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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22170/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Procuratrice Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione peril riesame, che in data 12/11/2025 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti dellamisura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli 110, 99 comma 4,628 commi 1 e 3 n. 1, cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA],nella prospettazione accusatoria avvicinato con la scusa di una sigaretta ed al quale,bloccandolo, spingendolo contro un muro e frugandogli nelle tasche, i due avevano sottrattouna banconota da 50 euro, poi caduta di dosso al [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’intervento dellaP.G., sopraggiunta sul posto a seguito di telefonata della persona offesa al

112.2. Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione:2.1.

Con i primi due motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazioneperché carente ed erronea quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di rapina,per l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che si assumono essere prive diriscontri per l’assenza di videocamere ed inverosimili nella parte in cui sostengono che i duecoindagati, contro ogni logica, si sarebbero trattenuti sul luogo del fatto dopo averlocommesso, argomento liquidato con poche parole dall’ordinanza impugnata con riferimentoalla possibilità che ciò sia dovuto al consumo di bevande alcoliche, come dallo stesso Spinellariferito in sede di udienza di convalida.

Deduce altresì il ricorrente che il Tribunale del riesamenon ha valorizzato il fatto che sulla sua persona non è stato rinvenuto il presunto profitto delreato, mentre sarebbe meramente congetturale la tesi secondo cui i due indagati potrebberoaver concordato la versione da offrire in sede di udienza di convalida.2.2.

Con l’ultimo motivo lo [OSCURATO:PERSONA] (indiziato anche di resistenza e lesioni) ha dedottola violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari edell’adeguatezza della sola misura applicata, scelta in considerazione delle lesioni cagionatealla persona offesa ed ai pubblici ufficiali, della mancanza di resipiscenza e dell’inaffidabilità delricorrente a causa dei suoi gravi e plurimi precedenti penali.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misurecautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n.31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628 – 01), in quanto alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv.215828 – 01; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specificafunzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto inevidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulodi cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenutodella pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento nondella responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).4.

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delleragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi a carico del ricorrente,soprattutto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa che, come è noto, possono esserelegittimamente poste anche da sole a fondamento non solo del riconoscimento di gravi indizi diresponsabilità, ma anche dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante edell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrantee rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01).In coerenza con tali principi, il Tribunale del riesame ha non illogicamente ritenuto che lapresenza degli indagati sul posto, al momento dell’intervento della P.G., non possa essereritenuta di per sé incompatibile con i criteri della logica, soprattutto ove si consideri ilprecedente consumo di bevande alcoliche, riferito dallo stesso ricorrente.

Peraltro, il Tribunaleha anche evidenziato come l’attendibilità della persona offesa abbia ricevuto un riscontroparticolarmente significativo nel rinvenimento di una banconota di 50 euro, caduta al Tornatolanel tentativo di fuggire dalla P.G., trattandosi di banconota corrispondente proprio a quella chela persona offesa aveva riferito essergli stata sottratta dai suoi aggressori, quando poco primaaveva chiesto per telefono l’intervento della P.G.5.

