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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 luglio 2026

Cassazione n. 24033/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LUCIA, [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2744 [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUSCHINIMASSIMILIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPUZZOLAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026CIUMMO MARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COPPA ANNumTeOro Ndi EracLcLolAta ,g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026DE [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIORUCCIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANESEVERONICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PACEANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALLOCCAMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PONZAMARCELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VEGLIAMOREe difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 18887/2023avverso la sentenza n. 889/2023 della CORTE D'APPELLO di RONuMmeAro, s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026depositata il 20/03/2023 R.G.N. 688/2020;Data pubblicazione 25/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudicedi prime cure, ha accertato il diritto dei lavoratori al pagamento delleretribuzioni dalla data di reintegrazione nel posto di lavoro sinoall’annullamento giudiziale di detto obbligo (reintegratorio).2.

La Corte territoriale ha rammentato che l’impugnazione dellicenziamento collettivo intimato dalla società ai lavoratori era statadapprima accolta dal Tribunale ma, successivamente, respinta (conpassaggio in giudicato) dalla Corte di appello Roma (sentenza n.1809/2019); che, peraltro, la società, in ottemperanza all’ordine direintegra adottato dalla sentenza di primo grado, aveva provvedutoa richiamare i lavoratori, ricostituendo i rapporti di lavoro (e, nelcontempo, disponendo il loro trasferimento presso la sede aziendaledi Catania); che i due trasferimenti di sede comunicati ai lavoratorierano stati giudizialmente dichiarati illegittimi (e la mancatapresentazione presso la sede, di Catania, assegnata era stataritenuta legittima reazione ad una condotta illegittima);conseguentemente, a prescindere dalla natura risarcitoriadell’obbligazione di pagamento dell’indennità ex art. 18 legge n. 300del 1970, la Corte distrettuale (anche richiamando propri precedentiprovvedimenti emessi con riguardo alle medesime circostanze) haritenuto che spettava ai lavoratori la corresponsione dellaretribuzione in forza della riattivazione del vincolo contrattuale,chiaramente dimostrata dalla constatazione che il datore di lavoro –reintegrati i lavoratori - aveva subito esercitato i tipici poteri direttivie disciplinari (quali, per l’appunto, il trasferimento ad altra sede e laNumero registro generale 18887/2023successiva contestazione disciplinare comunicata per assNeumnezroa s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026ingiustificata).Data pubblicazione 25/07/20263.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorsoaffidato a un motivo.

I lavoratori resistono con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 e 2126 c.c.(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Cortedistrettuale, erroneamente applicato il principio di diritto consolidatosecondo cui le somme erogate in favore dei lavoratori, giustificatedall’obbligo risarcitorio derivante dall’illegittimità del licenziamento(e non già dall’inosservanza del datore di lavoro dell’ordine giudizialedi reintegra), devono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui ilprovvedimento giudiziale che ha accertato l’illegittimità dellicenziamento sia stato successivamente riformato.

Il ricorrenterichiama, in particolare, l’orientamento di legittimità che afferma laripetibilità di tutti gli importi erogati dal datore di lavoro inesecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratorelicenziato, considerata la loro natura risarcitoria e la rimozione (aseguito di riforma della sentenza che ha statuito la illegittimità dellicenziamento) dell’illecito e dell’obbligazione di risarcimento.2.

Il ricorso non appare fondato.3.

Si controverte di somme pretese dai lavoratori per il periodo cheva dalla sentenza che ha disposto la loro reintegrazione sino a quellache ha dichiarato, invece, la legittimità del licenziamento, conimmediato effetto espansivo esterno idoneo a risolvere il rapporto dilavoro precedentemente ripristinato.4.

Occorre considerare che l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazioneintrodotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina piùNumero registro generale 18887/2023al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti eNfufmeetrtoi s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazioneData pubblicazione 25/07/2026immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengonosostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), maaltresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenzadi riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (Cass., n.30724 del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745 del 2000).5.

Questa Corte si è occupata dell’effetto espansivo esterno dellasentenza d’appello che riforma quella dichiarativa della illegittimitàdel licenziamento e ne ha analizzato i riflessi sull’obbligo diricostituzione del rapporto di lavoro e sull’obbligo risarcitorioconnesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.5.1.

Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appellodella sentenza che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamentoe ordinato la reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto lacaducazione dell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, maaltresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoroprovvisoriamente riaffermata da quell'ordine e la restituzione allicenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla data dellasua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratoredall'azienda a seguito della riforma della sentenza che avevadichiarato l'illegittimità del licenziamento non può essere consideratacome un nuovo licenziamento, bensì come mera comunicazione delladefinitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciutalegittimità del precedente licenziamento e quindi della suariacquistata idoneità a determinare "ex tunc" il suddetto effetto(Cass. n. 8745/2000).Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione delrapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegraex art. 18 st. lav., successivamente riformata o cassata, vienetravolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effettoNumero registro generale 18887/2023espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priNvuam edroi s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, aData pubblicazione 25/07/2026monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessarioun atto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. n.28918/2018; Cass. 14103/2018; Cass. n. 5323/2009).5.2.

Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla lucedell'art. 18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, le sommecorrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbiadichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegrazionedel lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alladecisione di primo grado) non più retribuzione, ma risarcimento deldanno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione delrapporto (Cass. n. 26627/2006).

Nello stesso senso della naturarisarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamentoillegittimo e fino alla reintegra è l'intervento operato dalla L. n.92/2012 (Legge Fornero) che, modificando l'art 18 Stat.

Lav.,qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersi dalla data dellicenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazionedell'aliunde perceptum (cfr. art 18, comma 2, per il licenziamentodiscriminatorio; il comma 4 per il licenziamento privo di giusta causao giustificato motivo in ordine al quale, oltre che l'aliunde perceptum,va dedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepirededicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate infavore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificatedall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento,non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale direintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui ilprovvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità dellicenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso ilcaso di un provvedimento d'urgenza ante causam successivamenteNumero registro generale 18887/2023revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimitàN umdereol s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte delData pubblicazione 25/07/2026lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. n. 16037/2004; Cass.n. 7543/2006; Cass. n. 15251/2014; Cass. 6054/2016 inmotivazione).Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte atitolo di risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento,a seguito di riforma della sentenza che ne aveva dichiarato laillegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del 2000; Cass. n.17330/2005), non hanno, tuttavia, esaminato l’ipotesi della effettivaricostituzione (in ottemperanza dell’ordine giudiziale) del rapporto dilavoro, in quanto hanno accertato l’obbligo di ripetizione conriguardo alle somme direttamente dipendenti dalla declaratoria diillegittimità del licenziamento (in specie, indennità risarcitoria eindennità sostitutiva della reintegrazione).

In particolare, è statorilevato che “Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza cheordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento del dannoingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modoche con la riforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene acadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste piùobbligo del risarcimento a suo carico.

Le somme percepite dallavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essereconseguentemente restituite fin dal momento della riforma, attesoche per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è piùnecessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado”(Cass. n. 8263/2000).Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordinedi reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacchéin tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generaledall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa inNumero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026violazione di legge (Cass. n. 482/2005; Cass. 605Nu4m/e2ro0 di1 ra6cc oltian g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026motivazione)6.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, conaccertamento di fatto insindacabile in questa sede, che il rapporto dilavoro tra la società e i singoli lavoratori è stato ripristinato nelnovembre 2017 (avendo, la società, ritenuto di ottemperareall’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal [OSCURATO:PERSONA], autorità giudiziale che aveva ritenuto illegittimo illicenziamento collettivo); i giudici di appello hanno, invero, accertatoche il datore di lavoro, dopo avere richiamato in azienda i lavoratori,ha esercitato nei loro confronti i poteri tipici (direttivo e disciplinare)del vincolo di subordinazione, quale quello della designazione delposto di lavoro (tramite indicazione della sede di Catania, previoadozione di un provvedimento di trasferimento) e dellacontestazione disciplinare per assenza ingiustificata sul posto dilavoro; hanno, altresì, rilevato che l’esecuzione della prestazione daparte dei lavoratori è stata impedita per fatto imputabile al datore dilavoro (ossia i trasferimenti ad altra sede, dichiarati illegittimi).

Ilrapporto di lavoro è stato, successivamente, risolto tramitecomunicazione ai lavoratori della riforma, in grado di appello, dellasentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo.7.

Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delleconseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dallasentenza impugnata non può travolgere gli atti adottati dal datore dilavoro sulla base di un diverso titolo giuridico rappresentato dallaricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (come accertato daigiudici di merito) che, in forza degli artt. 2094 e 2126 c.c., ha fattosorgere l’obbligazione retributiva, in senso proprio, a carico deldatore di lavoro; a seguito di un concreto atto di gestione che haricostituito il rapporto di lavoro, vengono, di fatto, riattivati iNumero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026reciproci diritti e obblighi attinenti al contratto di lavoro Nsuumberoo rddi rainccaolttao g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026sino alla data della sentenza che recide, definitivamente, il rapporto.8.

Lungi dal porre in essere esclusivamente atti di mera esecuzionedell’ordinanza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, laparte datoriale, una volta ripristinato il rapporto di lavoro, haesercitato le proprie prerogative organizzative, naturalmentesuscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente esclusedallo spettro di operatività dell’art. 336 c.p.c. che si occupa degli attie dei provvedimenti (giurisdizionali) direttamente dipendenti dallasentenza riformata.La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività diconcreta gestione dei rapporti di lavoro temporaneamenteripristinati, che non può sfuggire alla regolamentazione di legge checaratterizza, per molti aspetti imperativamente, il rapporto di lavoroe che non può essere ricondotta all’interno della logica puramenteripristinatoria della situazione giuridica anteriore alla pronunciariformata in appello o cassata, prevista in via generale dall’art. 336c.p.c.9.

Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambitinon del tutto coincidenti con quello oggetto di causa, colto lepeculiarità della ripresa funzionale temporanea del rapporto di lavoroin ipotesi di sentenza di reintegra nel posto di lavoro poi riformata,con ciò mostrando la necessità di escludere una interpretazioneispirata a una concezione meramente condizionalistica dell’effettoespansivo esterno del giudicato, al fine di garantire l’efficacia delledisposizioni regolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattereimperativo, vanno osservate anche durante il ripristino temporaneodel rapporto stesso.9.1.

La fictio iuris costituita dalla riforma della sentenza di reintegra,ha sottolineato Cass. n. 4410/2022, richiamando Cass. n.14637/2016, non può giustificare la condotta illegittima ai danni delNumero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio aN umseerog dui iratcoco ltda ig enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento; la stessacondotta, che costituisce fatto illecito, è suscettibile di tutelarisarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamenteriformata in sede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per la qualela declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riformadella sentenza resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione"ex tunc" del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla lacondotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporalecoincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.10.

L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 comma 2 c.p.c., inipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità dellicenziamento, è limitato alle conseguenze che discendonodirettamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a direl’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l’obbligo risarcitorio,ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoroche sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzionedell’ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo“indirettamente” collegati alla iniziale declaratoria di illegittimitàdell’atto risolutivo.

L’effetto espansivo di cui al citato art. 336,comma 2, c.p.c. non può cancellare, degradandoli a fatti inesistenti,gli atti di gestione datoriale compiuti medio tempore e, tantomeno,annullare l’autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr.Cass. n. 14637/2016; Cass. n. 4410/2022 cit.).In conclusione, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapportodi lavoro subordinato (in ottemperanza all’ordine giudiziale direintegrazione), l'eventuale riforma della sentenza di primo grado,in virtù della quale quel ripristino è avvenuto, lascia comunque fermigli obblighi che nel periodo di ripristino sono insorti a carico delleparti, tra cui l’obbligo di corrispondere la retribuzione qualecorrispettivo dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa,Numero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 cN.ucm. erot edis raoc coaltad g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma arrechiingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.11.

Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono il criteriodella soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, dadistrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LUCIA, [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2744 [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRUSCHINIMASSIMILIANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAPUZZOLAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026CIUMMO MARINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COPPA ANNumTeOro Ndi EracLcLolAta ,g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026DE [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FIORUCCIPATRIZIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIANESEVERONICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PACEANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PALLOCCAMARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PONZAMARCELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VEGLIAMOREe difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 18887/2023avverso la sentenza n. 889/2023 della CORTE D'APPELLO di RONuMmeAro, s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026depositata il 20/03/2023 R.G.N. 688/2020;Data pubblicazione 25/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del giudicedi prime cure, ha accertato il diritto dei lavoratori al pagamento delleretribuzioni dalla data di reintegrazione nel posto di lavoro sinoall’annullamento giudiziale di detto obbligo (reintegratorio).2. La Corte territoriale ha rammentato che l’impugnazione dellicenziamento collettivo intimato dalla società ai lavoratori era statadapprima accolta dal Tribunale ma, successivamente, respinta (conpassaggio in giudicato) dalla Corte di appello Roma (sentenza n.1809/2019); che, peraltro, la società, in ottemperanza all’ordine direintegra adottato dalla sentenza di primo grado, aveva provvedutoa richiamare i lavoratori, ricostituendo i rapporti di lavoro (e, nelcontempo, disponendo il loro trasferimento presso la sede aziendaledi Catania); che i due trasferimenti di sede comunicati ai lavoratorierano stati giudizialmente dichiarati illegittimi (e la mancatapresentazione presso la sede, di Catania, assegnata era stataritenuta legittima reazione ad una condotta illegittima);conseguentemente, a prescindere dalla natura risarcitoriadell’obbligazione di pagamento dell’indennità ex art. 18 legge n. 300del 1970, la Corte distrettuale (anche richiamando propri precedentiprovvedimenti emessi con riguardo alle medesime circostanze) haritenuto che spettava ai lavoratori la corresponsione dellaretribuzione in forza della riattivazione del vincolo contrattuale,chiaramente dimostrata dalla constatazione che il datore di lavoro –reintegrati i lavoratori - aveva subito esercitato i tipici poteri direttivie disciplinari (quali, per l’appunto, il trasferimento ad altra sede e laNumero registro generale 18887/2023successiva contestazione disciplinare comunicata per assNeumnezroa s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026ingiustificata).Data pubblicazione 25/07/20263. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorsoaffidato a un motivo. I lavoratori resistono con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970 e 2126 c.c.(in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Cortedistrettuale, erroneamente applicato il principio di diritto consolidatosecondo cui le somme erogate in favore dei lavoratori, giustificatedall’obbligo risarcitorio derivante dall’illegittimità del licenziamento(e non già dall’inosservanza del datore di lavoro dell’ordine giudizialedi reintegra), devono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui ilprovvedimento giudiziale che ha accertato l’illegittimità dellicenziamento sia stato successivamente riformato. Il ricorrenterichiama, in particolare, l’orientamento di legittimità che afferma laripetibilità di tutti gli importi erogati dal datore di lavoro inesecuzione della sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratorelicenziato, considerata la loro natura risarcitoria e la rimozione (aseguito di riforma della sentenza che ha statuito la illegittimità dellicenziamento) dell’illecito e dell’obbligazione di risarcimento.2. Il ricorso non appare fondato.3. Si controverte di somme pretese dai lavoratori per il periodo cheva dalla sentenza che ha disposto la loro reintegrazione sino a quellache ha dichiarato, invece, la legittimità del licenziamento, conimmediato effetto espansivo esterno idoneo a risolvere il rapporto dilavoro precedentemente ripristinato.4. Occorre considerare che l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazioneintrodotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina piùNumero registro generale 18887/2023al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti eNfufmeetrtoi s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazioneData pubblicazione 25/07/2026immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengonosostituite automaticamente da quella della sentenza di riforma), maaltresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenzadi riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (Cass., n.30724 del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745 del 2000).5. Questa Corte si è occupata dell’effetto espansivo esterno dellasentenza d’appello che riforma quella dichiarativa della illegittimitàdel licenziamento e ne ha analizzato i riflessi sull’obbligo diricostituzione del rapporto di lavoro e sull’obbligo risarcitorioconnesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.5.1. Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appellodella sentenza che abbia accertato l'illegittimità di un licenziamentoe ordinato la reintegrazione del lavoratore comporta non soltanto lacaducazione dell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, maaltresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoroprovvisoriamente riaffermata da quell'ordine e la restituzione allicenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla data dellasua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratoredall'azienda a seguito della riforma della sentenza che avevadichiarato l'illegittimità del licenziamento non può essere consideratacome un nuovo licenziamento, bensì come mera comunicazione delladefinitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciutalegittimità del precedente licenziamento e quindi della suariacquistata idoneità a determinare "ex tunc" il suddetto effetto(Cass. n. 8745/2000).Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione delrapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegraex art. 18 st. lav., successivamente riformata o cassata, vienetravolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effettoNumero registro generale 18887/2023espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priNvuam edroi s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, aData pubblicazione 25/07/2026monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessarioun atto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. n.28918/2018; Cass. 14103/2018; Cass. n. 5323/2009).5.2. Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla lucedell'art. 18, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, le sommecorrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado che abbiadichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato la reintegrazionedel lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alladecisione di primo grado) non più retribuzione, ma risarcimento deldanno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittima risoluzione delrapporto (Cass. n. 26627/2006). Nello stesso senso della naturarisarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamentoillegittimo e fino alla reintegra è l'intervento operato dalla L. n.92/2012 (Legge Fornero) che, modificando l'art 18 Stat. Lav.,qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersi dalla data dellicenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazionedell'aliunde perceptum (cfr. art 18, comma 2, per il licenziamentodiscriminatorio; il comma 4 per il licenziamento privo di giusta causao giustificato motivo in ordine al quale, oltre che l'aliunde perceptum,va dedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepirededicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate infavore del lavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificatedall'obbligo risarcitorio derivante dall'illegittimità del licenziamento,non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale direintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui ilprovvedimento giudiziale che ha accertato l'illegittimità dellicenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso ilcaso di un provvedimento d'urgenza ante causam successivamenteNumero registro generale 18887/2023revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimitàN umdereol s ezionale 2744/2026Numero di raccolta generale 24033/2026recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte delData pubblicazione 25/07/2026lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. n. 16037/2004; Cass.n. 7543/2006; Cass. n. 15251/2014; Cass. 6054/2016 inmotivazione).Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte atitolo di risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento,a seguito di riforma della sentenza che ne aveva dichiarato laillegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del 2000; Cass. n.17330/2005), non hanno, tuttavia, esaminato l’ipotesi della effettivaricostituzione (in ottemperanza dell’ordine giudiziale) del rapporto dilavoro, in quanto hanno accertato l’obbligo di ripetizione conriguardo alle somme direttamente dipendenti dalla declaratoria diillegittimità del licenziamento (in specie, indennità risarcitoria eindennità sostitutiva della reintegrazione). In particolare, è statorilevato che “Le somme corrisposte in esecuzione della sentenza cheordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento del dannoingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modoche con la riforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene acadere l'illecito civile ascritto al datore di lavoro e non sussiste piùobbligo del risarcimento a suo carico. Le somme percepite dallavoratore perdono il loro titolo legittimante e debbono essereconseguentemente restituite fin dal momento della riforma, attesoche per il nuovo testo dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è piùnecessario il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado”(Cass. n. 8263/2000).Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordinedi reintegra segua l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacchéin tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generaledall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa inNumero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026violazione di legge (Cass. n. 482/2005; Cass. 605Nu4m/e2ro0 di1 ra6cc oltian g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026motivazione)6. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha verificato, conaccertamento di fatto insindacabile in questa sede, che il rapporto dilavoro tra la società e i singoli lavoratori è stato ripristinato nelnovembre 2017 (avendo, la società, ritenuto di ottemperareall’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emesso dal [OSCURATO:PERSONA], autorità giudiziale che aveva ritenuto illegittimo illicenziamento collettivo); i giudici di appello hanno, invero, accertatoche il datore di lavoro, dopo avere richiamato in azienda i lavoratori,ha esercitato nei loro confronti i poteri tipici (direttivo e disciplinare)del vincolo di subordinazione, quale quello della designazione delposto di lavoro (tramite indicazione della sede di Catania, previoadozione di un provvedimento di trasferimento) e dellacontestazione disciplinare per assenza ingiustificata sul posto dilavoro; hanno, altresì, rilevato che l’esecuzione della prestazione daparte dei lavoratori è stata impedita per fatto imputabile al datore dilavoro (ossia i trasferimenti ad altra sede, dichiarati illegittimi). Ilrapporto di lavoro è stato, successivamente, risolto tramitecomunicazione ai lavoratori della riforma, in grado di appello, dellasentenza che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo.7. Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delleconseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dallasentenza impugnata non può travolgere gli atti adottati dal datore dilavoro sulla base di un diverso titolo giuridico rappresentato dallaricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (come accertato daigiudici di merito) che, in forza degli artt. 2094 e 2126 c.c., ha fattosorgere l’obbligazione retributiva, in senso proprio, a carico deldatore di lavoro; a seguito di un concreto atto di gestione che haricostituito il rapporto di lavoro, vengono, di fatto, riattivati iNumero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026reciproci diritti e obblighi attinenti al contratto di lavoro Nsuumberoo rddi rainccaolttao g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026sino alla data della sentenza che recide, definitivamente, il rapporto.8. Lungi dal porre in essere esclusivamente atti di mera esecuzionedell’ordinanza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, laparte datoriale, una volta ripristinato il rapporto di lavoro, haesercitato le proprie prerogative organizzative, naturalmentesuscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente esclusedallo spettro di operatività dell’art. 336 c.p.c. che si occupa degli attie dei provvedimenti (giurisdizionali) direttamente dipendenti dallasentenza riformata.La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività diconcreta gestione dei rapporti di lavoro temporaneamenteripristinati, che non può sfuggire alla regolamentazione di legge checaratterizza, per molti aspetti imperativamente, il rapporto di lavoroe che non può essere ricondotta all’interno della logica puramenteripristinatoria della situazione giuridica anteriore alla pronunciariformata in appello o cassata, prevista in via generale dall’art. 336c.p.c.9. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambitinon del tutto coincidenti con quello oggetto di causa, colto lepeculiarità della ripresa funzionale temporanea del rapporto di lavoroin ipotesi di sentenza di reintegra nel posto di lavoro poi riformata,con ciò mostrando la necessità di escludere una interpretazioneispirata a una concezione meramente condizionalistica dell’effettoespansivo esterno del giudicato, al fine di garantire l’efficacia delledisposizioni regolative del rapporto di lavoro che, per il loro carattereimperativo, vanno osservate anche durante il ripristino temporaneodel rapporto stesso.9.1. La fictio iuris costituita dalla riforma della sentenza di reintegra,ha sottolineato Cass. n. 4410/2022, richiamando Cass. n.14637/2016, non può giustificare la condotta illegittima ai danni delNumero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio aN umseerog dui iratcoco ltda ig enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento; la stessacondotta, che costituisce fatto illecito, è suscettibile di tutelarisarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamenteriformata in sede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per la qualela declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riformadella sentenza resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione"ex tunc" del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla lacondotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arco temporalecoincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.10. L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 comma 2 c.p.c., inipotesi di riforma della sentenza dichiarativa della illegittimità dellicenziamento, è limitato alle conseguenze che discendonodirettamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a direl’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l’obbligo risarcitorio,ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoroche sia stato, sia pure temporaneamente, ripristinato in esecuzionedell’ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo“indirettamente” collegati alla iniziale declaratoria di illegittimitàdell’atto risolutivo. L’effetto espansivo di cui al citato art. 336,comma 2, c.p.c. non può cancellare, degradandoli a fatti inesistenti,gli atti di gestione datoriale compiuti medio tempore e, tantomeno,annullare l’autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr.Cass. n. 14637/2016; Cass. n. 4410/2022 cit.).In conclusione, nel caso in cui il datore di lavoro ripristini il rapportodi lavoro subordinato (in ottemperanza all’ordine giudiziale direintegrazione), l'eventuale riforma della sentenza di primo grado,in virtù della quale quel ripristino è avvenuto, lascia comunque fermigli obblighi che nel periodo di ripristino sono insorti a carico delleparti, tra cui l’obbligo di corrispondere la retribuzione qualecorrispettivo dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa,Numero registro generale 18887/2023Numero sezionale 2744/2026secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 cN.ucm. erot edis raoc coaltad g enerale 24033/2026Data pubblicazione 25/07/2026evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma arrechiingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.11. Il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono il criteriodella soccombenza dettato dall’art.91 c.p.c. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro200,00 per esborsi, nonché in Euro 3.500,00 per compensiprofessionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, dadistrarre.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris