Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:T:2002:47
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994A0308(01) - IT Avis juridique important | 61994A0308(01) Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2002. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Rinvio al Tribunale - Parità di trattamento - Autorità della cosa giudicata. - [OSCURATO:PERSONA]308/94. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00813 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave

1. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Principio di parità di trattamento - Stesso metodo per le imprese che hanno partecipato ad un accordo (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

2. Procedura - Autorità di cosa giudicata - Sentenza del Tribunale - Effetti dell'annullamento parziale - [OSCURATO:PERSONA]

1. Conformemente al principio di parità di trattamento, è necessario che l'importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad un accordo o a una pratica concordata contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) sia determinato secondo uno stesso metodo, salvo fornire un'obiettiva giustificazione che permetta di non seguire tale metodo. ( v. punto 65 )

2. La valutazione su punti di fatto e di diritto gode definitivamente dell'autorità di cosa giudicata, giacché tali punti sono stati effettivamente decisi da una sentenza del Tribunale e su di essi non ha inciso l'annullamento parziale di tale sentenza. ( v. punto 70 ) [OSCURATO:PERSONA] causa T-308/94, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Bagnolet (Francia), rappresentata dall'avv.

J.-Y.

Art, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

R. Lyal e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg.

B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J.

Forwood, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore vista la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, vista la sentenza della Corte 16 novembre 2000, vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1), rettificata prima della pubblicazione con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.; in prosieguo: la «decisione»].

La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE). 2 Il dispositivo della decisione ha il seguente tenore: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Gruber & Weber GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] NV (con denominazione commerciale BPB de [OSCURATO:PERSONA]), NV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] NV), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] AB (MoDo), Mayr-[OSCURATO:PERSONA] mbH, Papeteries de Lancey SA, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:SOCIETA], SCA [OSCURATO:PERSONA] [ex [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] SA (ex [OSCURATO:PERSONA] SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co.

KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato: - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990, - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991, - nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990, - negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]: - hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza; - hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale; - hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la [OSCURATO:PERSONA]; - hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali); - hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo; - hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra. (...).

Articolo 3 Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1: (...) ii) [OSCURATO:PERSONA] SA, un'ammenda di 16 200 000 ECU; (...)». 3 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «PG [OSCURATO:PERSONA]»), costituito da diversi gruppi o comitati. 4 Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della [OSCURATO:PERSONA] (circa otto). 5 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità.

Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori. 6 Il PWG riferiva alla «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate.

Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno. 7 Alla fine del 1987 veniva istituito il «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «JMC»).

Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in [OSCURATO:PERSONA]. 8 Infine, l'«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il [OSCURATO:PERSONA].

Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno. 9 Risulta inoltre dalla decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le attività del PG [OSCURATO:PERSONA] fossero sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera).

Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA] forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità.

Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti. 10 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è stata costituita nel settembre 1985.

La maggioranza del suo capitale sociale è detenuta dalla società di diritto canadese [OSCURATO:PERSONA]. 11 Il gruppo canadese ha fatto ingresso sul mercato europeo del cartoncino nel maggio 1985, acquisendo la società [OSCURATO:PERSONA] (divenuta [OSCURATO:PERSONA] SA).

Nel maggio 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito il cartonificio di [OSCURATO:PERSONA] (divenuto [OSCURATO:PERSONA] SA). 12 [OSCURATO:PERSONA] decisione si riferisce che la società di diritto belga [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la società di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), acquisite dalla ricorrente, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1989 (tabella 8 allegata alla decisione), avevano partecipato, prima della loro acquisizione, all'intesa menzionata nell'art. 1 della decisione.

Dal 1989 le due imprese hanno, sempre secondo la decisione, ricevuto una nuova denominazione sociale e proseguito le loro attività come controllate distinte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punto 147 del preambolo).

Tuttavia, per quanto riguarda la partecipazione di queste due società all'intesa, sia per quanto riguarda il periodo antecedente sia per quello successivo alla loro acquisizione ad opera della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che occorreva indirizzare la decisione al gruppo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla ricorrente. 13 Infine, secondo la decisione, la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG, del JMC e del COE durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991.

Essa è stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come una delle «capofila» dell'intesa, a cui è stata addebitata una particolare responsabilità. 14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 15 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1994, essa ha del pari proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione.

Con ordinanza 17 febbraio 1995, causa T-308/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-265), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione, salve talune condizioni, dell'obbligo della ricorrente di costituire in favore della [OSCURATO:PERSONA] una cauzione bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione.

E' stato del pari ordinato alla ricorrente di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], entro un dato termine, talune informazioni specifiche. 16 Con sentenza 14 maggio 1998, causa T-308/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-925; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta.

In particolare, il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo vertente sulla non imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] anteriore all'acquisizione di tali imprese. 17 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 23 luglio 1998, la ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale. 18 A sostegno del suo ricorso dinanzi alla Corte, la ricorrente deduceva tre motivi. 19 In primo luogo, la ricorrente riteneva che la motivazione della sentenza del Tribunale fosse viziata da contraddizione, in quanto il Tribunale non avrebbe tratto le conseguenze delle proprie considerazioni relative all'insufficiente motivazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla determinazione del livello generale delle ammende. 20 In secondo luogo, essa sosteneva che il Tribunale aveva interpretato in modo erroneo la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» e, in ogni caso, aveva violato il principio di proporzionalità, non avendo ridotto il livello dell'ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] pur avendo constatato che quest'ultima non aveva provato la totalità degli effetti da essa presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende. 21 In terzo luogo, la ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva violato il principio di non discriminazione, avendo approvato i criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all'imputabilità del comportamento di imprese acquisite nel periodo in cui si è verificata l'infrazione. 22 Con sentenza 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9693; in prosieguo: la «sentenza della Corte»), la Corte ha respinto il primo e il secondo motivo. 23 Essa ha, per contro, accolto il terzo motivo.

In proposito la Corte ha dichiarato quanto segue: «74 (...) si deve osservare che il Tribunale, al punto 148 della sentenza impugnata, ha constatato che "nell'ipotesi di una società che, prima della sua cessione, abbia partecipato individualmente all'infrazione, la determinazione del destinatario della decisione, vale a dire la società ceduta o la nuova società controllante, dipende unicamente dai criteri enunciati al punto 143 del preambolo della decisione". 75 Dal punto 143 della decisione emerge che: "per le azioni delle imprese che vengono definite come sue controllate autonome, la [OSCURATO:PERSONA] ha in linea di principio considerato l'entità menzionata negli elenchi dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA] come l'impresa cui indirizzare la presente procedura, con le seguenti eccezioni: 1) quando più di una società del gruppo ha partecipato all'infrazione; oppure 2) quando esistono prove esplicite che coinvolgono la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata.

In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)". 76 Nel caso di specie, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, alla data dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], "queste ultime partecipavano a un'infrazione alla quale la ricorrente prendeva ugualmente parte tramite le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ed ha concluso, al punto 158: "Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente.

Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota". 77 Se è vero che la ricorrente doveva essere considerata responsabile per il comportamento delle due controllate di cui trattasi, a partire dalla loro acquisizione, non era dimostrato che essa potesse validamente vedersi imputare il loro comportamento illecito anteriore. 78 In via di principio, infatti, la responsabilità per l'infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa interessata al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona. 79 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato a titolo indipendente all'infrazione dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente, nel marzo 1989 (v. punto 18 della sentenza impugnata).

Dette società, inoltre, non sono state assorbite puramente e semplicemente dalla ricorrente, ma hanno proseguito nelle loro attività come controllate di questa.

Esse, di conseguenza, debbono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della ricorrente e quest'ultima non può essere considerata responsabile. 80 Si deve pertanto dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere la ricorrente responsabile delle infrazioni commesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla loro acquisizione e, per tale ragione, annullare la sentenza impugnata». 24 Al punto 82 la Corte ha dichiarato che «[p]oiché mancano indicazioni nel fascicolo sulla parte che, al momento di fissare l'ammenda, ha rappresentato la partecipazione, a titolo individuale, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all'intesa, dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente nel marzo 1989, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché valuti l'importo dell'ammenda, tenendo conto di quanto precede, e riservare le spese». 25 Di conseguenza, la Corte ha annullato parzialmente la sentenza del Tribunale «nella parte in cui imputa alla [OSCURATO:PERSONA] SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] NV e dalla [OSCURATO:PERSONA] AB nel periodo intercorso tra la metà del 1986 e il febbraio 1989 compreso» (punto 1 del dispositivo), ha respinto il ricorso per il resto, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese. 26 La causa è stata assegnata alla Prima Sezione ampliata del Tribunale. 27 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente e la convenuta hanno depositato una memoria contenente osservazioni scritte. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto l'apertura della fase orale.

Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere per iscritto a un quesito, cui essa ha risposto entro il termine impartitole. 29 Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 2 ottobre 2001.

Conclusioni delle parti in sede di giudizio di rinvio 30 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - ridurre l'importo dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 31 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - stabilire l'importo dell'ammenda ad un livello adeguato tenuto conto della responsabilità della ricorrente nell'infrazione constatata; - condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Argomenti delle parti 32 Dalla sentenza della Corte, secondo la quale i comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] precedenti la loro acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sono imputabili a quest'ultima, la ricorrente trae due conseguenze.

Esse riguardano il fatturato da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda imposta alla [OSCURATO:PERSONA] e l'aliquota di tale ammenda. 33 In primo luogo, il fatturato da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda dovrebbe essere ridotto.

Infatti, secondo il metodo di fissazione dell'importo delle ammende utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata calcolata sulla base del fatturato corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate nel 1990 nella [OSCURATO:PERSONA] dall'insieme del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese le vendite di cartoncino effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 34 La ricorrente spiega che il fatturato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta e ECU 180 milioni, pari a FRF 1 244 milioni, secondo il tasso di conversione applicato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Tale importo corrisponderebbe alla somma dei fatturati realizzati con le vendite di cartoncino nel 1990 nella [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]») (877 milioni), dalla [OSCURATO:PERSONA] (186 milioni) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (180 milioni). 35 Essa contesta inoltre la durata di partecipazione all'infrazione su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l'importo dell'ammenda inflittale, cioè 60 mesi (giugno 1986 - maggio 1991).

Infatti, avendo la Corte ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere considerata responsabile per le infrazioni commesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima della loro acquisizione, la ricorrente dovrebbe giovarsi della riduzione proporzionale al periodo di partecipazione all'infrazione che è stata praticata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando tale periodo era inferiore a 60 mesi. [OSCURATO:PERSONA] specie, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state acquisite, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1989. 36 Pertanto, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatturato da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe risultare dall'operazione seguente: 877 milioni x 1/6,91 x 33/60 (per l'infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per il periodo giugno 1986 - febbraio 1989), pari a ECU 69,8 milioni, + (877 milioni + 180 milioni) x 1/6,91 x 1/60 (per l'infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 1989), pari a ECU 2,55 milioni, + 1 244 milioni x 1/6,91 x 26/60 (per l'infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], per il periodo aprile 1989 - maggio 1991), pari a ECU 78 milioni, per un totale di ECU 150 milioni. 37 In secondo luogo, la ricorrente rammenta che nei suoi confronti la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l'aliquota del 9% al fatturato pertinente, e non del 7,5%, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata come una delle «capofila» dell'intesa. 38 Essa avrebbe sempre negato di aver agito come «capofila» dell'intesa.

La sua partecipazione alle riunioni del PWG sarebbe richiesta dagli altri membri di tale organismo fin dal 1986 per meglio sorvegliarne il comportamento sul mercato.

Tuttavia, afferma che il Tribunale ha ritenuto che essa non avesse fornito prove sufficienti a sostegno di tale affermazione. 39 Il fatto che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] tra il 1986 e il 1989 non sia imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe una prova ulteriore, atta a suffragare gli altri mezzi di prova già dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], del fatto che essa non partecipava alle riunioni del PWG di sua propria volontà. 40 Secondo la decisione (punto 170 del preambolo), il PWG raggruppava i maggiori produttori europei di cartoncino.

Poiché il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] prima del 1989 non è imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], le vendite di queste due società non potrebbero essere prese in considerazione nella determinazione del peso relativo della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato europeo nel 1986.

Orbene, nel corso di questo stesso anno, le vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] di cartoncino di qualità GC (cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari) e di cartoncino di qualità GD (cartoncino dall'interno grigio, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti non alimentari) avrebbero rappresentato in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, soltanto il 4 e il 6% del volume totale delle vendite, mentre le quote di mercato di ciascuno degli altri membri del PWG (con la sola eccezione della KNP) sarebbe state comprese tra il 15 e il 30% per l'una o l'altra qualità di cartoncino. 41 La ricorrente afferma pertanto che essa non faceva parte dei maggiori produttori di cartoncino al momento della creazione del PWG e che la sua presenza alle riunioni del PWG non poteva quindi spiegarsi con le dimensioni della società.

Come già sostenuto nell'ambito del ricorso inizialmente proposto dinanzi al Tribunale, la sua presenza alle riunioni del PWG sarebbe dipesa dalla volontà delle «capofila» di porre la [OSCURATO:PERSONA] sotto la loro diretta sorveglianza.

Di conseguenza, l'attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di «capofila» costituirebbe un errore manifesto. 42 Da quanto precede essa conclude che l'importo dell'ammenda dovrebbe essere calcolato applicando un'aliquota di base del 7,5% al fatturato di ECU 150 milioni.

L'ammenda da infliggerle ammonterebbe pertanto a ECU 11,25 milioni. 43 [OSCURATO:PERSONA], richiamandosi ai punti 79 e 80 della sentenza della Corte, ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerata responsabile dei comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] prima del marzo 1989 e che tali società debbano rispondere individualmente dei detti comportamenti. 44 Occorrerebbe quindi esaminare se, e, in caso affermativo, in quale misura, la responsabilità individuale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per la loro partecipazione all'intesa prima del marzo/aprile 1989 debba condurre a una riduzione dell'importo dell'ammenda imposta al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 45 A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] respinge i parametri indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare la riduzione dell'importo dell'ammenda, in quanto essi si fonderebbero su premesse erronee.

Essa ritiene, da una parte, che non sia logico prendere in considerazione i fatturati realizzati nel 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare la parte dell'ammenda corrispondente alla partecipazione di queste due società prima della loro acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Far riferimento a fatturati realizzati nel corso dell'anno 1990, durante il quale la loro responsabilità individuale non era più in gioco, equivarrebbe ad attribuire alla loro partecipazione all'intesa prima del 1989 un peso relativo superiore a quello che essa ha realmente avuto.

I loro fatturati sarebbero infatti significativamente aumentati tra il 1989 e il 1990.

D'altra parte, essa ritiene che il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente farebbe venir meno una parte della responsabilità ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto «capofila», mentre essa era tale già prima del 1989.

Questa responsabilità supplementare dovrebbe continuare a gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] anche se non le sono più imputabili i comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] precedenti la loro acquisizione. 46 Per l'ipotesi in cui l'importo dell'ammenda debba essere ridotto, la [OSCURATO:PERSONA] propone un metodo di calcolo consistente nel sottrarre dall'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] l'importo delle ammende che sarebbero imposte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni da esse commesse nel corso del periodo precedente il loro passaggio sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] se esse dovessero rispondere delle proprie azioni. 47 Questo calcolo dovrebbe effettuarsi sulla base dei fatturati realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 1988, corrispondente all'ultimo esercizio prima della loro acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], pari, rispettivamente, a FRF 145 e 113 milioni. 48 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, prima di essere acquisite, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non erano membri del PWG e non potevano quindi essere qualificate come «capofila»; l'aliquota dell'ammenda dovrebbe pertanto, secondo il metodo seguito nel 1994, ammontare al 7,5% del fatturato di riferimento. 49 L'importo dell'ammenda teorica che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe imporre alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per le loro azioni a titolo individuale potrebbe ammontare, rispettivamente, a ECU 865 593 (33/60 x 7,5% x FRF 145 000 000 = FRF 5 981 250) e a ECU 695 007 (34/60 x 7,5% x FRF 113 000 000 = FRF 4 802 500). 50 L'importo da detrarre dall'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi ammontare, al massimo, a ECU 1 560 600, portando così l'ammenda imposta alla ricorrente a ECU 14 639

400. 51 [OSCURATO:PERSONA] tuttavia ricorda che spetta al Tribunale valutare l'insieme delle circostanze del caso di specie per determinare l'ammenda appropriata, in particolare il fatto, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si è sempre presentata nel corso del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] come la rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che sarà il patrimonio del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a sopportare effettivamente le ammende imposte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per i comportamenti anteriori alla loro acquisizione, in terzo luogo, che, sotto taluni profili, il cartello ha presentato una «intensità» maggiore nel corso del suo ultimo periodo (art. 1, penultimo trattino, della decisione) e, in quarto luogo, che una riduzione significativa dell'importo dell'ammenda avrebbe l'effetto perverso di avvantaggiare la [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre «capofila» dell'intesa.

Quanto a quest'ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'ammenda imposta alla [OSCURATO:PERSONA], come calcolata da quest'ultima, equivarrebbe al 6,18% del pertinente fatturato del gruppo nel 1990. 52 [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella seconda parte delle sue osservazioni, la ricorrente chiede al Tribunale di riconsiderare il ruolo di «capofila» constatato nella decisione.

Orbene, la questione della qualificazione della ricorrente come «capofila» sarebbe già stata definitivamente decisa dalla sentenza del Tribunale (punti 207 e segg., in particolare punti 225-236), giacché la ricorrente non avrebbe contestato tale qualifica in sede di impugnazione dinanzi alla Corte e la sentenza della Corte avrebbe annullato la sentenza del Tribunale soltanto «nella parte in cui imputa alla [OSCURATO:PERSONA] SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] NV e dalla [OSCURATO:PERSONA] AB nel periodo intercorso tra la metà del 1986 e il febbraio 1989 compreso». 53 Soltanto ad abundantiam, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'argomento relativo all'esiguo peso economico della [OSCURATO:PERSONA] non è fondato in fatto.

Nel 1990, il suo peso economico sarebbe stato del 7% della capacità europea di produzione di cartoncino (punto 9 del preambolo della decisione); nel 1986, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato il 4% delle vendite europee di cartoncino GC e il 6% delle vendite europee di cartoncino GD.

Non se ne potrebbe dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] fosse un attore minore. 54 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il criterio principale adottato nella decisione per qualificare un'impresa come «capofila» è il fatto che l'impresa sia stata membro del PWG, come avvenuto nel caso della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio del Tribunale Sull'oggetto della lite 55 [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte, quest'ultima ha dichiarato di non disporre di indicazioni nel fascicolo in merito alla quota rappresentata, nella fissazione dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], dalla partecipazione a titolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all'intesa, dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente nel marzo 1989.

La Corte ha pertanto deciso di «rinviare la causa al Tribunale affinché valuti l'importo dell'ammenda, tenendo conto di quanto precede, e riservare le spese» (punto 82). 56 Nelle osservazioni depositate dopo il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, le parti concordano nel concludere che soltanto a questo giudice spetta valutare di nuovo l'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA].

Sulle modalità di fissazione dell'importo dell'ammenda 57 Tenuto conto degli argomenti dedotti dalle parti, si tratta, in particolare, di determinare le modalità di riduzione dell'importo dell'ammenda.

Gli argomenti delle parti in merito a tali modalità sono infatti divergenti, giacché ciascuna di loro auspica l'adozione del proprio metodo.

In proposito, è giocoforza rilevare che la scelta del metodo incide direttamente sull'entità della riduzione dell'ammenda, la quale può ammontare a EUR 11 250 000 o a EUR 14 639 400 a seconda che il metodo adottato sia quello della parte ricorrente o quello della [OSCURATO:PERSONA], fatta salva l'eventuale possibilità di prendere in considerazione elementi atti a modificare l'importo dell'ammenda che il Tribunale potrebbe prendere in considerazione in forza della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). 58 Occorre ricordare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state rilevate dalla ricorrente, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1989 (v. supra, punto 12). 59 Occorre poi rilevare che il fatturato realizzato nel 1990 dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino ammontava per l'esattezza a FRF 1 244 200 000, pari ECU 180 057 890 secondo l'aliquota di conversione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, secondo la risposta, datata 27 giugno 1991, alla domanda di informazioni inviata in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17, tale fatturato è costituito dalla somma dei fatturati realizzati individualmente dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (FRF 877,5 milioni), dalla [OSCURATO:PERSONA] (FRF 180,3 milioni) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (FRF 186,4 milioni).

La differenza esistente tra queste cifre e quelle cui fa riferimento l'argomento della ricorrente si spiega con l'arrotondamento al ribasso cui essa ha proceduto (v. supra, punto 36).

Tuttavia, il Tribunale determinerà l'importo dell'ammenda sulla base dei fatturati quali risultano dagli atti. 60 Infine, per valutare i meriti dei criteri rispettivamente dedotti dalle parti, occorre ricordare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'importo delle ammende di cui all'art. 3 della decisione. 61 Stando alle spiegazioni dettagliate che essa ha fornito nel 1997 in risposta a un quesito scritto del Tribunale, ammende di un livello di base del 9 o del 7,5% del fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 sono state irrogate, rispettivamente, alle imprese considerate «capofila» dell'intesa, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA], e alle altre imprese.

La durata dell'infrazione imputata alla [OSCURATO:PERSONA] è stata di 60 mesi (giugno 1986 - fine maggio 1991).

Quest'ultima non ha fruito di alcuna riduzione a titolo di cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo (punti 171 e 172 del preambolo della decisione).

