giurisprudenza di legittimitàsulle questioni di diritto che sono state affrontate nel giudiziodi secondo grado.9.1 Il predetto motivo è inammissibile.9.2 Il mezzo non specifica in quali termini la sentenzaimpugnata avrebbe manifestamente violato o malamenteapplicato le norme indicate in rubrica, per cui esso è affetto daassoluta genericità e indeterminatezza nella enunciazione delcanone censorio.10. Con il nono motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4), cod. proc.civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,Numero registro generale 14632/2020Numero sezionale 2266/2026Numero di raccolta generale 9134/2026Data pubblicazione 11/04/2026primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato rigettatoil gravame dal giudice di appello con motivazioneassolutamente carente o meramente apparente.10.1 Il predetto motivo è infondato.10.2 Invero, la sentenza impugnata è ampiamente edettagliatamente motivata (attraverso argomentazionipuntuali e pertinenti) con riguardo alle singole censureproposte in sede di appello.11. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti,il ricorso deve essere rigettato.12. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazionedelle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la partevittoriosa.13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris