CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26202/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa il 22 gennaio 2024 dal Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i motivi proposti (Mancanza ed illogicità della motivazione per non avere la Corte territoriale tenuto conto della capacità economica dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 593 e 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione al diniego della sanzione sostitutiva) riproducono entrambi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2,3 e 4; quanto al secondo, in particolare le pp. 11 e 12, ove si evidenziano la discrezionalità del giudice in materia e la negativa personalità dell'imputato, tale da escludere la formulazione di una prognosi positiva sul suo futuro comportamento) rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]