L'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente, quale risulta da tale operazione, ammonta a ECU 16 200 000 (art. 3 della decisione). 62 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, un'interpretazione letterale e contestuale della motivazione della sentenza della Corte e il rispetto del principio di parità di trattamento impongono di calcolare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente fondandosi sui fatturati realizzati nel 1990 grazie alle vendite di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA] dalle tre entità di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto unicamente dei periodi nel corso dei quali i comportamenti illeciti constatati sono imputabili alla ricorrente. 63 Infatti, l'enunciazione di cui al punto 79 della sentenza della Corte, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] devono «rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della ricorrente e quest'ultima non può essere considerata responsabile», non significa che l'una e l'altra debbano essere sanzionate con ammende per le loro azioni anticoncorrenziali precedenti la loro acquisizione, ma soltanto che esse ne sono responsabili.

Questa affermazione significa quindi, in altri termini, che alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente imputarsi il loro comportamento illecito anteriore alla loro acquisizione (punto 77 della sentenza della Corte). 64 Pertanto, dagli enunciati contenuti nella sentenza della Corte non può desumersi un obbligo per il Tribunale di prendere in considerazione, in sede di fissazione dell'ammenda della [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto infliggere loro a tale titolo.

Ne consegue che il Tribunale è tenuto non a valutare l'incidenza sull'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] delle sanzioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] se avesse adottato decisioni nei confronti di queste ultime, bensì a determinare l'importo dell'ammenda della [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto della partecipazione all'intesa della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il periodo successivo alla loro acquisizione. 65 Inoltre, conformemente al principio di parità di trattamento, è necessario che l'importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad un accordo o a una pratica concordata contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato sia determinato secondo uno stesso metodo, salvo fornire una obiettiva giustificazione che permetta di non seguire tale metodo (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9757, punti 63-68, e causa C-291/98 P, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9991, punti 97-99). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale ritiene che non vi sia una giustificazione obiettiva di tal natura, cosicché l'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere determinato accogliendo, nel suo principio, il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato all'insieme delle imprese sanzionate con un'ammenda in forza dell'art. 3 della decisione, ivi incluso lo stesso tasso di cambio medio utilizzato da questa istituzione, pari a 6,91 FRF/ECU per l'anno 1990. 66 Di conseguenza, ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente si terrà conto: per il periodo precedente l'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA], cioè il periodo giugno 1986 - 1° marzo 1989, soltanto del fatturato realizzato nel 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sul mercato comunitario del cartoncino; per il periodo corrispondente alla partecipazione all'intesa della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], cioè il solo mese di marzo 1989, della somma dei loro fatturati del 1990 sul mercato comunitario del cartoncino e, infine, per il periodo in cui la ricorrente è ritenuta responsabile della partecipazione all'intesa della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], cioè dal 1° aprile 1989 alla fine del maggio 1991, del fatturato realizzato globalmente nel 1990 da queste tre imprese sullo stesso mercato. 67 Quanto al livello dell'aliquota applicabile ai fatturati in causa, esso dipende dalla qualifica della ricorrente come «capofila» dell'intesa, qualifica che quest'ultima contesta nelle osservazioni depositate in sede di giudizio di rinvio. 68 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in proposito che la ricorrente non può contestare la qualifica di «capofila» dell'intesa nell'ambito del presente giudizio di rinvio, non avendo essa contestato, in sede di ricorso avverso la sentenza del Tribunale, la valutazione del Tribunale sul punto. 69 Occorre ricordare in proposito che il Tribunale ha dichiarato, da una parte, che la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come un'impresa «capofila» (punto 218 della sentenza del Tribunale) e, dall'altra, che la [OSCURATO:PERSONA] l'aveva qualificata in tale modo giustamente (punti 225-236).

La ricorrente non ha contestato questa valutazione in sede di ricorso avverso la sentenza del Tribunale (v. supra, punti 18-20). 70 La valutazione del Tribunale su questi punti di fatto e di diritto gode definitivamente dell'autorità di cosa giudicata, giacché tali punti sono stati effettivamente decisi dalla sentenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-347, punto 14, e ordinanza della Corte 28 novembre 1996, causa C-277/95 P, Lenz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6109, punti 50-54) e su di essi non ha inciso l'annullamento parziale di tale sentenza, la quale è stata annullata dalla Corte soltanto nella parte in cui imputava alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla loro acquisizione. 71 Vero è che l'argomento sviluppato dalla ricorrente nelle sue osservazioni tende a dimostrare che, dopo che la sentenza della Corte ha affermato che essa non deve rispondere delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla loro acquisizione, essa non poteva più essere considerata «capofila».

Questo argomento è tuttavia inconferente e non rimette in questione la qualificazione di «capofila» della ricorrente, giacché la sentenza del Tribunale ha confermato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione secondo la quale la qualifica di «capofila» è giustificata dalla sola partecipazione al PWG.

Il punto 170 del preambolo della decisione indica, in proposito, che «[l]e imprese "capofila", vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M-M, MoDo, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]), hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello». 72 [OSCURATO:PERSONA] stessa ha sempre ammesso di aver cominciato a partecipare alle riunioni dei vari organi del PG [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del PWG, alla metà del 1986.

Inoltre, nelle osservazioni depositate dinanzi al Tribunale dopo la sentenza della Corte, il suo argomento consiste non nel sostenere di non aver partecipato al PWG prima dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], bensì nell'affermare che il suo inferiore peso economico prima di tali acquisizioni dimostra come la sua partecipazione al PWG non fosse volontaria.

Infine, la ricorrente non ha contestato «la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale del PWG né quella dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]» (punto 225 della sentenza del Tribunale). 73 Nel calcolo dell'ammenda a carico della ricorrente occorre pertanto applicare un'aliquota del 9%. 74 In considerazione dei criteri accolti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente (v. supra, punti 60-73), il Tribunale, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, fissa tale importo a EUR 13 538

000. Decisione relativa alle spese Sulle spese 75 [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte, quest'ultima ha riservato le spese.

Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull'insieme delle spese attinenti ai vari procedimenti, in conformità dell'art. 121 del regolamento di procedura. 76 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese ove le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la ricorrente è solo parzialmente vittoriosa dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale nel giudizio di rinvio. 77 Risulta quindi conforme ad un equo apprezzamento delle circostanze disporre che la ricorrente sopporterà cinque sesti delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultima sopporterà un sesto delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è fissato a EUR 13 538