Anche con riferimento alla scelta della misura volta a soddisfare le esigenze cautelari,senza incorrere in vizio logico alcuno l’ordinanza impugnata ha desunto un elevato pericolo direiterazione della condotta criminosa dalla personalità dello [OSCURATO:PERSONA], così come emergente daisuoi gravi e plurimi precedenti penali, per delitti della medesima indole di quelli in questa sedecontestati, oltre che per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ed altresì dalle modalitàdel fatto, commesso in concorso con un pluripregiudicato e con violenza esercitata fino adarrecare lesioni aggravate in danno sia della persona offesa che degli agenti intervenuti,elementi dal Tribunale legittimamente e non illogicamente ritenuti tali da non consentire diriconoscere che anche misure meno afflittive possano prevenire la reiterazione di reati dellastessa indole o ancora con uso di violenza..6.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della Procuratrice Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione peril riesame, che in data 12/11/2025 ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto l’applicazione nei suoi confronti dellamisura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli 110, 99 comma 4,628 commi 1 e 3 n. 1, cod. pen., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA],nella prospettazione accusatoria avvicinato con la scusa di una sigaretta ed al quale,bloccandolo, spingendolo contro un muro e frugandogli nelle tasche, i due avevano sottrattouna banconota da 50 euro, poi caduta di dosso al [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’intervento dellaP.G., sopraggiunta sul posto a seguito di telefonata della persona offesa al 112.2. Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione:2.1. Con i primi due motivi deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazioneperché carente ed erronea quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di rapina,per l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che si assumono essere prive diriscontri per l’assenza di videocamere ed inverosimili nella parte in cui sostengono che i duecoindagati, contro ogni logica, si sarebbero trattenuti sul luogo del fatto dopo averlocommesso, argomento liquidato con poche parole dall’ordinanza impugnata con riferimentoalla possibilità che ciò sia dovuto al consumo di bevande alcoliche, come dallo stesso Spinellariferito in sede di udienza di convalida. Deduce altresì il ricorrente che il Tribunale del riesamenon ha valorizzato il fatto che sulla sua persona non è stato rinvenuto il presunto profitto delreato, mentre sarebbe meramente congetturale la tesi secondo cui i due indagati potrebberoaver concordato la versione da offrire in sede di udienza di convalida.2.2. Con l’ultimo motivo lo [OSCURATO:PERSONA] (indiziato anche di resistenza e lesioni) ha dedottola violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari edell’adeguatezza della sola misura applicata, scelta in considerazione delle lesioni cagionatealla persona offesa ed ai pubblici ufficiali, della mancanza di resipiscenza e dell’inaffidabilità delricorrente a causa dei suoi gravi e plurimi precedenti penali.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametridell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché attengonoesclusivamente al merito della decisione impugnata.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di misurecautelari personali, infatti, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n.31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628 – 01), in quanto alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv.215828 – 01; in motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specificafunzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen.e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto inevidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vistastrutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulodi cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenutodella pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento nondella responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).4. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delleragioni che hanno portato a riconoscere la gravità degli indizi a carico del ricorrente,soprattutto alla luce delle dichiarazioni della persona offesa che, come è noto, possono esserelegittimamente poste anche da sole a fondamento non solo del riconoscimento di gravi indizi diresponsabilità, ma anche dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previaverifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante edell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrantee rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01).In coerenza con tali principi, il Tribunale del riesame ha non illogicamente ritenuto che lapresenza degli indagati sul posto, al momento dell’intervento della P.G., non possa essereritenuta di per sé incompatibile con i criteri della logica, soprattutto ove si consideri ilprecedente consumo di bevande alcoliche, riferito dallo stesso ricorrente. Peraltro, il Tribunaleha anche evidenziato come l’attendibilità della persona offesa abbia ricevuto un riscontroparticolarmente significativo nel rinvenimento di una banconota di 50 euro, caduta al Tornatolanel tentativo di fuggire dalla P.G., trattandosi di banconota corrispondente proprio a quella chela persona offesa aveva riferito essergli stata sottratta dai suoi aggressori, quando poco primaaveva chiesto per telefono l’intervento della P.G.5. Anche con riferimento alla scelta della misura volta a soddisfare le esigenze cautelari,senza incorrere in vizio logico alcuno l’ordinanza impugnata ha desunto un elevato pericolo direiterazione della condotta criminosa dalla personalità dello [OSCURATO:PERSONA], così come emergente daisuoi gravi e plurimi precedenti penali, per delitti della medesima indole di quelli in questa sedecontestati, oltre che per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ed altresì dalle modalitàdel fatto, commesso in concorso con un pluripregiudicato e con violenza esercitata fino adarrecare lesioni aggravate in danno sia della persona offesa che degli agenti intervenuti,elementi dal Tribunale legittimamente e non illogicamente ritenuti tali da non consentire diriconoscere che anche misure meno afflittive possano prevenire la reiterazione di reati dellastessa indole o ancora con uso di violenza..6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determinaequitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc. pen.Così deciso il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
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