CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente ritenuto la responsabilità concorsuale degli imputati, sulla base dell'apporto - materiale e morale - rispetto alle condotte materiali da ciascuno realizzate; rilevato che i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione difensiva, senza confrontarsi con la puntuale ricostruzione operata dalla Corte di appello; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, posto che le stesse sono state riconosciute, sia pur in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, secondo una motivazione di merito immune da censure in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibikt i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]