000. 2) La ricorrente sopporterà cinque sesti delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA], sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un sesto delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994A0308(01) - IT Avis juridique important | 61994A0308(01) Sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2002. - [OSCURATO:PERSONA] SA contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) - Imputabilità del comportamento illecito - Ammenda - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Rinvio al Tribunale - Parità di trattamento - Autorità della cosa giudicata. - [OSCURATO:PERSONA]308/94. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00813 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave 1. Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Principio di parità di trattamento - Stesso metodo per le imprese che hanno partecipato ad un accordo (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) 2. Procedura - Autorità di cosa giudicata - Sentenza del Tribunale - Effetti dell'annullamento parziale - [OSCURATO:PERSONA] 1. Conformemente al principio di parità di trattamento, è necessario che l'importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad un accordo o a una pratica concordata contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) sia determinato secondo uno stesso metodo, salvo fornire un'obiettiva giustificazione che permetta di non seguire tale metodo. ( v. punto 65 ) 2. La valutazione su punti di fatto e di diritto gode definitivamente dell'autorità di cosa giudicata, giacché tali punti sono stati effettivamente decisi da una sentenza del Tribunale e su di essi non ha inciso l'annullamento parziale di tale sentenza. ( v. punto 70 ) [OSCURATO:PERSONA] causa T-308/94, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Bagnolet (Francia), rappresentata dall'avv. J.-Y. Art, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore vista la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, vista la sentenza della Corte 16 novembre 2000, vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 ottobre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Fatti all'origine della controversia 1 La presente causa verte sulla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1), rettificata prima della pubblicazione con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.; in prosieguo: la «decisione»]. La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE). 2 Il dispositivo della decisione ha il seguente tenore: «Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] - the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] NV (con denominazione commerciale BPB de [OSCURATO:PERSONA]), NV [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ex [OSCURATO:PERSONA] NV), [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] AB (MoDo), Mayr-[OSCURATO:PERSONA] mbH, Papeteries de Lancey SA, [OSCURATO:PERSONA] A/S, [OSCURATO:SOCIETA], SCA [OSCURATO:PERSONA] [ex [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (UK) Ltd], [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] SA (ex [OSCURATO:PERSONA] SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato: - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990, - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991, - nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990, - negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA]: - hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza; - hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale; - hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la [OSCURATO:PERSONA]; - hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali); - hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella [OSCURATO:PERSONA] al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo; - hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra. (...). Articolo 3 Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1: (...) ii) [OSCURATO:PERSONA] SA, un'ammenda di 16 200 000 ECU; (...)». 3 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «PG [OSCURATO:PERSONA]»), costituito da diversi gruppi o comitati. 4 Verso la metà del 1986, tale organismo veniva affiancato da un «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della [OSCURATO:PERSONA] (circa otto). 5 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori. 6 Il PWG riferiva alla «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno. 7 Alla fine del 1987 veniva istituito il «[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in [OSCURATO:PERSONA]. 8 Infine, l'«[OSCURATO:PERSONA]» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il [OSCURATO:PERSONA]. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno. 9 Risulta inoltre dalla decisione che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le attività del PG [OSCURATO:PERSONA] fossero sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA] forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti. 10 La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è stata costituita nel settembre 1985. La maggioranza del suo capitale sociale è detenuta dalla società di diritto canadese [OSCURATO:PERSONA]. 11 Il gruppo canadese ha fatto ingresso sul mercato europeo del cartoncino nel maggio 1985, acquisendo la società [OSCURATO:PERSONA] (divenuta [OSCURATO:PERSONA] SA). Nel maggio 1986 la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito il cartonificio di [OSCURATO:PERSONA] (divenuto [OSCURATO:PERSONA] SA). 12 [OSCURATO:PERSONA] decisione si riferisce che la società di diritto belga [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la società di diritto svedese [OSCURATO:PERSONA] AB (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), acquisite dalla ricorrente, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1989 (tabella 8 allegata alla decisione), avevano partecipato, prima della loro acquisizione, all'intesa menzionata nell'art. 1 della decisione. Dal 1989 le due imprese hanno, sempre secondo la decisione, ricevuto una nuova denominazione sociale e proseguito le loro attività come controllate distinte del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punto 147 del preambolo). Tuttavia, per quanto riguarda la partecipazione di queste due società all'intesa, sia per quanto riguarda il periodo antecedente sia per quello successivo alla loro acquisizione ad opera della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato che occorreva indirizzare la decisione al gruppo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla ricorrente. 13 Infine, secondo la decisione, la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG, del JMC e del COE durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991. Essa è stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come una delle «capofila» dell'intesa, a cui è stata addebitata una particolare responsabilità. 14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 15 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1994, essa ha del pari proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione. Con ordinanza 17 febbraio 1995, causa T-308/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-265), il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione, salve talune condizioni, dell'obbligo della ricorrente di costituire in favore della [OSCURATO:PERSONA] una cauzione bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione. E' stato del pari ordinato alla ricorrente di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA], entro un dato termine, talune informazioni specifiche. 16 Con sentenza 14 maggio 1998, causa T-308/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-925; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»), il Tribunale ha respinto il ricorso diretto, in via principale, all'annullamento della decisione nella parte riguardante la ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta. In particolare, il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo vertente sulla non imputabilità alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] anteriore all'acquisizione di tali imprese. 17 Con atto introduttivo depositato alla cancelleria della Corte il 23 luglio 1998, la ricorrente ha proposto, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale. 18 A sostegno del suo ricorso dinanzi alla Corte, la ricorrente deduceva tre motivi. 19 In primo luogo, la ricorrente riteneva che la motivazione della sentenza del Tribunale fosse viziata da contraddizione, in quanto il Tribunale non avrebbe tratto le conseguenze delle proprie considerazioni relative all'insufficiente motivazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla determinazione del livello generale delle ammende. 20 In secondo luogo, essa sosteneva che il Tribunale aveva interpretato in modo erroneo la nozione di «effetti dell'infrazione sul mercato» e, in ogni caso, aveva violato il principio di proporzionalità, non avendo ridotto il livello dell'ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] pur avendo constatato che quest'ultima non aveva provato la totalità degli effetti da essa presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende. 21 In terzo luogo, la ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva violato il principio di non discriminazione, avendo approvato i criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all'imputabilità del comportamento di imprese acquisite nel periodo in cui si è verificata l'infrazione. 22 Con sentenza 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9693; in prosieguo: la «sentenza della Corte»), la Corte ha respinto il primo e il secondo motivo. 23 Essa ha, per contro, accolto il terzo motivo. In proposito la Corte ha dichiarato quanto segue: «74 (...) si deve osservare che il Tribunale, al punto 148 della sentenza impugnata, ha constatato che "nell'ipotesi di una società che, prima della sua cessione, abbia partecipato individualmente all'infrazione, la determinazione del destinatario della decisione, vale a dire la società ceduta o la nuova società controllante, dipende unicamente dai criteri enunciati al punto 143 del preambolo della decisione". 75 Dal punto 143 della decisione emerge che: "per le azioni delle imprese che vengono definite come sue controllate autonome, la [OSCURATO:PERSONA] ha in linea di principio considerato l'entità menzionata negli elenchi dei membri del PG [OSCURATO:PERSONA] come l'impresa cui indirizzare la presente procedura, con le seguenti eccezioni: 1) quando più di una società del gruppo ha partecipato all'infrazione; oppure 2) quando esistono prove esplicite che coinvolgono la società capogruppo nella partecipazione al cartello della controllata. In tali casi, destinatario della procedura è stato il gruppo (rappresentato dalla società capofila)". 76 Nel caso di specie, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, alla data dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], "queste ultime partecipavano a un'infrazione alla quale la ricorrente prendeva ugualmente parte tramite le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" ed ha concluso, al punto 158: "Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente imputato alla ricorrente il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per il periodo anteriore e per quello successivo alla loro acquisizione da parte della ricorrente. Spettava alla ricorrente adottare, nella sua veste di capogruppo, ogni provvedimento necessario al fine di impedire la prosecuzione dell'infrazione la cui esistenza le era nota". 77 Se è vero che la ricorrente doveva essere considerata responsabile per il comportamento delle due controllate di cui trattasi, a partire dalla loro acquisizione, non era dimostrato che essa potesse validamente vedersi imputare il loro comportamento illecito anteriore. 78 In via di principio, infatti, la responsabilità per l'infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa interessata al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona. 79 Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato a titolo indipendente all'infrazione dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente, nel marzo 1989 (v. punto 18 della sentenza impugnata). Dette società, inoltre, non sono state assorbite puramente e semplicemente dalla ricorrente, ma hanno proseguito nelle loro attività come controllate di questa. Esse, di conseguenza, debbono rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della ricorrente e quest'ultima non può essere considerata responsabile. 80 Si deve pertanto dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere la ricorrente responsabile delle infrazioni commesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla loro acquisizione e, per tale ragione, annullare la sentenza impugnata». 24 Al punto 82 la Corte ha dichiarato che «[p]oiché mancano indicazioni nel fascicolo sulla parte che, al momento di fissare l'ammenda, ha rappresentato la partecipazione, a titolo individuale, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all'intesa, dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente nel marzo 1989, occorre rinviare la causa al Tribunale affinché valuti l'importo dell'ammenda, tenendo conto di quanto precede, e riservare le spese». 25 Di conseguenza, la Corte ha annullato parzialmente la sentenza del Tribunale «nella parte in cui imputa alla [OSCURATO:PERSONA] SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] NV e dalla [OSCURATO:PERSONA] AB nel periodo intercorso tra la metà del 1986 e il febbraio 1989 compreso» (punto 1 del dispositivo), ha respinto il ricorso per il resto, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese. 26 La causa è stata assegnata alla Prima Sezione ampliata del Tribunale. 27 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale, la ricorrente e la convenuta hanno depositato una memoria contenente osservazioni scritte. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto l'apertura della fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a rispondere per iscritto a un quesito, cui essa ha risposto entro il termine impartitole. 29 Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 2 ottobre 2001. Conclusioni delle parti in sede di giudizio di rinvio 30 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: - ridurre l'importo dell'ammenda inflittale dall'art. 3 della decisione; - condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 31 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: - stabilire l'importo dell'ammenda ad un livello adeguato tenuto conto della responsabilità della ricorrente nell'infrazione constatata; - condannare la ricorrente alle spese. In diritto Argomenti delle parti 32 Dalla sentenza della Corte, secondo la quale i comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] precedenti la loro acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sono imputabili a quest'ultima, la ricorrente trae due conseguenze. Esse riguardano il fatturato da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda imposta alla [OSCURATO:PERSONA] e l'aliquota di tale ammenda. 33 In primo luogo, il fatturato da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'ammenda dovrebbe essere ridotto. Infatti, secondo il metodo di fissazione dell'importo delle ammende utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata calcolata sulla base del fatturato corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate nel 1990 nella [OSCURATO:PERSONA] dall'insieme del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese le vendite di cartoncino effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. 34 La ricorrente spiega che il fatturato preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ammonta e ECU 180 milioni, pari a FRF 1 244 milioni, secondo il tasso di conversione applicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tale importo corrisponderebbe alla somma dei fatturati realizzati con le vendite di cartoncino nel 1990 nella [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]») (877 milioni), dalla [OSCURATO:PERSONA] (186 milioni) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (180 milioni). 35 Essa contesta inoltre la durata di partecipazione all'infrazione su cui si è fondata la [OSCURATO:PERSONA] per calcolare l'importo dell'ammenda inflittale, cioè 60 mesi (giugno 1986 - maggio 1991). Infatti, avendo la Corte ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere considerata responsabile per le infrazioni commesse dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prima della loro acquisizione, la ricorrente dovrebbe giovarsi della riduzione proporzionale al periodo di partecipazione all'infrazione che è stata praticata dalla [OSCURATO:PERSONA] quando tale periodo era inferiore a 60 mesi. [OSCURATO:PERSONA] specie, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state acquisite, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1989. 36 Pertanto, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatturato da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe risultare dall'operazione seguente: 877 milioni x 1/6,91 x 33/60 (per l'infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per il periodo giugno 1986 - febbraio 1989), pari a ECU 69,8 milioni, + (877 milioni + 180 milioni) x 1/6,91 x 1/60 (per l'infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 1989), pari a ECU 2,55 milioni, + 1 244 milioni x 1/6,91 x 26/60 (per l'infrazione contestata alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], per il periodo aprile 1989 - maggio 1991), pari a ECU 78 milioni, per un totale di ECU 150 milioni. 37 In secondo luogo, la ricorrente rammenta che nei suoi confronti la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato l'aliquota del 9% al fatturato pertinente, e non del 7,5%, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata come una delle «capofila» dell'intesa. 38 Essa avrebbe sempre negato di aver agito come «capofila» dell'intesa. La sua partecipazione alle riunioni del PWG sarebbe richiesta dagli altri membri di tale organismo fin dal 1986 per meglio sorvegliarne il comportamento sul mercato. Tuttavia, afferma che il Tribunale ha ritenuto che essa non avesse fornito prove sufficienti a sostegno di tale affermazione. 39 Il fatto che il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] tra il 1986 e il 1989 non sia imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe una prova ulteriore, atta a suffragare gli altri mezzi di prova già dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], del fatto che essa non partecipava alle riunioni del PWG di sua propria volontà. 40 Secondo la decisione (punto 170 del preambolo), il PWG raggruppava i maggiori produttori europei di cartoncino. Poiché il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] prima del 1989 non è imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], le vendite di queste due società non potrebbero essere prese in considerazione nella determinazione del peso relativo della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato europeo nel 1986. Orbene, nel corso di questo stesso anno, le vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] di cartoncino di qualità GC (cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari) e di cartoncino di qualità GD (cartoncino dall'interno grigio, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti non alimentari) avrebbero rappresentato in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, soltanto il 4 e il 6% del volume totale delle vendite, mentre le quote di mercato di ciascuno degli altri membri del PWG (con la sola eccezione della KNP) sarebbe state comprese tra il 15 e il 30% per l'una o l'altra qualità di cartoncino. 41 La ricorrente afferma pertanto che essa non faceva parte dei maggiori produttori di cartoncino al momento della creazione del PWG e che la sua presenza alle riunioni del PWG non poteva quindi spiegarsi con le dimensioni della società. Come già sostenuto nell'ambito del ricorso inizialmente proposto dinanzi al Tribunale, la sua presenza alle riunioni del PWG sarebbe dipesa dalla volontà delle «capofila» di porre la [OSCURATO:PERSONA] sotto la loro diretta sorveglianza. Di conseguenza, l'attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di «capofila» costituirebbe un errore manifesto. 42 Da quanto precede essa conclude che l'importo dell'ammenda dovrebbe essere calcolato applicando un'aliquota di base del 7,5% al fatturato di ECU 150 milioni. L'ammenda da infliggerle ammonterebbe pertanto a ECU 11,25 milioni. 43 [OSCURATO:PERSONA], richiamandosi ai punti 79 e 80 della sentenza della Corte, ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerata responsabile dei comportamenti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] prima del marzo 1989 e che tali società debbano rispondere individualmente dei detti comportamenti. 44 Occorrerebbe quindi esaminare se, e, in caso affermativo, in quale misura, la responsabilità individuale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per la loro partecipazione all'intesa prima del marzo/aprile 1989 debba condurre a una riduzione dell'importo dell'ammenda imposta al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 45 A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] respinge i parametri indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare la riduzione dell'importo dell'ammenda, in quanto essi si fonderebbero su premesse erronee. Essa ritiene, da una parte, che non sia logico prendere in considerazione i fatturati realizzati nel 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] per calcolare la parte dell'ammenda corrispondente alla partecipazione di queste due società prima della loro acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Far riferimento a fatturati realizzati nel corso dell'anno 1990, durante il quale la loro responsabilità individuale non era più in gioco, equivarrebbe ad attribuire alla loro partecipazione all'intesa prima del 1989 un peso relativo superiore a quello che essa ha realmente avuto. I loro fatturati sarebbero infatti significativamente aumentati tra il 1989 e il 1990. D'altra parte, essa ritiene che il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente farebbe venir meno una parte della responsabilità ascrivibile alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto «capofila», mentre essa era tale già prima del 1989. Questa responsabilità supplementare dovrebbe continuare a gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] anche se non le sono più imputabili i comportamenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] precedenti la loro acquisizione. 46 Per l'ipotesi in cui l'importo dell'ammenda debba essere ridotto, la [OSCURATO:PERSONA] propone un metodo di calcolo consistente nel sottrarre dall'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] l'importo delle ammende che sarebbero imposte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni da esse commesse nel corso del periodo precedente il loro passaggio sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] se esse dovessero rispondere delle proprie azioni. 47 Questo calcolo dovrebbe effettuarsi sulla base dei fatturati realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 1988, corrispondente all'ultimo esercizio prima della loro acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA], pari, rispettivamente, a FRF 145 e 113 milioni. 48 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, prima di essere acquisite, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non erano membri del PWG e non potevano quindi essere qualificate come «capofila»; l'aliquota dell'ammenda dovrebbe pertanto, secondo il metodo seguito nel 1994, ammontare al 7,5% del fatturato di riferimento. 49 L'importo dell'ammenda teorica che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe imporre alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per le loro azioni a titolo individuale potrebbe ammontare, rispettivamente, a ECU 865 593 (33/60 x 7,5% x FRF 145 000 000 = FRF 5 981 250) e a ECU 695 007 (34/60 x 7,5% x FRF 113 000 000 = FRF 4 802 500). 50 L'importo da detrarre dall'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] potrebbe quindi ammontare, al massimo, a ECU 1 560 600, portando così l'ammenda imposta alla ricorrente a ECU 14 639 400. 51 [OSCURATO:PERSONA] tuttavia ricorda che spetta al Tribunale valutare l'insieme delle circostanze del caso di specie per determinare l'ammenda appropriata, in particolare il fatto, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si è sempre presentata nel corso del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] come la rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, che sarà il patrimonio del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a sopportare effettivamente le ammende imposte alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] per i comportamenti anteriori alla loro acquisizione, in terzo luogo, che, sotto taluni profili, il cartello ha presentato una «intensità» maggiore nel corso del suo ultimo periodo (art. 1, penultimo trattino, della decisione) e, in quarto luogo, che una riduzione significativa dell'importo dell'ammenda avrebbe l'effetto perverso di avvantaggiare la [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle altre «capofila» dell'intesa. Quanto a quest'ultimo punto, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l'ammenda imposta alla [OSCURATO:PERSONA], come calcolata da quest'ultima, equivarrebbe al 6,18% del pertinente fatturato del gruppo nel 1990. 52 [OSCURATO:PERSONA] rileva che, nella seconda parte delle sue osservazioni, la ricorrente chiede al Tribunale di riconsiderare il ruolo di «capofila» constatato nella decisione. Orbene, la questione della qualificazione della ricorrente come «capofila» sarebbe già stata definitivamente decisa dalla sentenza del Tribunale (punti 207 e segg., in particolare punti 225-236), giacché la ricorrente non avrebbe contestato tale qualifica in sede di impugnazione dinanzi alla Corte e la sentenza della Corte avrebbe annullato la sentenza del Tribunale soltanto «nella parte in cui imputa alla [OSCURATO:PERSONA] SA la responsabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] NV e dalla [OSCURATO:PERSONA] AB nel periodo intercorso tra la metà del 1986 e il febbraio 1989 compreso». 53 Soltanto ad abundantiam, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'argomento relativo all'esiguo peso economico della [OSCURATO:PERSONA] non è fondato in fatto. Nel 1990, il suo peso economico sarebbe stato del 7% della capacità europea di produzione di cartoncino (punto 9 del preambolo della decisione); nel 1986, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato il 4% delle vendite europee di cartoncino GC e il 6% delle vendite europee di cartoncino GD. Non se ne potrebbe dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] fosse un attore minore. 54 In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il criterio principale adottato nella decisione per qualificare un'impresa come «capofila» è il fatto che l'impresa sia stata membro del PWG, come avvenuto nel caso della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio del Tribunale Sull'oggetto della lite 55 [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte, quest'ultima ha dichiarato di non disporre di indicazioni nel fascicolo in merito alla quota rappresentata, nella fissazione dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], dalla partecipazione a titolo individuale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all'intesa, dalla metà del 1986 fino alla loro acquisizione da parte della ricorrente nel marzo 1989. La Corte ha pertanto deciso di «rinviare la causa al Tribunale affinché valuti l'importo dell'ammenda, tenendo conto di quanto precede, e riservare le spese» (punto 82). 56 Nelle osservazioni depositate dopo il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, le parti concordano nel concludere che soltanto a questo giudice spetta valutare di nuovo l'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA]. Sulle modalità di fissazione dell'importo dell'ammenda 57 Tenuto conto degli argomenti dedotti dalle parti, si tratta, in particolare, di determinare le modalità di riduzione dell'importo dell'ammenda. Gli argomenti delle parti in merito a tali modalità sono infatti divergenti, giacché ciascuna di loro auspica l'adozione del proprio metodo. In proposito, è giocoforza rilevare che la scelta del metodo incide direttamente sull'entità della riduzione dell'ammenda, la quale può ammontare a EUR 11 250 000 o a EUR 14 639 400 a seconda che il metodo adottato sia quello della parte ricorrente o quello della [OSCURATO:PERSONA], fatta salva l'eventuale possibilità di prendere in considerazione elementi atti a modificare l'importo dell'ammenda che il Tribunale potrebbe prendere in considerazione in forza della competenza anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). 58 Occorre ricordare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state rilevate dalla ricorrente, rispettivamente, il 1° marzo e il 1° aprile 1989 (v. supra, punto 12). 59 Occorre poi rilevare che il fatturato realizzato nel 1990 dalla ricorrente sul mercato comunitario del cartoncino ammontava per l'esattezza a FRF 1 244 200 000, pari ECU 180 057 890 secondo l'aliquota di conversione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, secondo la risposta, datata 27 giugno 1991, alla domanda di informazioni inviata in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17, tale fatturato è costituito dalla somma dei fatturati realizzati individualmente dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (FRF 877,5 milioni), dalla [OSCURATO:PERSONA] (FRF 180,3 milioni) e dalla [OSCURATO:PERSONA] (FRF 186,4 milioni). La differenza esistente tra queste cifre e quelle cui fa riferimento l'argomento della ricorrente si spiega con l'arrotondamento al ribasso cui essa ha proceduto (v. supra, punto 36). Tuttavia, il Tribunale determinerà l'importo dell'ammenda sulla base dei fatturati quali risultano dagli atti. 60 Infine, per valutare i meriti dei criteri rispettivamente dedotti dalle parti, occorre ricordare il modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'importo delle ammende di cui all'art. 3 della decisione. 61 Stando alle spiegazioni dettagliate che essa ha fornito nel 1997 in risposta a un quesito scritto del Tribunale, ammende di un livello di base del 9 o del 7,5% del fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 sono state irrogate, rispettivamente, alle imprese considerate «capofila» dell'intesa, tra le quali la [OSCURATO:PERSONA], e alle altre imprese. La durata dell'infrazione imputata alla [OSCURATO:PERSONA] è stata di 60 mesi (giugno 1986 - fine maggio 1991). Quest'ultima non ha fruito di alcuna riduzione a titolo di cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo (punti 171 e 172 del preambolo della decisione). L'importo dell'ammenda irrogata alla ricorrente, quale risulta da tale operazione, ammonta a ECU 16 200 000 (art. 3 della decisione). 62 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, un'interpretazione letterale e contestuale della motivazione della sentenza della Corte e il rispetto del principio di parità di trattamento impongono di calcolare l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente fondandosi sui fatturati realizzati nel 1990 grazie alle vendite di cartoncino nella [OSCURATO:PERSONA] dalle tre entità di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto unicamente dei periodi nel corso dei quali i comportamenti illeciti constatati sono imputabili alla ricorrente. 63 Infatti, l'enunciazione di cui al punto 79 della sentenza della Corte, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] devono «rispondere in prima persona del loro comportamento illegittimo anteriore alla loro acquisizione da parte della ricorrente e quest'ultima non può essere considerata responsabile», non significa che l'una e l'altra debbano essere sanzionate con ammende per le loro azioni anticoncorrenziali precedenti la loro acquisizione, ma soltanto che esse ne sono responsabili. Questa affermazione significa quindi, in altri termini, che alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva validamente imputarsi il loro comportamento illecito anteriore alla loro acquisizione (punto 77 della sentenza della Corte). 64 Pertanto, dagli enunciati contenuti nella sentenza della Corte non può desumersi un obbligo per il Tribunale di prendere in considerazione, in sede di fissazione dell'ammenda della [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto infliggere loro a tale titolo. Ne consegue che il Tribunale è tenuto non a valutare l'incidenza sull'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] delle sanzioni che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto infliggere alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] se avesse adottato decisioni nei confronti di queste ultime, bensì a determinare l'importo dell'ammenda della [OSCURATO:PERSONA] tenendo conto della partecipazione all'intesa della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] soltanto per il periodo successivo alla loro acquisizione. 65 Inoltre, conformemente al principio di parità di trattamento, è necessario che l'importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano partecipato ad un accordo o a una pratica concordata contrari all'art. 85, n. 1, del Trattato sia determinato secondo uno stesso metodo, salvo fornire una obiettiva giustificazione che permetta di non seguire tale metodo (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9757, punti 63-68, e causa C-291/98 P, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9991, punti 97-99). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale ritiene che non vi sia una giustificazione obiettiva di tal natura, cosicché l'importo dell'ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere determinato accogliendo, nel suo principio, il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato all'insieme delle imprese sanzionate con un'ammenda in forza dell'art. 3 della decisione, ivi incluso lo stesso tasso di cambio medio utilizzato da questa istituzione, pari a 6,91 FRF/ECU per l'anno 1990. 66 Di conseguenza, ai fini del calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente si terrà conto: per il periodo precedente l'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA], cioè il periodo giugno 1986 - 1° marzo 1989, soltanto del fatturato realizzato nel 1990 dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sul mercato comunitario del cartoncino; per il periodo corrispondente alla partecipazione all'intesa della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], cioè il solo mese di marzo 1989, della somma dei loro fatturati del 1990 sul mercato comunitario del cartoncino e, infine, per il periodo in cui la ricorrente è ritenuta responsabile della partecipazione all'intesa della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], cioè dal 1° aprile 1989 alla fine del maggio 1991, del fatturato realizzato globalmente nel 1990 da queste tre imprese sullo stesso mercato. 67 Quanto al livello dell'aliquota applicabile ai fatturati in causa, esso dipende dalla qualifica della ricorrente come «capofila» dell'intesa, qualifica che quest'ultima contesta nelle osservazioni depositate in sede di giudizio di rinvio. 68 [OSCURATO:PERSONA] sostiene in proposito che la ricorrente non può contestare la qualifica di «capofila» dell'intesa nell'ambito del presente giudizio di rinvio, non avendo essa contestato, in sede di ricorso avverso la sentenza del Tribunale, la valutazione del Tribunale sul punto. 69 Occorre ricordare in proposito che il Tribunale ha dichiarato, da una parte, che la decisione contiene un'esposizione sufficiente dei motivi per cui la ricorrente è stata considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] come un'impresa «capofila» (punto 218 della sentenza del Tribunale) e, dall'altra, che la [OSCURATO:PERSONA] l'aveva qualificata in tale modo giustamente (punti 225-236). La ricorrente non ha contestato questa valutazione in sede di ricorso avverso la sentenza del Tribunale (v. supra, punti 18-20). 70 La valutazione del Tribunale su questi punti di fatto e di diritto gode definitivamente dell'autorità di cosa giudicata, giacché tali punti sono stati effettivamente decisi dalla sentenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza della Corte 19 febbraio 1991, causa C-281/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-347, punto 14, e ordinanza della Corte 28 novembre 1996, causa C-277/95 P, Lenz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6109, punti 50-54) e su di essi non ha inciso l'annullamento parziale di tale sentenza, la quale è stata annullata dalla Corte soltanto nella parte in cui imputava alla [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla loro acquisizione. 71 Vero è che l'argomento sviluppato dalla ricorrente nelle sue osservazioni tende a dimostrare che, dopo che la sentenza della Corte ha affermato che essa non deve rispondere delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] anteriormente alla loro acquisizione, essa non poteva più essere considerata «capofila». Questo argomento è tuttavia inconferente e non rimette in questione la qualificazione di «capofila» della ricorrente, giacché la sentenza del Tribunale ha confermato la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella decisione secondo la quale la qualifica di «capofila» è giustificata dalla sola partecipazione al PWG. Il punto 170 del preambolo della decisione indica, in proposito, che «[l]e imprese "capofila", vale a dire i principali produttori di cartoncino che hanno partecipato al PWG ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], M-M, MoDo, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]), hanno una responsabilità specifica in quanto sono chiaramente le principali responsabili delle decisioni prese e le promotrici del cartello». 72 [OSCURATO:PERSONA] stessa ha sempre ammesso di aver cominciato a partecipare alle riunioni dei vari organi del PG [OSCURATO:PERSONA], e in particolare del PWG, alla metà del 1986. Inoltre, nelle osservazioni depositate dinanzi al Tribunale dopo la sentenza della Corte, il suo argomento consiste non nel sostenere di non aver partecipato al PWG prima dell'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], bensì nell'affermare che il suo inferiore peso economico prima di tali acquisizioni dimostra come la sua partecipazione al PWG non fosse volontaria. Infine, la ricorrente non ha contestato «la realtà dell'oggetto essenzialmente anticoncorrenziale del PWG né quella dei comportamenti anticoncorrenziali accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]» (punto 225 della sentenza del Tribunale). 73 Nel calcolo dell'ammenda a carico della ricorrente occorre pertanto applicare un'aliquota del 9%. 74 In considerazione dei criteri accolti ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente (v. supra, punti 60-73), il Tribunale, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, fissa tale importo a EUR 13 538 000. Decisione relativa alle spese Sulle spese 75 [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte, quest'ultima ha riservato le spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull'insieme delle spese attinenti ai vari procedimenti, in conformità dell'art. 121 del regolamento di procedura. 76 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese ove le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la ricorrente è solo parzialmente vittoriosa dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale nel giudizio di rinvio. 77 Risulta quindi conforme ad un equo apprezzamento delle circostanze disporre che la ricorrente sopporterà cinque sesti delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultima sopporterà un sesto delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è fissato a EUR 13 538 000. 2) La ricorrente sopporterà cinque sesti delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA], sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un sesto delle spese della ricorrente e delle proprie spese, sostenute dinanzi alla Corte e dinanzi al Tribunale, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario.